CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 39512/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICOSENZA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] FIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA] in Fiore ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. perché improcedibile per mancanza di valida querela. L'atto era stato sottoscritto dal querelante con firma autenticata dal difensore e da questi depositato in Procura, senza che all'atto fosse allegata atto di nomina del difensore e senza che la nomina del difensore risultasse altrimenti. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per violazione dell'art. 337 cod. proc. pen.. La firma della persona offesa, querelante, è stata, infatti, regolarmente autenticata dal difensore, siccome apposta subito dopo quella del querelante, e l'atto è stato depositato in Procura dal legale - avv. [OSCURATO:PERSONA] - che ha effettuato l'autenticazione. Da ciò si arguisce, argomenta il ricorrente, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato tacitamente nominato proprio difensore dalla persona offesa. 3. Con memoria difensiva del 4/8/2021 il difensore dell'imputato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la palese infondatezza dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente (cass., n. 13813 del 26/3/2015, rv 262966-01; conforme, sez. 5, n. 39049 del 9/10/2007). Non ignora questa Corte che sono rinvenibili, nella giurisprudenza di questa Corte, anche decisioni di segno contrario, puntualmente richiamate nella memoria dell'imputato, tutte basate sull'argomento che l'autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della persona offesa (cass., n. 9187del 2/2/2017). Deve rilevarsi, però, che la nomina può desumersi, anche tacitamente, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale e che l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto. Consegue a tanto che la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace competente.(VA P.T. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in Fiore, in diversa composizione fisica. Così deciso il 17/9/2021 [OSCURATO:PERSONA].gliere st s re •• (A o io r [OSCURATO:PERSONA]