Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 1988

Cassazione n. 12095/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GCEB4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1988 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato al medesimo per il reato di furto aggravato in luogo di privata dimora, è inammissibile: quanto al primo motivo, perché introduce cesure inedite in punto di affermazione della responsabilità, in contrasto evidente con la rubrica - che deduce vizio della motivazione in relazione a componenti del trattamento sanzionatorio - e con la sintesi dei motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata; quanto al secondo motivo, perché manifestamente infondato in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, per avere la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, GHIRASAM, Rv. 282402), in presenza della sottrazione della somma di Euro 135,00 e di due telefoni cellulari di ultima generazione, e - quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche - perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare,.pag. 4, laddove, nel quadro dei precedenti e della recidiva, si è dato atto della mancata allegazione di positivi indicatori, valutabili nella prospettiva invocata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GCEB4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1988 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato al medesimo per il reato di furto aggravato in luogo di privata dimora, è inammissibile: quanto al primo motivo, perché introduce cesure inedite in punto di affermazione della responsabilità, in contrasto evidente con la rubrica - che deduce vizio della motivazione in relazione a componenti del trattamento sanzionatorio - e con la sintesi dei motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata; quanto al secondo motivo, perché manifestamente infondato in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, per avere la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, GHIRASAM, Rv. 282402), in presenza della sottrazione della somma di Euro 135,00 e di due telefoni cellulari di ultima generazione, e - quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche - perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare,.pag. 4, laddove, nel quadro dei precedenti e della recidiva, si è dato atto della mancata allegazione di positivi indicatori, valutabili nella prospettiva invocata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I r
Sentenza Cassazione n. 12095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris