CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26715/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di MateraUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Matera con provvedimento del 15 gennaio 2026 ha respintoil reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento conil quale il Presidente del Tribunale aveva prorogato il visto sulla corrispondenzadel detenuto per mesi tre oltre al divieto di ricevere o acquistare giornali nonriconducibili a testate nazionali, e al divieto di corrispondenza con altri detenuti.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo deldifensore di fiducia articolando cinque motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 18 ter Ord. pen., 15 e27 Cost., 41 bis Ord. pen.Il fondamento del provvedimento limitativo viene rinvenuto nel regimecautelare e nel regime differenziato, senza che vi sia una motivazione ad hocavente ad oggetto l’accertamento in concreto dei presupposti della limitazionestessa.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 18 ter Ord. pen e viziodi motivazione per difetto di una motivazione autonoma della proroga.La motivazione, infatti, è costruita con un rinvio per relationem ai precedentiprovvedimenti senza che vi sia una autonoma valutazione circa la sussistenza deipresupposti del provvedimento limitativo, in particolare il provvedimentoimpugnato non valuta le circostanze sopravvenute, né i dati allegati dalla difesae non spiega come possa essere attuale una motivazione resa l’8 agosto 2025.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per non avere valutatole deduzioni difensive, in particolare il carattere stereotipato della richiesta,l’assenza di contenuti illeciti nelle missive, l’assenza di colloqui con i familiari daoltre un anno, il mancato bilanciamento fra i diritti fondamentali e le esigenze disicurezza.2.4 Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Il provvedimento impugnato, infatti, di fatto dispone una grave limitazioneal diritto costituzionalmente garantito dall’art. 15 Cost senza che ne sianovagliate la necessità, la proporzionalità e l’adeguatezza.2.5 Con il quinto motivo lamenta la violazione dell’art. 18 ter e 41 bis Ord.pen.Nello specifico non è stato valutato il contenuto delle missive e non è stataaccertata l’illiceità del medesimo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto delricorso.4. Con memoria dell’11 marzo 226 il ricorrente depositava motivi nuovi,lamentando principalmente che le proroghe siano intervenute dopo la scadenzadel precedente termine e, dunque, in carenza di potere, determinandol’inefficacia a cascata del regime di visto sulla corrispondenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente poiché vertono tuttisulla denunciata carenza di motivazione in ordine ai presupposti per mantenere ilregime restrittivo sulla corrispondenza di cui all’art. 18 ter Ord. pen, variamentedeclinato sotto il profilo della mancanza di una motivazione autonoma, stante ilrinvio alla motivazione dei precedenti provvedimenti autorizzativi ovvero diproroga, sotto il profilo della mancata attualizzazione delle esigenze dicompressione del diritto alla segretezza della corrispondenza e al difetto dibilanciamento di detto diritto con l’esigenza di evitare che il detenuto, sottopostoal regime speciale, comunichi con l’esterno e sotto il profilo della mancatavalutazione degli elementi forniti dalla difesa.L’art. 18 ter Ord. pen stabilisce, in relazione alla generalità dei detenuti edegli internati, la possibilità che per un periodo di sei mesi, eventualmenteprorogabile per periodi non superiori a tre mesi, siano loro imposte limitazionialla corrispondenza epistolare, ovvero alla ricezione della stampa, o anche lasottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, ovvero il controllo delcontenuto delle buste.Il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza, ovvero dalgiudice che procede, laddove sia necessario salvaguardare esigenze attinenti alleindagini o investigative di prevenzione dei reati, o anche per ragioni di sicurezzae di ordine dell’istituto.In relazione, poi, ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41bis Ord. pen. il comma 2 quater, lett. e) stabilisce la sottoposizione a visto dicensura della corrispondenza, con alcune eccezioni.Questa Corte ha già affermato che la libertà di corrispondenza dei detenutiin regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall’art. 15Cost., solo con un provvedimento dell’autorità giudiziaria, specificamentemotivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dalla L. n. 354 del1975, art. 18 ter, commi 1 e 5 (Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.253978); in particolare, la motivazione, pur potendosi esplicare in formasintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero delgiudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez. 1,n. 16744 del 14/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013).La necessità che il controllo della corrispondenza sia disposto, anche per idetenuti a regime speciale con provvedimento dell’autorità giudiziaria, in ragionedel rango costituzionale del diritto compresso, è stata ritenuta corretta anchedalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18/2022.L’equivalenza tra visto di controllo, stabilito dall’art. 18 ter Ord. pen. e ilvisto di censura, di cui all’art. 41 bis Ord. pen, consente di affermare che tra ledisposizioni che, rispettivamente, li prevedono sussiste un rapporto di specialitàe, quindi, che, nell’ipotesi di lettura della corrispondenza nei confronti deidetenuti sottoposti al regime speciale, la disciplina dell’art. 18-ter si applica soloper gli aspetti non disciplinati dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e).In questo senso si è, del resto, orientata la giurisprudenza di legittimità(cfr., in particolare, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, inmotivazione, e Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978) nelritenere l’applicabilità agli imputati ed ai condannati che siano assoggettati alregime di cui all’art. 41-bis delle regole previste, per la generalità dei detenuti,dall’art. 18-ter e dall’art. 38 del relativo regolamento di esecuzione conriferimento all’operazione, successiva alla censura, di eventuale di trattenimento,sulla quale l’art. 41-bis è silente (così in motivazione sez. 1 n. 43313 del27/10/2021, n.m.).Nel caso in esame, nei confronti del detenuto sottoposto al regime specialecon provvedimento del presidente del collegio del Tribunale di Matera in data 8agosto 2025 era prorogato il visto di controllo sulla corrispondenza, nonché ildivieto di ricezione ed acquisto dei giornali e articoli di stampa non riconducibili atestate nazionali, con limitazione della corrispondenza con altri detenutisottoposti al regime detentivo speciale.A seguito di ulteriore richiesta da parte del DAP era disposta la proroga indata 11 dicembre 2025, avverso la quale veniva proposto reclamo, il cui rigetto èoggi oggetto di ricorso.Il provvedimento presidenziale che ha disposto la proroga di cui si duole ilricorrente è redatto in calce alla richiesta del DAP che elenca una serie dielementi dai quali deduce la necessità di prorogare il regime di controllo dellacorrispondenza in ragione della mai sopita pericolosità del detenuto, dell’attualitàdei legami con il clan di appartenenza che dirige ancora dal carcere, posto chesono state rinvenute, come si legge nella richiesta del DAP, comunicazioniprovenienti dal detenuto e apparentemente indirizzate a soggetti terzi.Entrambi i provvedimenti sono redatti con la tecnica della motivazione perrelationem e il provvedimento impugnato fa anche riferimento alle esigenzeesplicitate nel provvedimento applicativo della misura cautelare.La tecnica redazionale della motivazione per relationem è ritenuta legittimaallorquando dia conto di una autonoma valutazione da parte del decidente delleragioni poste a fondamento dei provvedimenti richiamati e consenta di ricostruireil percorso motivazionale che ne sta alla base; a tal fine non si può nonconsiderare che il provvedimento è stato emesso in esito all’udienza camerale incui sono state sentite le parti e che il provvedimento reclamato è redatto in calceal provvedimento cui fa richiamo, costituendo un tutt’uno anche grafico.Conclusivamente, si può affermare che, per quanto certamente lamotivazione sia sintetica, è però da ritenersi esaustiva e di fatto nessuna delleragioni di doglianza, che sono affette da una evidente genericità, contenute nelricorso, impinge il nucleo centrale di estrema pericolosità del detenuto chelegittima il permanere del regime restrittivo.2. L’inammissibilità del ricorso travolge anche i motivi nuovi.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’inammissibilità deimotivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dallaproposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizioradicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessioneesistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettiziospostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del02/07/2019, Di, Rv. 277850 - 01).3. Per le suesposte ragioni i l r icorso deve essere dichiaratoinammissibile;all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e inmancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - dellasomma di euro 3000, ritenuta congrua a favore della cassa delle ammende,tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]