CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2024
Cassazione n. 05868/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 maggio 2024 la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente la precedente sentenza del 5 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di anni 3 di reclusione ed C 14.000,00 di multa rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e confermando nel resto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata sussunzione dei fatti di causa nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto i Giudici del merito hanno escluso la ricorrenza dell'ipotesi invocata .di lieve entità dando rilievo, oltra alla pluralità delle sostanze rinvenute in possesso dell'Alfieri, al fatto che l'attività di spaccio fosse esercitata nella propria abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari nonché alla pluralità delle condotte accertate; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re e tensot e il P