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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00881/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente ex artt. 81 e 640 cod. pen., non è consentito in questa sede, poiché risulta teso a prospettare una diversa lettura dei dati probatori, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte territoriale, riconfermando integralmente e richiamando per relationem la sentenza del primo giudice, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 1 e 2 della sentenza impugnata), ponendo corretti argomenti logici e giuridici a base della ritenuta integrazione dei presupposti sia materiali sia soggettivi del reato di truffa da parte dell'odierno ricorrente e della ritenuta impossibilità di configurare nel contegno dello stesso i soli estremi del reato di insolvenza fraudolenta (cfr. Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01, anche se con specifico riferimento alla vendita di beni online; Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174-01); ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente applicato l'istituto della continuazione non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come autonomo e specifico motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente ex artt. 81 e 640 cod. pen., non è consentito in questa sede, poiché risulta teso a prospettare una diversa lettura dei dati probatori, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte territoriale, riconfermando integralmente e richiamando per relationem la sentenza del primo giudice, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 1 e 2 della sentenza impugnata), ponendo corretti argomenti logici e giuridici a base della ritenuta integrazione dei presupposti sia materiali sia soggettivi del reato di truffa da parte dell'odierno ricorrente e della ritenuta impossibilità di configurare nel contegno dello stesso i soli estremi del reato di insolvenza fraudolenta (cfr. Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01, anche se con specifico riferimento alla vendita di beni online; Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174-01); ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente applicato l'istituto della continuazione non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come autonomo e specifico motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 00881/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris