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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25084/2026

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cceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione promossonell’interesse di Adrian ZYKAJ, col quale la difesa chiedeva - a seguito a sentenzadella Corte Costituzionale n. 32/2014 – la rideterminazione della pena inflitta consentenza n. 1157 emessa dalla Corte d’appello di Lecce in data 4 maggio 2016 edepositata in data 2 agosto 2016 che, in parziale riforma della sentenza delTribunale di Lecce in data 23 gennaio 2012, appellata, tra l’altro, dall’imputato,esclusa l’aggravante dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, lo condannava alla penadi anni undici di reclusione.1.1.

In primo grado il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 52/2012 emessa il23 gennaio 2012, aveva condannato l’imputato alla complessiva pena di annidodici di reclusione, così determinata: pena base per il reato più grave di cuiall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anni 10 di reclusione, con l’aumento di dueanni per le ipotesi di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.1.2.

La Corte d’appello, esclusa l’aggravante dell’art. 80 cit., riduceval’aumento per la continuazione interna ad un anno, determinando la pena finalein anni undici di reclusione.1.3.

Con incidente di esecuzione promosso in data 20 novembre 2025nell’interesse del condannato, la difesa dello Zykaj aveva richiesto alla Corted’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, di rideterminare ilcomputo della pena inflitta in anni dieci e mesi quattro di reclusione, anziché inanni undici di reclusione, assumendo che l’aumento per la continuazione interna– in forza della lex mitior conseguente a Corte cost. n. 32 del 2014 – nonavrebbe dovuto essere di un anno (come calcolato a partire dal minimo edittaledi anni sei di reclusione previsto dalla legge cd.

Fini-Giovanardi) bensì di quattromesi (come calcolato sulla base del ripristinato minimo edittale di anni due direclusione).L’incidente di esecuzione muove dal presupposto che il giudice dell’appelloabbia calcolato l’aumento per la continuazione in un anno senza tenere conto cheil primo giudice, applicando l’aumento di anni due (su una cornice edittale cheprevedeva un minimo di sei anni) aveva quantificato la pena in continuazione inun sesto; tale proporzione avrebbe dovuto essere applicata quindi in appello masulla diversa cornice edittale (pena compresa tra i due e i sei anni di reclusione),sicché, tenendo conto del minimo della pena, l’aumento avrebbe dovuto esserepari a quattro mesi; rideterminazione che avrebbe dovuto essere effettuata dalgiudice dell’esecuzione.1.4.

La Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanzastesa in calce all’istanza d’esecuzione, «ritenuto che la determinazione invocatanon può avere luogo essendo l’aumento congruo anche nel diverso quadrosanzionatorio», l’ha rigettata.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensoredel condannato che, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione,denunciandone la mancanza totale, essendosi la Corte limitata al rigettodell’istanza, con provvedimento manoscritto steso in calce, privo di realemotivazione, essendosi limitata ad una mera asserita congruità dell’aumento dipena così determinato per effetto del vincolo della continuazione, anche invigenza del mutato quadro normativo.Tale affermazione – si denuncia – tradisce la totale mancanza diargomentazione in merito al tema posto dalla difesa che avrebbe imposto alGiudice dell’esecuzione ad operare una nuova commisurazione della pena,utilizzando i criteri fissati dagli artt. 132 e 132 cod. pen.Nella specie, difetta ogni riferimento alle ragioni per cui il computo dellapena – quella applicata a titolo di aumento per la continuazione interna dallaCorte d’appello di Lecce – debba ritenersi “congruo” e, soprattutto, non vengonorichiamati i criteri che avrebbero dovuto guidare il Giudice dell’esecuzione nellarivalutazione del trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei limiti imposti daldivieto di reformatio in peius e dal giudicato formatosi su altri aspetti delladecisione.

A fronte di un’investitura ex art. 673 cod. proc. pen. – lamenta ilricorrente – la Corte d’appello non avrebbe potuto limitarsi a confermare iltrattamento sanzionatorio precedentemente inflitto, ritenendolo genericamente“congruo”, ma avrebbe dovuto rendere una specifica motivazione in ordine aicriteri oggettivi e soggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzatitenendo conto della funzione rieducativa della pena.3.

Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del3 giugno 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso, motivando nel senso che lavalutazione del giudice dell’esecuzione è piena, sicché una volta che abbiaritenuto l’aumento congruo anche alla luce del nuovo parametro edittale, benpuò determinare la stessa sanzione, specie nel caso – come nella specie – in cuisi sia determinato il solo aumento per la continuazione, irrogando una pena chenon può dirsi illegale, essendo inferiore al minimo edittale; pena, quindi, non incontrasto con i principi di proporzionalità e colpevolezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per due distinte e concorrenti ragioni.1.

In primo luogo, è la stessa parte ricorrente ad ammettere che “già primadella definizione del giudizio di appello, la Corte costituzionale, con la notasentenza n. 32 del 2014, dichiarava l’illegittimità costituzionale delle disposizioniche avevano inciso sulla struttura dell’art. 73 del [OSCURATO:PERSONA], conconseguente reviviscenza della disciplina [sanzionatoria] previgente, la quale,per le sostanze cd. leggere, prevedeva una cornice edittale compresa tra annidue e anni sei di reclusione” (pag. 3 ricorso).Dunque, essendosi concluso il giudizio di appello all’udienza del 4 maggio2016, ossia oltre due anni dopo la pubblicazione della sentenza costituzionale n.32 del 2014 – depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata in G.U. n. 11 del 5marzo 2014 – la pena applicata a titolo di aumento per la continuazione in ordineal (residuo) reato-satellite di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 deve ritenersicalcolata dal giudice della cognizione alla luce del nuovo quadro sanzionatorio(nel senso che in tema di stupefacenti, il giudice d'appello o quello di rinvio, nelcaso debba decidere in relazione ad una sentenza pronunziata in materia ditraffico di droghe leggere prima della sentenza n. 32 del 2014 della CorteCostituzionale, nel rideterminare la pena a seguito della reviviscenza deiparametri edittali della legge Iervolino-Vassalli, ha il solo obbligo di rimodularlanell'ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri previstidall'art. 133 cod. pen. e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipoaritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria diincostituzionalità, cfr. Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278132-01; conf.

Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, Rv. 273809-01).D’altra parte, era (solo) in sede di appello che la difesa dell’imputato - anchecon motivi aggiunti o, al più tardi, in sede di conclusioni - avrebbe dovuto porrela specifica questione dell’applicazione della lex mitior conseguente all’interventodella Consulta; come pure, avrebbe dovuto interporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di secondo grado qualora non avesse dato seguito a talirichieste.Una volta che tali rimedi volti alla rideterminazione in melius dell’aumentosanzionatorio non siano stati richiesti in sede cognitiva, la difesa non può esigerliin sede esecutiva, non vertendosi, all’evidenza, in ipotesi di pena illegale (recte:di illegalità sopravvenuta della pena inflitta), essendo quella nella specieapplicata di gran lunga inferiore al minimo edittale.Il provvedimento impugnato resta, dunque, immune dai denunciati vizi,anche se va rettificato nella parte dispositiva, perché l’istanza ex art. 673 cod.proc. pen. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e non essererigettata.2.

In ogni caso, anche a voler ritenere il giudice dell’esecuzione – comeassume la difesa ricorrente – tenuto a provvedere sulla richiestarideterminazione sanzionatoria conseguente a Corte cost. n. 32 del 2014, èmanifestamente infondata la pretesa del ricorrente di vedersi applicato inexecutivis l’aumento in continuazione sulla nuova (più favorevole) corniceedittale (pena compresa tra due e sei anni di reclusione) nella richiesta misura diquattro mesi di reclusione, ossia nella medesima proporzione già applicata dalgiudice di primo grado (pari ad un sesto, avendo applicato un aumento per lacontinuazione interna di anni due di reclusione su una cornice edittale cheprevedeva un minimo di sei anni).Difatti, come insegna la giurisprudenza di questa Corte, il giudicedell’esecuzione, nel procedere alla rimodulazione della pena irrogata in sede dicognizione al fine di adeguarla ai limiti edittali modificati dall’intervento dellaCorte costituzionale, non è affatto vincolato a seguire un criterio rigido di calcolodi tipo puramente aritmetico e proporzionale e deve, invece, operare una nuovacommisurazione della pena alla stregua dei criteri fissati negli artt. 132 e 133cod. pen., valendosi dei penetranti poteri di accertamento e valutazione attribuitidall’art. 666, commi 4 e 5, cod. proc. pen., e del cui esercizio deve darea d e g u a t o c o n t o n e l l a m o t i v a z i o n e d e l p r o v v e d i m e n t o(Sez. 5, n. 57487 del 21/11/2018, Boualloucha, Rv. 275338-01; conf.

Sez. 3, n.36357 del 19/05/2015, Testani, Rv. 264880-01: fattispecie relativa al reato exart. 73, comma quarto, d.P.R. n. 309 del 1990, in cui la Corte ha osservato che èinibita qualsiasi operazione di riduzione della pena meramente automatica oaritmetico-proporzionale, dovendo il giudice fare necessariamente uso dei poteridiscrezionali ed adeguare in tal modo la sanzione al disvalore del fatto, tenendoconto dei limiti edittali minimi e massimi previsti dalla fattispecie ripristinata;conf.

Sez. 1, n. 52981 del 18/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261688-01).La valutazione del trattamento sanzionatorio del Giudice dell’esecuzione, allaluce della nuova cornice edittale, è “piena”, nel senso che non può essere inalcun modo condizionata né tanto meno vincolata dalla valutazione deltrattamento sanzionatorio fatta dal Giudice della cognizione, neppure sotto ilprofilo in ricorso dedotto.

Né, una volta ritenuto che l’aumento sia congruo anchealla luce del nuovo parametro, si può richiedere al giudice dell’esecuzione unparticolare sforzo motivazionale, ben potendo quest’ultimo, applicandocorrettamente gli artt. 132 e 133 cod. pen., determinare la stessa sanzione.3.

In conclusione, al rilievo della manifesta infondatezza delle censure seguela dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)– al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione promossonell’interesse di Adrian ZYKAJ, col quale la difesa chiedeva - a seguito a sentenzadella Corte Costituzionale n. 32/2014 – la rideterminazione della pena inflitta consentenza n. 1157 emessa dalla Corte d’appello di Lecce in data 4 maggio 2016 edepositata in data 2 agosto 2016 che, in parziale riforma della sentenza delTribunale di Lecce in data 23 gennaio 2012, appellata, tra l’altro, dall’imputato,esclusa l’aggravante dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, lo condannava alla penadi anni undici di reclusione.1.1. In primo grado il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 52/2012 emessa il23 gennaio 2012, aveva condannato l’imputato alla complessiva pena di annidodici di reclusione, così determinata: pena base per il reato più grave di cuiall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anni 10 di reclusione, con l’aumento di dueanni per le ipotesi di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.1.2. La Corte d’appello, esclusa l’aggravante dell’art. 80 cit., riduceval’aumento per la continuazione interna ad un anno, determinando la pena finalein anni undici di reclusione.1.3. Con incidente di esecuzione promosso in data 20 novembre 2025nell’interesse del condannato, la difesa dello Zykaj aveva richiesto alla Corted’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, di rideterminare ilcomputo della pena inflitta in anni dieci e mesi quattro di reclusione, anziché inanni undici di reclusione, assumendo che l’aumento per la continuazione interna– in forza della lex mitior conseguente a Corte cost. n. 32 del 2014 – nonavrebbe dovuto essere di un anno (come calcolato a partire dal minimo edittaledi anni sei di reclusione previsto dalla legge cd. Fini-Giovanardi) bensì di quattromesi (come calcolato sulla base del ripristinato minimo edittale di anni due direclusione).L’incidente di esecuzione muove dal presupposto che il giudice dell’appelloabbia calcolato l’aumento per la continuazione in un anno senza tenere conto cheil primo giudice, applicando l’aumento di anni due (su una cornice edittale cheprevedeva un minimo di sei anni) aveva quantificato la pena in continuazione inun sesto; tale proporzione avrebbe dovuto essere applicata quindi in appello masulla diversa cornice edittale (pena compresa tra i due e i sei anni di reclusione),sicché, tenendo conto del minimo della pena, l’aumento avrebbe dovuto esserepari a quattro mesi; rideterminazione che avrebbe dovuto essere effettuata dalgiudice dell’esecuzione.1.4. La Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanzastesa in calce all’istanza d’esecuzione, «ritenuto che la determinazione invocatanon può avere luogo essendo l’aumento congruo anche nel diverso quadrosanzionatorio», l’ha rigettata.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensoredel condannato che, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione,denunciandone la mancanza totale, essendosi la Corte limitata al rigettodell’istanza, con provvedimento manoscritto steso in calce, privo di realemotivazione, essendosi limitata ad una mera asserita congruità dell’aumento dipena così determinato per effetto del vincolo della continuazione, anche invigenza del mutato quadro normativo.Tale affermazione – si denuncia – tradisce la totale mancanza diargomentazione in merito al tema posto dalla difesa che avrebbe imposto alGiudice dell’esecuzione ad operare una nuova commisurazione della pena,utilizzando i criteri fissati dagli artt. 132 e 132 cod. pen.Nella specie, difetta ogni riferimento alle ragioni per cui il computo dellapena – quella applicata a titolo di aumento per la continuazione interna dallaCorte d’appello di Lecce – debba ritenersi “congruo” e, soprattutto, non vengonorichiamati i criteri che avrebbero dovuto guidare il Giudice dell’esecuzione nellarivalutazione del trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei limiti imposti daldivieto di reformatio in peius e dal giudicato formatosi su altri aspetti delladecisione. A fronte di un’investitura ex art. 673 cod. proc. pen. – lamenta ilricorrente – la Corte d’appello non avrebbe potuto limitarsi a confermare iltrattamento sanzionatorio precedentemente inflitto, ritenendolo genericamente“congruo”, ma avrebbe dovuto rendere una specifica motivazione in ordine aicriteri oggettivi e soggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzatitenendo conto della funzione rieducativa della pena.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del3 giugno 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso, motivando nel senso che lavalutazione del giudice dell’esecuzione è piena, sicché una volta che abbiaritenuto l’aumento congruo anche alla luce del nuovo parametro edittale, benpuò determinare la stessa sanzione, specie nel caso – come nella specie – in cuisi sia determinato il solo aumento per la continuazione, irrogando una pena chenon può dirsi illegale, essendo inferiore al minimo edittale; pena, quindi, non incontrasto con i principi di proporzionalità e colpevolezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per due distinte e concorrenti ragioni.1. In primo luogo, è la stessa parte ricorrente ad ammettere che “già primadella definizione del giudizio di appello, la Corte costituzionale, con la notasentenza n. 32 del 2014, dichiarava l’illegittimità costituzionale delle disposizioniche avevano inciso sulla struttura dell’art. 73 del [OSCURATO:PERSONA], conconseguente reviviscenza della disciplina [sanzionatoria] previgente, la quale,per le sostanze cd. leggere, prevedeva una cornice edittale compresa tra annidue e anni sei di reclusione” (pag. 3 ricorso).Dunque, essendosi concluso il giudizio di appello all’udienza del 4 maggio2016, ossia oltre due anni dopo la pubblicazione della sentenza costituzionale n.32 del 2014 – depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata in G.U. n. 11 del 5marzo 2014 – la pena applicata a titolo di aumento per la continuazione in ordineal (residuo) reato-satellite di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 deve ritenersicalcolata dal giudice della cognizione alla luce del nuovo quadro sanzionatorio(nel senso che in tema di stupefacenti, il giudice d'appello o quello di rinvio, nelcaso debba decidere in relazione ad una sentenza pronunziata in materia ditraffico di droghe leggere prima della sentenza n. 32 del 2014 della CorteCostituzionale, nel rideterminare la pena a seguito della reviviscenza deiparametri edittali della legge Iervolino-Vassalli, ha il solo obbligo di rimodularlanell'ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri previstidall'art. 133 cod. pen. e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipoaritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria diincostituzionalità, cfr. Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278132-01; conf. Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, Rv. 273809-01).D’altra parte, era (solo) in sede di appello che la difesa dell’imputato - anchecon motivi aggiunti o, al più tardi, in sede di conclusioni - avrebbe dovuto porrela specifica questione dell’applicazione della lex mitior conseguente all’interventodella Consulta; come pure, avrebbe dovuto interporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di secondo grado qualora non avesse dato seguito a talirichieste.Una volta che tali rimedi volti alla rideterminazione in melius dell’aumentosanzionatorio non siano stati richiesti in sede cognitiva, la difesa non può esigerliin sede esecutiva, non vertendosi, all’evidenza, in ipotesi di pena illegale (recte:di illegalità sopravvenuta della pena inflitta), essendo quella nella specieapplicata di gran lunga inferiore al minimo edittale.Il provvedimento impugnato resta, dunque, immune dai denunciati vizi,anche se va rettificato nella parte dispositiva, perché l’istanza ex art. 673 cod.proc. pen. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e non essererigettata.2. In ogni caso, anche a voler ritenere il giudice dell’esecuzione – comeassume la difesa ricorrente – tenuto a provvedere sulla richiestarideterminazione sanzionatoria conseguente a Corte cost. n. 32 del 2014, èmanifestamente infondata la pretesa del ricorrente di vedersi applicato inexecutivis l’aumento in continuazione sulla nuova (più favorevole) corniceedittale (pena compresa tra due e sei anni di reclusione) nella richiesta misura diquattro mesi di reclusione, ossia nella medesima proporzione già applicata dalgiudice di primo grado (pari ad un sesto, avendo applicato un aumento per lacontinuazione interna di anni due di reclusione su una cornice edittale cheprevedeva un minimo di sei anni).Difatti, come insegna la giurisprudenza di questa Corte, il giudicedell’esecuzione, nel procedere alla rimodulazione della pena irrogata in sede dicognizione al fine di adeguarla ai limiti edittali modificati dall’intervento dellaCorte costituzionale, non è affatto vincolato a seguire un criterio rigido di calcolodi tipo puramente aritmetico e proporzionale e deve, invece, operare una nuovacommisurazione della pena alla stregua dei criteri fissati negli artt. 132 e 133cod. pen., valendosi dei penetranti poteri di accertamento e valutazione attribuitidall’art. 666, commi 4 e 5, cod. proc. pen., e del cui esercizio deve darea d e g u a t o c o n t o n e l l a m o t i v a z i o n e d e l p r o v v e d i m e n t o(Sez. 5, n. 57487 del 21/11/2018, Boualloucha, Rv. 275338-01; conf. Sez. 3, n.36357 del 19/05/2015, Testani, Rv. 264880-01: fattispecie relativa al reato exart. 73, comma quarto, d.P.R. n. 309 del 1990, in cui la Corte ha osservato che èinibita qualsiasi operazione di riduzione della pena meramente automatica oaritmetico-proporzionale, dovendo il giudice fare necessariamente uso dei poteridiscrezionali ed adeguare in tal modo la sanzione al disvalore del fatto, tenendoconto dei limiti edittali minimi e massimi previsti dalla fattispecie ripristinata;conf. Sez. 1, n. 52981 del 18/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261688-01).La valutazione del trattamento sanzionatorio del Giudice dell’esecuzione, allaluce della nuova cornice edittale, è “piena”, nel senso che non può essere inalcun modo condizionata né tanto meno vincolata dalla valutazione deltrattamento sanzionatorio fatta dal Giudice della cognizione, neppure sotto ilprofilo in ricorso dedotto. Né, una volta ritenuto che l’aumento sia congruo anchealla luce del nuovo parametro, si può richiedere al giudice dell’esecuzione unparticolare sforzo motivazionale, ben potendo quest’ultimo, applicandocorrettamente gli artt. 132 e 133 cod. pen., determinare la stessa sanzione.3. In conclusione, al rilievo della manifesta infondatezza delle censure seguela dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)– al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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