CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 11221/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi del quondam [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] come da procura autenticata per notar [OSCURATO:PERSONA] in data 23 febbraio 2023; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5575/38/16, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio e pubblicata il 28 settembre 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Istanza di rimborso - [OSCURATO:PERSONA] - Fondo PIA - Oneri probatori - Investimento sul mercato. 1. Con sentenza 145/20/07, depositata il 27-11-2007, la CTR di Roma aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n 137/24/2006 della CTP di Roma, che, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente ENEL, (ricorso diretto ad ottenere il rimborso de lla maggiore IRPEF versata dall'ENEL, sotto forma di ritenuta d'imposta, sulla liquidazione ìn somma capitale percepita dal predetto contribuente a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale -c.d.PIA - , imposta che era stata computata dall'ENEL con applicazione dell'aliquota media del 35% corrispondente alla tassazione separata del TFR anziché con la minore aliquota del 12,50 di cui all'art. 6 L 482/85), aveva dichiarato il diritto del contribuente stesso al rimborso dell'importo di euro 72.506,74; in particolare la CTP aveva affermato che il ricorrente aveva optato per la liquidazione del suo trattamento assicurativo-previdenziale, percependo sia l'importo del capitale accumulatosi nel tempo (pari alla somma dei premi versati) sia quello del rendimento corrispondente al risultato finanziario dell'investimento; ciò posto, aveva precisato che le somme versate a titolo di capitale erano soggette, per la loro natura di TFR, alle ritenute IRPEF, mentre i rendimenti di polizza (e cio è le somme risultanti dall'operazione assicurativa) dovevano essere tassati con l'aliquota del 12,5%. 2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte si pronunciava con sentenza n. 22492 del 201 3 , che richiamava innanzitutto il principio di diritto indicato dalle Sezioni Unite 22.6.2011, n. 13642, secondo cui sono assoggettate all’aliquota agevolata le sole somme che costituiscono il ‘rendimento netto’, imputabile alla gestione sul mercato del Fondo capitale accantonato. Pertanto, il Giudice di legittimità cassava con rinvio la decisione impugnata, indicando i principi di diritto cui la CTR avrebbe dovuto attenersi. 3. Gli eredi del contribuente riassumevano la causa innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, ed insistevano per l’accoglimento della propria domanda di rimborso. La CTR affermava l’intenzione di uniformarsi ai principi esposti dalla Suprema Corte nel disporre il rinvio, ed accoglieva l’istanza di rimborso. Avverso la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motiv i . Resistono con controricorso gli eredi, che pure hanno depositato memoria illustrativa, così come la difesa erariale. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., perché, nel decidere in sede di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta al principio di diritto indicato dalla Suprema Corte e comunque a quanto da questa statuito. 2.Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia la violazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., avendo il giudice di rinvio ritenuto la documentazione prodotta dal contribuente idonea ai fini della prova del quantum, mentre in applicazione del principio dell’onere della prova dei presupposti in capo all’istante, avrebbe dovuto respingere la domanda. 3. Mediante il terzo strumento d ’impugnazione l’Agenzia delle Entrate contesta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente demandato all’Ufficio la determinazione della somma effettivamente dovuta al contribuente, con implicita affermazione della sussistenza di un rendimento derivante dall’impiego sul mercato, trascurando il fatto che dalla stessa perizia depositata dal contribuente (redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]) si trattava di un rendimento meramente teorico. 4. Con i l primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, la decisione adottata dalla impugnata [OSCURATO:PERSONA] per non essersi adeguata, nel giudizio di rinvio, al principio di diritto indicato dalla Suprema Corte, e per il suo contenuto contraddittorio. 4.1. A seguito dell’esame degli atti di causa, nonostante la non chiara rubricazione del motivo, il relativo contenuto denuncia inequivocabilmente la nullità della sentenza per l’insanabile contraddittorietà che caratterizza la motivazione. Il motivo è fondato. La CTR infatti, dopo aver mostrato di comprendere l’essenza del rinvio, consistente nell’accertare la sussistenza di importi corrisposti dal fondo che derivino effettivamente dall’impiego sul mercato finanziario (“la Cassazione ha demandato alla CTR Lazio accertare i capitali rinvenienti della contribuzione ed i risultati dell'investimento, cosa che il CTU non ha dimostrato”), e dopo aver dato atto che nella perizia “non risulta alcun rendimento conseguito nell'impiego fatto dal fondo Enel per verificare eventuali plusvalenze assegnate alle singole posizioni individuali… non risulta alcun rendimento derivante dall'impiego sul mercato delle somme accantonate…” rileva che “dalla perizia non si evince il capitale iniziale accantonato né ilrendimento annuale nei contri buti versati al dipendente dall'azienda,né i risultati d ell'investimento …”, e dopo aver del resto osservato che “il fondo pensionistico integrativo ENEL non ha un modello gestionale assicurativo, né finanziario speculativo” e che “la liquidazione percepita è stata calcolata in base allo stipendio e non invece al rendimento della gestione del Fondenel”, giunge alla conclusione di accoglimento della domanda, riconoscendo l’applicazione della ritenuta d’acconto del 12,5 % “limitatamente alla quota che risulti essere costituita dal rendimento netto come somma imputabile alla gestione del capitale accantonato”, somma che però, in base allo stesso ragionamento della CTR, non può darsi nella specie. La sentenza è dunque affetta da nullità per motivazione insanabilmente contraddittoria. 4.2. In relazione alla questione di costituzionalità, rilevata dai controricorrenti, della disciplina ricostruita a seguito della richiamata sentenza delle Sez. U. di questa Corte 22.6.2011, n. 13642, che contrasterebbe con norme della Costituzione, la stessa si appalesa manifestamente infondata. Il profilo denunziato dai controricorrenti attiene al contrasto della ricostruita disciplina con gli artt. 3, 24, Cost., “dal momento che i fondi di previdenza complementare aziendale, come la PIA, se di costituzione anteriore al d.lgs. n. 124/1993, non avevano alcun obbligo di procedere ad investimenti sui mercati finanziari avendo goduto, nell’assenza iniziale di una regolamentazione legislativa, della più ampia discrezionalità di scelte e di impiego economici” cosicché “tutto ciò finirebbe per comprimere…l’effettivo diritto delle eredi…ad usufruire della norma tributaria di favore di cui all’art. 6, l. n. 482/1985 a differenza di altri soggetti che, in via di normale applicazione della disposizione, hanno potuto e potevano beneficiare di essa”. In effetti è fin troppo evidente che non si tratta nella specie il regime dipende, per le considerazioni espresse dalla giurisprudenza, dalla tipologia e struttura del fondo e in particolare dalle relative forme di investimento, mentre la scelta del legislatore in ordine alle stesse, se libere o vincolate, dipende dalla sua discrezionalità. 5. Tutto quanto precede, ed in particolare l’accoglimento del primo motivo, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi. Ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto , posto che le somme derivano da accantonamenti in PIA e in nessuna misura il rendimento ottenuto dalle somme così accantonate risulta essere stato ricavato dall’investimento nel mercato, peraltro avendo già escluso questa Corte che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio ENEL (cfr. Cass. 26/04/2017, n. 10285) e del resto come concretamente accertato sulla base della documentazione dal giudice di rinvio. 6. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con condanna della parte controricorrente al pagamento delle spese liquidate in dispositivo. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, r igetta il ricorso intro