CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 27228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11663-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 616/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2021 R.G.N. 334/2021; Oggetto R.G.N.11663/2022 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto in questa sede rileva, in giudizio proposto per la condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di disoccupazione NASpI, il giudice di prime cure, non costituitosi l'INPS alla prima udienza, ha rileva to l’irregolarità della documentazione attestante la notificazione del ricorso e il mancato rispetto del termine minimo a comparire, e assegnato nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica; alla successiva udienza, sempre in assenza dell'INPS, ha assunto la causa a riserva«in ordine all’esame della notifica» e, sci ogliendo la riserva, ha dichiara to l’estinzione del processo e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. 2. Detta sentenza è stata gravata dall’assicurato, chiedendo la rimessione della causa al primo giudice, accertata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. 3. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, verificata ex actis la r itualità della notifica telematica avvenuta entro il termine perentorio fissato dal primo giudice, ha argomentato nel senso che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell'INPS non costituito e proseguire il giudizio. 4. In particolar e, per la Corte di merito la notifica del ricorso introduttivo, eseguita a mezzo pec, del 26.3.2021 (entro il termine perentorio fissato dal giudice di prime cure), alla [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS di Cuneo e all’ indirizzo presente nell’indice IPAera pienamente valida tenuto conto che , in attesa dell’approntamento delle specifiche tecniche, gli avvocati ben potevano adoperare, per la notifica degli atti introduttivi dei giudizi in forma telematica, anche l’indirizzo contenuto nell’elenco, ex art. 6 - ter d.lgs. n. 82 del 2005, denominato indice dei domicili digitali della P.A.(IPA). 5. Per la Corte di merito, al tempo dello scioglimento della riserva, da parte del primo giudice, il fascicolo telematico conteneva già la prova pienamente valida della notifica telematica, avvenuta entro il termine perentorio assegnato, sicché, instaurato correttamente il contraddittorio, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell’INPS, non costituito in giudizio, e proseguire il giudizio. 6. L a Corte di merito , riforma ta l ’ordinanza estin tiva de l processo, ha rimesso la causa al primo giudice. 7. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale resiste [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8. Con il primo motivo l’INPS si duole di violazione dell'art.111 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 415 cod.proc.civ. e assume che il comportamento processuale della parte, che aveva depositato l a prova dell’a vvenuta notifica quando la causaera stata trattenuta in riserva per la decisione, aveva determinato irreversibilmente l’estinzione d e l giudizio, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito. 9. Con il secondo motivo l’INPS si duole di violazione dell'art. 2697 cod.civ., degli artt.187,420,307 cod.proc.civ., 111 Cost., per aver e la Corte di merito ritenuto legittima la possibilità di d epositare documentazione attinentealla controversia anche nella fase in cui il giudice a veva tratte n u t o la causa in decisione, in contrasto con il diritto di difesa giacché l'ente previdenziale, ove pure si fosse costituito, non avrebbe potuto controllare la regolarità della notifica perché la controparte , per tale udienza, non aveva ancora depositato l a documentazione sufficien t e comprovante la regolarità della notificazione all’amministrazioneintimata. 10. Il ricorso è d a rigettare. 11. L a rituale costituzione del contraddittorio dev’essere verificata esclusivamente, nella vicenda all’esame, con riferimento alla regola fissata dall’intervento ordinatorio del giudice (v. Cass. n. 7360 del 2001), per cui, pur corretta la decisione del primo giudice,che non ha tenuto conto del deposito telematico della documentazione attestante la rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio, nondimeno la Corte di merito, ha riscontrato, ex actis, l’ottemperanza all’intervento ordinatorio del giudice di prime cure e ben avrebbe potuto, nell’esercizio dei poteri officiosi, ex art. 437 cod.proc.civ., pervenire al medesimo esito al fine di validare la corretta instaurazione del contraddittorio.12. Si è trattato di un controllo dovuto degli atti che il giudice d'appello ben poteva compiere esulando detto controllo dal divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 cod.proc.civ., inerente a documenti o prove relativi al merito della causa e non già agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale(Cass. n.5610 del 2019, 17062 del 2019). 13. Neanche va sottaciuto che la parte controricorrente, contumace nel giudizio di primo grado, si è difesa in sede di gravame (pag. 7 della sentenza gravata) e, dunque, ha avuto modo di approntare appieno ogni difesa, non risultando compromesso il diritto di difesa dell’ente previdenziale, diversamente da quanto si assume nei motivi di censura svolti. 14. In definitiva, la valida instaurazione del contraddittorio, nei termini imposti dall’intervento ordinatorio del primo giudice, accertata d’ufficio dalla Corte di merito, rende la sentenza impugnata immune da ogni censura. 15. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Ro