CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 06/0212026, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Palermo il 20/04/2023; Premesso che «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che i primi due motivi sono manifestamente infondati, perché i giudici di merito, a fronte dell'oggettivo riscontro della violazione e dell'assenza di plausibili giustificazioni fornite nell'immediatezza dall'imputato, nessun ulteriore accertamento erano tenuti a svolgere e non può esservi dubbio sulla consapevolezza dell'imputato di sottrarsi ad una prescrizione di cui era stato compiutamente informato; che, quanto al terzo motivo, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha 9pivEo in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti neriche, così 2sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»; che invece la motivazione esaustivamente richiama anche ai fini della commisurazione della pena la gravità delle condotte e la loro ravvicinata reiterazione; che, quanto ai residui motivi sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., essi risultano del tutto aspecifici e non si confrontano con il troncante rilievo della reiterazione di fatti analoghi da parte dell'imputato, gravato da numerose precedenti condanne per violazione delle misure di prevenzione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] 3