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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 14337/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NZAsul ricorso iscritto al n. 13511/2022 R.G., propostola “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Caserta, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Caserta,elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivodel presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]il Comune di Marcianise (CE), in persona del Vice-Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura incalce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania l’8 novembre 2021, n.7862/16/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24 aprile 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente ed ilcontroricorrente;udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.1.

La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania l’8 novembre 2021, n.7862/16/2021, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza presentata il 10agosto 2018 per il rimborso della somma di € 19.133,26, atitolo di interessi residuati (al saggio del 7% per semestre)sull’importo indebitamente corrisposto l’1 luglio 2007, nellamisura complessiva di € 16.584,90, a saldo della TARSUrelativa agli anni 2000 e 2001, all’esito della decurtazione dellasomma rimborsata dal Comune di Marcianise (CE) il 12dicembre 2017 nella misura complessiva di € 19.506,56, di cui€ 16.584,00 per capitale ed € 2.924,66 per interessi (al saggiolegale per anno), con riferimento ad uno stabilimento per laproduzione di imballaggi flessibili in Marcianise (CE), a seguitodell’annullamento definitivo della relativa cartella dipagamento in virtù della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale della Campania il 27 maggio2015, n. 5121/08/2015, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Marcianise (CE) avversoOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provincialedi Caserta il 28 ottobre 2019, n. 5634/12/2019, concompensazione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva rigettato il ricorso originario - sul rilievo: a) che ilpagamento delle annualità rimborsate dopo l’annullamentogiudiziale dell’atto impositivo era stato eseguito in vigenza delregolamento approvato con deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 22 marzo 1999, n. 28, modificato condeliberazione adottata dal Consiglio comunale il 30 marzo2007, n. 19, il cui art. 10 prevedeva la spettanza degli interessiper la riscossione o il rimborso dei tributi comunali in misurapari al saggio legale per anno; b) che la deliberazione adottatadal [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2009, n. 96, la qualeaveva stabilito la spettanza degli interessi per la riscossione oil rimborso dei tributi comunali in misura pari al saggio del 7%per semestre, non era vigente per l’anno 2007; c) che taleprevisione era stata superata con deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 27 aprile 2010, n. 11, la quale avevaripristinato la spettanza degli interessi per la riscossione o ilrimborso dei tributi comunali in misura pari al saggio legale peranno.3.

Il Comune di Marcianise (CE) ha resistito con controricorso.4.

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per ladichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24Cost., 112 e/o 132, secondo comma, n. 4, in relazione all’art.Oscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere statorigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazionecarente o omessa pronunzia sulla questione della “erroneaindividuazione della disciplina normativa applicabile al caso dispecie”, nonostante l’espressa riproposizione con l’atto diappello.1.2 Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo:violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 disp. prel.cod. civ., 16 della deliberazione adottata dal CommissarioStraordinario il 7 maggio 2009, n. 96, e 10 della deliberazioneadottata dal Consiglio comunale il 30 marzo 2007, n. 19, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,nonché nullità della sentenza impugnata per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 24 Cost., 112 e/o 132, secondocomma, n. 4, 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado – conmotivazione carente – che la contribuente non avesse diritto alrimborso degli interessi sulle somme corrisposte per la TARSUrelativa agli anni 2000 e 2001, in base all’art. 16 delregolamento TARSU approvato con deliberazione adottata dalCommissario Straordinario il 7 maggio 2009, n. 96,sull’erroneo presupposto della sopravvenuta abrogazione conla deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 aprile2010, n. 11, la quale aveva avuto per oggetto il regolamento“per l’applicazione dell’istituto per l’accertamento con adesionee autotutela”.1.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24Cost., 112 e/o 132, secondo comma, n. 4, in relazione all’art.Oscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere statorigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazionecarente o omessa pronunzia sulla censura relativa allaviolazione dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cheera stata riproposta dalla contribuente con uno specifico motivodi appello.1.4 Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4 e 5, e 156, secondo comma, cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondogrado con motivazione contrastante col dispositivo, avendoriconosciuto che la deliberazione adottata dal CommissarioStraordinario il 7 maggio 2009, n. 96, era stata in vigore permeno di un anno, «per cui al massimo per tale lasso di tempola liquidazione poteva avvenire a tasso invocato».2.

Il primo motivo è infondato.2.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo antecedente allamodifica apportata dall’art. 45, comma 17, della legge 18giugno 2009, n. 69), dispone che: «La sentenza devecontenere: (...) 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto ediritto; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7613;Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Se z. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n. 2029; Cass., Sez. 5^, 21marzo 2024, n. 7613; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).2.2 Per il resto, ad integrare gli estremi della omessa pronuncianon basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice,essendo necessario che sia completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile in riferimento allasoluzione del caso concreto: il che non si verifica quando ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dallaparte, ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito unaspecifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2021, n.28718).In ogni caso, nel giudizio di legittimità, la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.,Oscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investitodi una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso,che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso percassazione nei loro esatti termini e non genericamente o perriassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica,altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei qualil'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto,non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte dicassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperatoall'onere di indicarli compiutamente, non essendo essalegittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 luglio2021, n. 20438; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29665;Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2023, n. 26778).2.3 Nella specie, però, si può ritenere che, oltre ad essersiespressamente pronunciata sulla questione controversa, lasentenza impugnata contenga anche un’adeguata illustrazionedelle ragioni sottese al rigetto del motivo di appello inquestione, che è stato idoneamente giustificato con lasuccessione temporali delle discipline regolamentari in materiadi interessi sulle somme rimborsate dall’ente impositore perindebito versamento del contribuente.Difatti, premesso: a) che l’art. 10 del regolamento approvatocon deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 22 marzo1999, n. 28, modificato con deliberazione adottata dalOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024Consiglio comunale il 30 marzo 2007, n. 19, aveva previsto laspettanza degli interessi per la riscossione o il rimborso deitributi comunali in misura pari al saggio legale per anno; b) chela deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 7maggio 2009, n. 96, aveva stabilito la spettanza degli interessiper la riscossione o il rimborso dei tributi comunali in misurapari al saggio del 7% per semestre; c) che la deliberazioneadottata dal Consiglio Comunale il 27 aprile 2010, n. 11, avevaripristinato la spettanza degli interessi per la riscossione o ilrimborso dei tributi comunali in misura pari al saggio legale peranno; il giudice di appello ha coerentemente ritenuto che gliinteressi spettanti alla contribuente dovessero essere liquidatidall’ente impositore nella misura vigente all’epoca dellamaturazione del credito al rimborso (cioè, alla data dell’1 luglio2007), trovando applicazione ratione temporis l’art. 10 delregolamento approvato con deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 22 marzo 1999, n. 28, e modificato condeliberazione adottata dal Consiglio comunale il 30 marzo2007, n. 19.3.

Il secondo motivo ed il terzo motivo - la cui stretta ed intimaconnessione consiglia la trattazione congiunta – sonoinfondati, per quanto, nonostante la correttezza del dispositivoin punto di diritto, la motivazione della sentenza impugnatadebba essere parzialmente emendata ed integrata in parte quanei termini specificati in appresso, ai sensi dell’art. 384, quartocomma, cod. proc. civ.3.1 Il collegio è chiamato a scrutinare la questione dellasuccessione temporale di regolamenti comunali, i cui testiintegrali sono stati ritualmente prodotti dalle parti nel corso delgiudizio, per cui il thema decidendum viene a concentrarsisull’esatta individuazione del regolamento applicabile rationeOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024temporis alla fattispecie controversa, essendo incontestato trale parti il diverso tenore delle norme regolamentari in conflitto.Per cui, il canone dell’autosufficienza – nella declinazioneconformata ai parametri euro-unitari - può considerarsiampiamente soddisfatto in relazione all’allegazione ed alladocumentazione delle fonti di normazione secondaria chevengono in rilievo nell’odierna controversia.3.2 Ciò posto, la fattispecie attiene alla successione di normetributarie di rango secondario, le quali trovano la loro fonte inregolamenti adottati dagli enti locali in base ad una specificaprevisione legislativa (in particolare, l’art. 1, commi 164 e 165,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 68del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ed all’art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446).3.3 Secondo le rispettive prospettazioni delle parti, anche sullascorta della documentazione prodotta, si delinea, in realtà, lacoesistenza e la contrapposizione di due regolamenti comunali:- da una parte, il regolamento “per l’applicazione dell’istitutoper l’accertamento con adesione e autotutela”, che era stato,dapprima, approvato con deliberazione adottata dal ConsiglioComunale il 22 marzo 1999, n. 28, ed era stato, poi, modificatocon deliberazioni adottate dal Consiglio comunale il 30 marzo2007, n. 19, ed il 27 aprile 2010, n. 11, il cui art. 10 prevedevala spettanza degli interessi per la riscossione o il rimborso deitributi comunali in misura pari al saggio legale per anno;- dall’altra parte, il regolamento per lo “smaltimento dei rifiutiurbani interni”, che era stato approvato con deliberazioneadottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2009, n.96, il cui art. 16, ultimo comma, stabiliva la spettanza degliinteressi per la riscossione o il rimborso della TARSU in misurapari al saggio del 7% per semestre.Oscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/20243.4 Ai fini dell’insorgenza del diritto al rimborso per i tributilocali (ed i relativi accessori) vengono in rilievo i commi 164 e165 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tenoredei quali: «164.

Il rimborso delle somme versate e non dovutedeve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinqueanni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è statoaccertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede adeffettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data dipresentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessiè determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre puntipercentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giornocon decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per lesomme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguitoversamento».Tali disposizioni hanno sostituito - con decorrenza dall’1gennaio 2007, ai sensi dell’art. 1, comma 1364, e per effettodell’abrogazione disposta dall’art. 1, comma 172, lett. b, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 - l’art. 75 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, il quale conteneva una specificadisciplina del rimborso in materia di TARSU, stabilendo che:«1.

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza deltributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenzadella commissione tributaria provinciale o dal provvedimentodi annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciutoillegittimo, adottato dal Comune con l'adesione delcontribuente prima che intervenga la sentenza dellacommissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale disponelo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o ilrimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto aiOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficiocomunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia dicessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 delmedesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entroi sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. Inogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciutonon dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalladomanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza,non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle sommeda rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per centosemestrale a decorrere dal semestre successivo a quellodell'eseguito pagamento».Cosicché, le modifiche apportate al regolamento “perl’applicazione dell’istituto per l’accertamento con adesione eautotutela” dalle deliberazioni adottate dal Consiglio comunaleil 30 marzo 2007, n. 19, ed il 27 aprile 2010, n. 11, prevedendola spettanza degli interessi per la riscossione o il rimborso deitributi locali in misura pari al saggio legale per anno, si sonoconformate ai limiti imposti dai commi 164 e 165 dell’art. 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai quali si è, invece,discostato il regolamento per lo “smaltimento dei rifiuti urbaniinterni”, nella versione introdotta con deliberazione adottatadal [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2009, n. 96,stabilendo la spettanza degli interessi per la riscossione o ilrimborso della TARSU in misura pari al saggio del 7% persemestre, con un’illegittima riproduzione in parte quadell’ormai abrogato art. 75 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507.Inoltre, il comma 171 del citato art. 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, ha espressamente previsto che: «Le norme dicui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti diOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presentelegge», sancendo così la retroattività anche della disciplinadettata in materia di rimborsi, in deroga alla regola generaledell’art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ.Con specifico riguardo al citato comma 171, questa Corte haprecisato che, in tema di rimborso delle imposte, solo con lascadenza del termine per formulare la relativa richiesta sidetermina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tracontribuente ed ente impositore e l'esaurimento dello stessorapporto tributario (Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2020, n.26555).Per cui, con riguardo ai tributi locali, in generale (ed allaTARSU, in particolare), anche per i rimborsi originati da vicenderisalenti ad epoca anteriore all’1 gennaio 2007, che non si sianoancora definite ed esaurite fino a tale data, trova applicazioneil citato comma 165 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006,n. 296, sulla determinazione e sulla decorrenza degli interessicompensativi da corrispondere al contribuente.3.5 Nel caso di specie, si può ritenere che il diritto al rimborso(con la conseguente spettanza e maturazione degli interessicompensativi) sia insorto a favore della contribuente soltantocon l’annullamento definitivo della cartella di pagamento per laTARSU relativa agli anni 2000 e 2001 da parte della sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale dellaCampania il 27 maggio 2015, n. 5121/08/2015, la quale èpassata in giudicato il 29 dicembre 2015.Per cui, secondo il principio tempus regit actum, la misura degliinteressi compensativi è senz’altro disciplinata dal regolamento“per l’applicazione dell’istituto per l’accertamento con adesionee autotutela”, nella versione modificata ratione temporis condeliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 aprileOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/20242010, n. 11, il cui art. 10 dispone - in conformità all’art. 1,comma 165, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 -che: «Il tasso di interesse per la riscossione ed il rimborso deitributi comunali è fissato in misura pari al tasso legale» peranno (secondo la previsione generale dell’art. 1284, primocomma, cod. civ.).Peraltro, non si pone a monte l’esigenza di risolvere unarelazione di potenziale conflittualità ratione materiae con l’art.16, ultimo comma, del regolamento per lo “smaltimento deirifiuti urbani interni”, che deve essere disapplicato ex art. 7,comma 5, della legge 31 dicembre 1992, n. 546, per palesecontrarietà all’art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre2006, n. 296.3.6 Quindi, la motivazione della sentenza impugnata deveessere corretta nel senso che il rimborso è disciplinato (quantoalla misura degli interessi compensativi) dal regolamentocomunale “per l’applicazione dell’istituto per l’accertamentocon adesione e autotutela”, nel testo novellato con ladeliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 aprile2010, n. 11, ferma restando la liquidazione del quantumdebeatur in base al saggio legale in ragione annua.4.

Da ultimo, anche il quarto motivo è infondato.4.1 Difatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte,sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, chedetermina la nullità della sentenza impugnata, soltanto quandoil provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazionedel concreto comando giudiziale e, conseguentemente, deldiritto o bene riconosciuto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6^-1, 27 giugno 2017,n. 16014; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2018, n. 26074; Cass.,Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 614; Cass., Sez. 6^, 9 dicembreOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/20242020, n. 28088; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761;Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11689; Cass., Sez. 6^-5,19 ottobre 2021, n. 28971; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2022,n. 31301; Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2022, n. 34141).4.2 Tuttavia, non si delinea alcun contrasto tra motivazione edispositivo nel passaggio in cui il giudice di appello si eralimitato ad ipotizzare (in astratto) che l’eventuale applicabilitàdella disciplina invocata dal contribuente (con decorrenza dalladeliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 7maggio 2009, n. 96) – che era stata preventivamente esclusaa monte - sarebbe stata limitata al lasso temporale della suatransitoria vigenza (cioè, fino alla deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 27 aprile 2010, n. 11).

Si tratta, infatti,di un’argomentazione indirettamente rafforzativa delle ragioniposte a fondamento della sentenza impugnata, che nullaaggiunge, per l’intrinseca superfluità, alla chiara enunciazionedella ratio decidendi.Difatti, è pacifico che, in sede di legittimità sono inammissibili,per difetto di interesse, le censure rivolte avversoargomentazioni contenute nella motivazione della sentenzaimpugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta,poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, nondeterminano alcuna influenza sul dispositivo della decisione,essendo estranee alla ratio decidendi della medesima (intermini: Cass., Sez.

Lav., 22 novembre 2010, n. 23635; Cass.,Sez. 1^, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., Sez. 1^, 8 giugno2022, n. 18429; Cass., Sez. 5^, 2 maggio 2024, n. 11861).5.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.Oscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/20246.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €3.500,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese forfettarienella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA].

Federico SorrentinoNumero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAriunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] TARIDott. [OSCURATO:PERSONA] A C C ER T A M E N T [OSCURATO:PERSONA] ERROREDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] DELLE SPESE GIUDIZIALIDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23783/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23783/2025 R.G., propostoComune di Marcianise (CE), in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura inallegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Caserta, in personadell’amministratore unico pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la correzione di errore materiale nella sentenza depositatadalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il22 maggio 2024, n. 14337;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

All’esito del giudizio promosso dall’“[OSCURATO:SOCIETA]” neiconfronti del Comune di Marcianise (CE) per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Campania l’8 novembre 2021, n. 7862/16/2021(procedimento iscritto al n. 13511/2022 R.G.), la sentenzadepositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema diCassazione il 22 maggio 2024, n. 14337, ha rigettato il ricorsoed ha condannato l’“[OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spesegiudiziali in favore del Comune di Marcianise (CE) nella misuradi € 200,00 per esborsi e di € 3.500,00 per compensi, oltre aspese forfettarie nella misura del 15% e ad altri accessori dilegge.2.

Il Comune di Marcianise (CE) ha chiesto la correzione dellapredetta sentenza per l’omessa distrazione delle spesegiudiziali in favore del suo difensore, nonostante la richiestafattane nel controricorso (alla pagina 10, ove si legge: «Spesedi giudizio (…) da distrarsi in favore del sottoscritto difensoreanticipatario»).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso può trovare accoglimento.2.

Invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanzadi distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali ed il difensoreè legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez.

Un.,27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023,n. 29235; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2024, n. 17650).Numero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/20263.

Nella specie, si desume che la Corte ha pronunziato lacondanna della parte soccombente alla rifusione delle spesegiudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di dispornela distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che neaveva fatto richiesta nel controricorso.4.

Pertanto, si dispone:- che la motivazione della predetta sentenza (punto 6) siaintegrata con la previsione della distrazione delle spesegiudiziali in favore del difensore antistatario delcontroricorrente, aggiungendo, dopo le parole: «Le spesegiudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misurafissata in dispositivo.», della locuzione: «Se ne dispone, altresì,la distrazione a favore del difensore antistatario della partevittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi edi non aver riscosso i compensi»;- che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con lastatuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore deldifensore antistatario del controricorrente, aggiungendo, dopole parole: «La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrentealla rifusione delle spese giudiziali in favore delcontroricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 peresborsi e di € 3.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarienella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori dilegge», la locuzione: «, e distraendole in favore del difensoreantistatario del Comune di Marcianise, Avv. [OSCURATO:PERSONA] de5.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché ilprocedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. hanatura amministrativa e non è, dunque, possibile individuareall'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parteNumero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/2026soccombente (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024,n. 5079; Cass., Sez. Trib., 21 aprile 2026, n. 10553).P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dellasentenza depositata dalla Sezione Tributaria della CorteSuprema di Cassazione il 22 maggio 2024, n. 14337, mediantel’aggiunta nella motivazione (punto 6), dopo le parole: «Lespese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo.», della locuzione: «Se ne dispone,altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario dellaparte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gliesborsi e di non aver riscosso i compensi», e mediantel’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole: «La Corte rigetta ilricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spesegiudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nellamisura di € 200,00 per esborsi e di € 3.500,00 per compensi,oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ead altri accessori di legge», della locuzione: «,e distraendole infavore del difensore antistatario del Comune di Marcianise,Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feudis da Trani, per dichiarato anticipo»;dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull’originale della predetta sentenza.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio2026.LA PRESIDENTEDott.

Liberato PaolittoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZAsul ricorso iscritto al n. 13511/2022 R.G., propostola “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Caserta, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Caserta,elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivodel presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]il Comune di Marcianise (CE), in persona del Vice-Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura incalce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania l’8 novembre 2021, n.7862/16/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24 aprile 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente ed ilcontroricorrente;udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.1. La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale della Campania l’8 novembre 2021, n.7862/16/2021, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza presentata il 10agosto 2018 per il rimborso della somma di € 19.133,26, atitolo di interessi residuati (al saggio del 7% per semestre)sull’importo indebitamente corrisposto l’1 luglio 2007, nellamisura complessiva di € 16.584,90, a saldo della TARSUrelativa agli anni 2000 e 2001, all’esito della decurtazione dellasomma rimborsata dal Comune di Marcianise (CE) il 12dicembre 2017 nella misura complessiva di € 19.506,56, di cui€ 16.584,00 per capitale ed € 2.924,66 per interessi (al saggiolegale per anno), con riferimento ad uno stabilimento per laproduzione di imballaggi flessibili in Marcianise (CE), a seguitodell’annullamento definitivo della relativa cartella dipagamento in virtù della sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale della Campania il 27 maggio2015, n. 5121/08/2015, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Marcianise (CE) avversoOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provincialedi Caserta il 28 ottobre 2019, n. 5634/12/2019, concompensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva rigettato il ricorso originario - sul rilievo: a) che ilpagamento delle annualità rimborsate dopo l’annullamentogiudiziale dell’atto impositivo era stato eseguito in vigenza delregolamento approvato con deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 22 marzo 1999, n. 28, modificato condeliberazione adottata dal Consiglio comunale il 30 marzo2007, n. 19, il cui art. 10 prevedeva la spettanza degli interessiper la riscossione o il rimborso dei tributi comunali in misurapari al saggio legale per anno; b) che la deliberazione adottatadal [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2009, n. 96, la qualeaveva stabilito la spettanza degli interessi per la riscossione oil rimborso dei tributi comunali in misura pari al saggio del 7%per semestre, non era vigente per l’anno 2007; c) che taleprevisione era stata superata con deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 27 aprile 2010, n. 11, la quale avevaripristinato la spettanza degli interessi per la riscossione o ilrimborso dei tributi comunali in misura pari al saggio legale peranno.3. Il Comune di Marcianise (CE) ha resistito con controricorso.4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per ladichiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24Cost., 112 e/o 132, secondo comma, n. 4, in relazione all’art.Oscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere statorigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazionecarente o omessa pronunzia sulla questione della “erroneaindividuazione della disciplina normativa applicabile al caso dispecie”, nonostante l’espressa riproposizione con l’atto diappello.1.2 Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo:violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 disp. prel.cod. civ., 16 della deliberazione adottata dal CommissarioStraordinario il 7 maggio 2009, n. 96, e 10 della deliberazioneadottata dal Consiglio comunale il 30 marzo 2007, n. 19, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,nonché nullità della sentenza impugnata per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 24 Cost., 112 e/o 132, secondocomma, n. 4, 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado – conmotivazione carente – che la contribuente non avesse diritto alrimborso degli interessi sulle somme corrisposte per la TARSUrelativa agli anni 2000 e 2001, in base all’art. 16 delregolamento TARSU approvato con deliberazione adottata dalCommissario Straordinario il 7 maggio 2009, n. 96,sull’erroneo presupposto della sopravvenuta abrogazione conla deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 aprile2010, n. 11, la quale aveva avuto per oggetto il regolamento“per l’applicazione dell’istituto per l’accertamento con adesionee autotutela”.1.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24Cost., 112 e/o 132, secondo comma, n. 4, in relazione all’art.Oscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere statorigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazionecarente o omessa pronunzia sulla censura relativa allaviolazione dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cheera stata riproposta dalla contribuente con uno specifico motivodi appello.1.4 Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4 e 5, e 156, secondo comma, cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondogrado con motivazione contrastante col dispositivo, avendoriconosciuto che la deliberazione adottata dal CommissarioStraordinario il 7 maggio 2009, n. 96, era stata in vigore permeno di un anno, «per cui al massimo per tale lasso di tempola liquidazione poteva avvenire a tasso invocato».2. Il primo motivo è infondato.2.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo antecedente allamodifica apportata dall’art. 45, comma 17, della legge 18giugno 2009, n. 69), dispone che: «La sentenza devecontenere: (...) 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto ediritto; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7613;Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Se z. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n. 2029; Cass., Sez. 5^, 21marzo 2024, n. 7613; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).2.2 Per il resto, ad integrare gli estremi della omessa pronuncianon basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice,essendo necessario che sia completamente omesso ilprovvedimento che si palesa indispensabile in riferimento allasoluzione del caso concreto: il che non si verifica quando ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dallaparte, ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito unaspecifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2021, n.28718).In ogni caso, nel giudizio di legittimità, la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.,Oscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investitodi una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso,che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso percassazione nei loro esatti termini e non genericamente o perriassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica,altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei qualil'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto,non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte dicassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperatoall'onere di indicarli compiutamente, non essendo essalegittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 luglio2021, n. 20438; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29665;Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2023, n. 26778).2.3 Nella specie, però, si può ritenere che, oltre ad essersiespressamente pronunciata sulla questione controversa, lasentenza impugnata contenga anche un’adeguata illustrazionedelle ragioni sottese al rigetto del motivo di appello inquestione, che è stato idoneamente giustificato con lasuccessione temporali delle discipline regolamentari in materiadi interessi sulle somme rimborsate dall’ente impositore perindebito versamento del contribuente.Difatti, premesso: a) che l’art. 10 del regolamento approvatocon deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 22 marzo1999, n. 28, modificato con deliberazione adottata dalOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024Consiglio comunale il 30 marzo 2007, n. 19, aveva previsto laspettanza degli interessi per la riscossione o il rimborso deitributi comunali in misura pari al saggio legale per anno; b) chela deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 7maggio 2009, n. 96, aveva stabilito la spettanza degli interessiper la riscossione o il rimborso dei tributi comunali in misurapari al saggio del 7% per semestre; c) che la deliberazioneadottata dal Consiglio Comunale il 27 aprile 2010, n. 11, avevaripristinato la spettanza degli interessi per la riscossione o ilrimborso dei tributi comunali in misura pari al saggio legale peranno; il giudice di appello ha coerentemente ritenuto che gliinteressi spettanti alla contribuente dovessero essere liquidatidall’ente impositore nella misura vigente all’epoca dellamaturazione del credito al rimborso (cioè, alla data dell’1 luglio2007), trovando applicazione ratione temporis l’art. 10 delregolamento approvato con deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 22 marzo 1999, n. 28, e modificato condeliberazione adottata dal Consiglio comunale il 30 marzo2007, n. 19.3. Il secondo motivo ed il terzo motivo - la cui stretta ed intimaconnessione consiglia la trattazione congiunta – sonoinfondati, per quanto, nonostante la correttezza del dispositivoin punto di diritto, la motivazione della sentenza impugnatadebba essere parzialmente emendata ed integrata in parte quanei termini specificati in appresso, ai sensi dell’art. 384, quartocomma, cod. proc. civ.3.1 Il collegio è chiamato a scrutinare la questione dellasuccessione temporale di regolamenti comunali, i cui testiintegrali sono stati ritualmente prodotti dalle parti nel corso delgiudizio, per cui il thema decidendum viene a concentrarsisull’esatta individuazione del regolamento applicabile rationeOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024temporis alla fattispecie controversa, essendo incontestato trale parti il diverso tenore delle norme regolamentari in conflitto.Per cui, il canone dell’autosufficienza – nella declinazioneconformata ai parametri euro-unitari - può considerarsiampiamente soddisfatto in relazione all’allegazione ed alladocumentazione delle fonti di normazione secondaria chevengono in rilievo nell’odierna controversia.3.2 Ciò posto, la fattispecie attiene alla successione di normetributarie di rango secondario, le quali trovano la loro fonte inregolamenti adottati dagli enti locali in base ad una specificaprevisione legislativa (in particolare, l’art. 1, commi 164 e 165,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 68del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ed all’art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446).3.3 Secondo le rispettive prospettazioni delle parti, anche sullascorta della documentazione prodotta, si delinea, in realtà, lacoesistenza e la contrapposizione di due regolamenti comunali:- da una parte, il regolamento “per l’applicazione dell’istitutoper l’accertamento con adesione e autotutela”, che era stato,dapprima, approvato con deliberazione adottata dal ConsiglioComunale il 22 marzo 1999, n. 28, ed era stato, poi, modificatocon deliberazioni adottate dal Consiglio comunale il 30 marzo2007, n. 19, ed il 27 aprile 2010, n. 11, il cui art. 10 prevedevala spettanza degli interessi per la riscossione o il rimborso deitributi comunali in misura pari al saggio legale per anno;- dall’altra parte, il regolamento per lo “smaltimento dei rifiutiurbani interni”, che era stato approvato con deliberazioneadottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2009, n.96, il cui art. 16, ultimo comma, stabiliva la spettanza degliinteressi per la riscossione o il rimborso della TARSU in misurapari al saggio del 7% per semestre.Oscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/20243.4 Ai fini dell’insorgenza del diritto al rimborso per i tributilocali (ed i relativi accessori) vengono in rilievo i commi 164 e165 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tenoredei quali: «164. Il rimborso delle somme versate e non dovutedeve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinqueanni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è statoaccertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede adeffettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data dipresentazione dell'istanza. 165. La misura annua degli interessiè determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre puntipercentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giornocon decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per lesomme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguitoversamento».Tali disposizioni hanno sostituito - con decorrenza dall’1gennaio 2007, ai sensi dell’art. 1, comma 1364, e per effettodell’abrogazione disposta dall’art. 1, comma 172, lett. b, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 - l’art. 75 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, il quale conteneva una specificadisciplina del rimborso in materia di TARSU, stabilendo che:«1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza deltributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenzadella commissione tributaria provinciale o dal provvedimentodi annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciutoillegittimo, adottato dal Comune con l'adesione delcontribuente prima che intervenga la sentenza dellacommissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale disponelo sgravio o il rimborso entro novanta giorni. 2. Lo sgravio o ilrimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto aiOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficiocomunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia dicessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 delmedesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entroi sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. 3. Inogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciutonon dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalladomanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza,non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. 4. Sulle sommeda rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per centosemestrale a decorrere dal semestre successivo a quellodell'eseguito pagamento».Cosicché, le modifiche apportate al regolamento “perl’applicazione dell’istituto per l’accertamento con adesione eautotutela” dalle deliberazioni adottate dal Consiglio comunaleil 30 marzo 2007, n. 19, ed il 27 aprile 2010, n. 11, prevedendola spettanza degli interessi per la riscossione o il rimborso deitributi locali in misura pari al saggio legale per anno, si sonoconformate ai limiti imposti dai commi 164 e 165 dell’art. 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai quali si è, invece,discostato il regolamento per lo “smaltimento dei rifiuti urbaniinterni”, nella versione introdotta con deliberazione adottatadal [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2009, n. 96,stabilendo la spettanza degli interessi per la riscossione o ilrimborso della TARSU in misura pari al saggio del 7% persemestre, con un’illegittima riproduzione in parte quadell’ormai abrogato art. 75 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507.Inoltre, il comma 171 del citato art. 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296, ha espressamente previsto che: «Le norme dicui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti diOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/2024imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presentelegge», sancendo così la retroattività anche della disciplinadettata in materia di rimborsi, in deroga alla regola generaledell’art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ.Con specifico riguardo al citato comma 171, questa Corte haprecisato che, in tema di rimborso delle imposte, solo con lascadenza del termine per formulare la relativa richiesta sidetermina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tracontribuente ed ente impositore e l'esaurimento dello stessorapporto tributario (Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2020, n.26555).Per cui, con riguardo ai tributi locali, in generale (ed allaTARSU, in particolare), anche per i rimborsi originati da vicenderisalenti ad epoca anteriore all’1 gennaio 2007, che non si sianoancora definite ed esaurite fino a tale data, trova applicazioneil citato comma 165 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006,n. 296, sulla determinazione e sulla decorrenza degli interessicompensativi da corrispondere al contribuente.3.5 Nel caso di specie, si può ritenere che il diritto al rimborso(con la conseguente spettanza e maturazione degli interessicompensativi) sia insorto a favore della contribuente soltantocon l’annullamento definitivo della cartella di pagamento per laTARSU relativa agli anni 2000 e 2001 da parte della sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale dellaCampania il 27 maggio 2015, n. 5121/08/2015, la quale èpassata in giudicato il 29 dicembre 2015.Per cui, secondo il principio tempus regit actum, la misura degliinteressi compensativi è senz’altro disciplinata dal regolamento“per l’applicazione dell’istituto per l’accertamento con adesionee autotutela”, nella versione modificata ratione temporis condeliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 aprileOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/20242010, n. 11, il cui art. 10 dispone - in conformità all’art. 1,comma 165, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 -che: «Il tasso di interesse per la riscossione ed il rimborso deitributi comunali è fissato in misura pari al tasso legale» peranno (secondo la previsione generale dell’art. 1284, primocomma, cod. civ.).Peraltro, non si pone a monte l’esigenza di risolvere unarelazione di potenziale conflittualità ratione materiae con l’art.16, ultimo comma, del regolamento per lo “smaltimento deirifiuti urbani interni”, che deve essere disapplicato ex art. 7,comma 5, della legge 31 dicembre 1992, n. 546, per palesecontrarietà all’art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre2006, n. 296.3.6 Quindi, la motivazione della sentenza impugnata deveessere corretta nel senso che il rimborso è disciplinato (quantoalla misura degli interessi compensativi) dal regolamentocomunale “per l’applicazione dell’istituto per l’accertamentocon adesione e autotutela”, nel testo novellato con ladeliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 27 aprile2010, n. 11, ferma restando la liquidazione del quantumdebeatur in base al saggio legale in ragione annua.4. Da ultimo, anche il quarto motivo è infondato.4.1 Difatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte,sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, chedetermina la nullità della sentenza impugnata, soltanto quandoil provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazionedel concreto comando giudiziale e, conseguentemente, deldiritto o bene riconosciuto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6^-1, 27 giugno 2017,n. 16014; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre 2018, n. 26074; Cass.,Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 614; Cass., Sez. 6^, 9 dicembreOscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/20242020, n. 28088; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761;Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11689; Cass., Sez. 6^-5,19 ottobre 2021, n. 28971; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2022,n. 31301; Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2022, n. 34141).4.2 Tuttavia, non si delinea alcun contrasto tra motivazione edispositivo nel passaggio in cui il giudice di appello si eralimitato ad ipotizzare (in astratto) che l’eventuale applicabilitàdella disciplina invocata dal contribuente (con decorrenza dalladeliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 7maggio 2009, n. 96) – che era stata preventivamente esclusaa monte - sarebbe stata limitata al lasso temporale della suatransitoria vigenza (cioè, fino alla deliberazione adottata dalConsiglio Comunale il 27 aprile 2010, n. 11). Si tratta, infatti,di un’argomentazione indirettamente rafforzativa delle ragioniposte a fondamento della sentenza impugnata, che nullaaggiunge, per l’intrinseca superfluità, alla chiara enunciazionedella ratio decidendi.Difatti, è pacifico che, in sede di legittimità sono inammissibili,per difetto di interesse, le censure rivolte avversoargomentazioni contenute nella motivazione della sentenzaimpugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta,poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, nondeterminano alcuna influenza sul dispositivo della decisione,essendo estranee alla ratio decidendi della medesima (intermini: Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2010, n. 23635; Cass.,Sez. 1^, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., Sez. 1^, 8 giugno2022, n. 18429; Cass., Sez. 5^, 2 maggio 2024, n. 11861).5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.Oscuramento disposto Numero registro generale 13511/2022Numero sezionale 609/2024Numero di raccolta generale 14337/2024Data pubblicazione 22/05/20246. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €3.500,00 per compensi, oltre a rimborso delle spese forfettarienella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge;dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]. Federico SorrentinoNumero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAriunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] TARIDott. [OSCURATO:PERSONA] A C C ER T A M E N T [OSCURATO:PERSONA] ERROREDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] DELLE SPESE GIUDIZIALIDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23783/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23783/2025 R.G., propostoComune di Marcianise (CE), in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura inallegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Caserta, in personadell’amministratore unico pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la correzione di errore materiale nella sentenza depositatadalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il22 maggio 2024, n. 14337;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.Numero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/20261. All’esito del giudizio promosso dall’“[OSCURATO:SOCIETA]” neiconfronti del Comune di Marcianise (CE) per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Campania l’8 novembre 2021, n. 7862/16/2021(procedimento iscritto al n. 13511/2022 R.G.), la sentenzadepositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema diCassazione il 22 maggio 2024, n. 14337, ha rigettato il ricorsoed ha condannato l’“[OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spesegiudiziali in favore del Comune di Marcianise (CE) nella misuradi € 200,00 per esborsi e di € 3.500,00 per compensi, oltre aspese forfettarie nella misura del 15% e ad altri accessori dilegge.2. Il Comune di Marcianise (CE) ha chiesto la correzione dellapredetta sentenza per l’omessa distrazione delle spesegiudiziali in favore del suo difensore, nonostante la richiestafattane nel controricorso (alla pagina 10, ove si legge: «Spesedi giudizio (…) da distrarsi in favore del sottoscritto difensoreanticipatario»).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso può trovare accoglimento.2. Invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanzadi distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali ed il difensoreè legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un.,27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023,n. 29235; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2024, n. 17650).Numero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/20263. Nella specie, si desume che la Corte ha pronunziato lacondanna della parte soccombente alla rifusione delle spesegiudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di dispornela distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che neaveva fatto richiesta nel controricorso.4. Pertanto, si dispone:- che la motivazione della predetta sentenza (punto 6) siaintegrata con la previsione della distrazione delle spesegiudiziali in favore del difensore antistatario delcontroricorrente, aggiungendo, dopo le parole: «Le spesegiudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misurafissata in dispositivo.», della locuzione: «Se ne dispone, altresì,la distrazione a favore del difensore antistatario della partevittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi edi non aver riscosso i compensi»;- che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con lastatuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore deldifensore antistatario del controricorrente, aggiungendo, dopole parole: «La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrentealla rifusione delle spese giudiziali in favore delcontroricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 peresborsi e di € 3.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarienella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori dilegge», la locuzione: «, e distraendole in favore del difensoreantistatario del Comune di Marcianise, Avv. [OSCURATO:PERSONA] de5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché ilprocedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. hanatura amministrativa e non è, dunque, possibile individuareall'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parteNumero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/2026soccombente (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024,n. 5079; Cass., Sez. Trib., 21 aprile 2026, n. 10553).P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dellasentenza depositata dalla Sezione Tributaria della CorteSuprema di Cassazione il 22 maggio 2024, n. 14337, mediantel’aggiunta nella motivazione (punto 6), dopo le parole: «Lespese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo.», della locuzione: «Se ne dispone,altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario dellaparte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gliesborsi e di non aver riscosso i compensi», e mediantel’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole: «La Corte rigetta ilricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spesegiudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nellamisura di € 200,00 per esborsi e di € 3.500,00 per compensi,oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ead altri accessori di legge», della locuzione: «,e distraendole infavore del difensore antistatario del Comune di Marcianise,Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feudis da Trani, per dichiarato anticipo»;dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull’originale della predetta sentenza.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio2026.LA PRESIDENTEDott. Liberato PaolittoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 14337/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris