CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 29528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25381-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 910 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1323/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/06/2016 R.G.N. 222/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. , [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 24.6.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la restituzione dei contributi versati in proprio e quale datore di lavoro di taluni lavoratori poi ritenuti dipendenti di altro soggetto giuridico ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), nell'ambito di una vicenda di interposizione fittizia di manodopera verificatasi tra il 1992 e il 1998; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2033 c.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistessero in specie i presupposti dell'indebito oggettivo, pur essendo stato accettato dall'INPS che egli non aveva legittimazione a versare i contributi per sé e i suoi presunti dipendenti, in quanto piuttosto anch'egli lavoratore subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2036 c.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale ritenuto non scusabile l'errore in cui egli era incorso nel versare i contributi senza motivare l'affermazione circa la sua consapevolezza della fittizietà della vicenda interpositoria; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, essendosi i giudici di merito uniformati al consolidato principio dì diritto secondo cui, in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, pur non essendo configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimane tuttavia salva l'incidenza satisfattiva, ai sensi dell'art. 1180 comma 10 c.c., dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, che non possono pertanto reputarsi oggettivamente indebiti ex art. 2033 c.c. ma vanno piuttosto ricondotti alla fattispecie del pagamento del debito altrui ex art. 2036 c.c., fermo restando che, essendo il datore di lavoro fittizio corresponsabile della violazione dell'art. 1, I. n. 1369/1960, deve essere esclusa la scusabilità dell'errore sull'identità dell'effettivo debitore, con conseguente irripetibilità della somma eventualmente versata a titolo di contributi (così Cass. n. 23844 del 2011 e, più di recente, Cass. nn. 17516 del 2015 e 19030 del 2017); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che si liquidano in C 6.200,00, di cui C 6.000,00 4 t. per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso i