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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34567/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17927/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.3264/15/23 depositata il 5/4/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito dell’apertura, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della successione di [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] rettificò il valore dichiarato di due cespiti caduti in successione, con avviso di accertamento del 19/11/1991, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso, chiedendo contestualmente all’Ufficio di definire la vertenza con il condono ai sensi dell’art. 53, comma 2, legge n. 413/1991.

Con avviso di liquidazione notificato il 14/5/1992 il medesimo Ufficio gli richiese il pagamento della somma di L. 36.625.750 a titolo di imposta complementare scaturente dal condono ai sensi dell’art. 53, comma 1, l. cit.

Avverso tale atto il contribuente propose ricorso, che fu deciso, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, dalla CTR della Sicilia, con la sentenza n. 459/17/2009, che annullò l’avviso di liquidazione impugnato, dichiarando che la liquidazione dovesse effettuarsi ai sensi del comma 2 (e non del comma 1) dell’art. 53.

Intanto, con atto impositivo notificato il 14/12/1993, l’[OSCURATO:PERSONA] dichiarò la decadenza del contribuente dal condono, per non aver lo stesso provveduto al pagamento della somma liquidata con l’avviso di liquidazione del 14/5/1992, ed al contempo chiese il pagamento di un terzo di imposta complementare, ex art. 40, comma 2, d. lgs. n. 346/1990, irrogando le sanzioni.

Avverso tale atto il contribuente propose ricorso ed il giudizio si concluse con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5577/2011 del 9/3/2011, con cui venne definitivamente dichiarata la decadenza del contribuente dal condono di cui alla legge n. 413/1991 e si affermò che, essendosi compiuto il termine di decadenza, non interrotto per sua natura dalla proposizione del ricorso, fosse legittima l’iscrizione a ruolo dell’imposta complementare per 1/3 ex art. 40, cit., in pendenza del giudizio di impugnazione della liquidazione.

Con cartella di pagamento n. 29320120013403101 del 13/7/2012, si è chiesto al Pennisi il pagamento di euro 79.357,69 per imposta complementare di successione, ipotecaria ed invim (oltre accessori), ed avverso tale cartella il contribuente ha proposto ricorso, respinto dalla CTP di Catania, sul presupposto che la cartella di pagamento impugnata fosse fondata sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 5577/2011.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, con sentenza n. 3264/15/23, depositata il 5/4/2023, ha, invece, accolto l’appello proposto dalcontribuente ed ha conseguentemente annullato la cartella, per difetto dell’atto presupposto, ovvero l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare, non ritenendo rilevanteil richiamo dell’Ufficio all’avviso di liquidazione del 1993, riguardante solo una frazione (e non l’ intero importo) dell’ imposta complementare (la terza parte) e privo sia della liquidazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, che della formale intimazione a pagare nel termine di sessanta giorni.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], mentre il Pennisi è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo di ricorso, si censurano violazione o falsa applicazione dell’art. 53 legge n. 413/1991 e dell’art. 24 Cost., in relazione al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

1.1. La censura è inammissibile.

1.2. Il giudice di appello ha ampiamente argomentato in merito alla ragione per cui ha ritenuto che l’emissione della cartella di pagamento impugnata non fosse stata preceduta dalla liquidazione dell’imposta, tale obbligo non ritenendo assolto né con l’originario avviso di accertamento notificato il 19/11/1991 (e questo non è in discussione) né con l’avviso di liquidazione del 14/12/1993.

In particolare, secondo la CTR, “nella specie manca del tutto una liquidazione da parte dell’Ufficio delle imposte complementari di successione, ipotecaria ed invim e delle relative sanzioni dovute dal Pennisi, dal momento che con l’originario avviso di accertamento notificato il 19.11.1991 l’[OSCURATO:PERSONA] si era limitato a rettificare il valore dichiarato di due cespiti caduti in successione, senza per̀ procedere ad alcuna attivit̀ liquidatoria delle imposte suindicate e degli accessori rivenienti dal suddetto avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate appellata sul punto ha osservato che a tale incombente aveva proceduto con la emissione del suindicato atto impositivo notificato il 14.12.1993, con cui aveva dichiarato la decadenza del contribuente dal condono di cui alla L. n. 413/1991 per non avere lo stesso provveduto al pagamento della somma indicata con l’avviso di liquidazione notificato il 14.05.1992 ed aveva richiesto il pagamento di un terzo di imposta complementare in pendenza del giudizio relativamente all’originario avviso di accertamento impugnato dal Pennisi ex art. 40 comma 2 d. lgs. n. 346/1990 con la irrogazione delle relative sanzioni.

Va, per̀, notato che per effetto della notificazione del suindicato atto impositivo non pù dirsi affatto che l’Agenzia delle Entrate abbia in qualche modo adempiuto all’obbligo di liquidazione delle imposte e degli accessori in questione, che nella specie incombeva sull’Ufficio prima di agire per la riscossione con la cartella di pagamento impugnata.

Ed, invero, il richiamo dell’Ufficio all’avviso di liquidazione relativo alla riscossione provvisoria si appalesa del tutto inconducente, perch́ riguarda solo una frazione dell’ imposta complementare (la terza parte) e non l’ intero importo scaturente dall’avviso di accertamento valori ed inoltre non riporta la liquidazione delle sanzioni c.d. per infedele dichiarazione e non contiene la formale intimazione a pagare nel termine di sessanta giorni la cui violazione consente l’applicazione dell’ulteriore sanzione c.d. per tardivo pagamento”.

La conclusione di questa premessa argomentativa è che “deve affermarsi la nullit̀ della cartella di pagamento impugnata per difetto assoluto dell’atto presupposto che, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto essere l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare con specifica indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate ed anche la formale intimazione al pagamento entro sessanta giorni dalla sua notifica sotto pena dell’irrogazione della sanzione per tardivo pagamento”.

Questo perché, secondo la CTR, “la mancanza del summenzionato avviso di liquidazione ha gravemente menomato il diritto di difesa del contribuente, il quale non ha potuto esercitare alcun controllo in ordine alla regolare liquidazione dell’imposta complementare in questione, tenuto conto peraltro che la cartella di pagamento impugnata - da parte sua - non soddisfa affatto le esigenze difensive dell’appellante, limitandosi a fare una semplice menzione della dichiarazione di successione presentata dal Pennisi, della suindicata sentenza della Corte di Cassazione n. 5577/2011 e, puramente e semplicemente, delle somme dovute per imposta di successione, ipotecaria, invim, interessi e sanzioni con detrazione delle somme pagate dal contribuente”.

1.3. Ebbene, da questa articolata e complessa ratio decidendi la ricorrente mostra di prescindere del tutto, laddove insiste nell’asserire che la cartella impugnata sia stata preceduta dall’avviso di liquidazione del 1993, trascurando, tuttavia, di dissentire motivatamente dall’affermazione secondo cui questo avviso non sarebbe, invece, sufficiente a ritenere assolto l’obbligo di liquidazione, perché - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata - con esso l’amministrazione aveva solo definito la parentesi relativa al condono di cui alla legge n. 413/91, dichiarando il contribuente decaduto dall’istanza, per non aver pagato la somma indicata con l’avviso di liquidazione del 14/5/1992, e richiedendo il pagamento di un terzo di quella somma, in pendenza del giudizio di impugnazione relativo all’ avviso di accertamento del 1992.

In buona sostanza, secondo la CTR, l’avviso del 1993 atteneva al procedimento di “riscossione provvisoria” in pendenza di giudizio, che prevede, appunto, la liquidazione di 1/3 dell’imposta liquidata (nella specie, con l’avviso del 1992) ed impugnata, mentre la cartella di pagamento oggetto di causa riguarda l’intera imposta complementare scaturita dall’accertamento in rettifica del 1991, cui non era seguita – secondo il perspicuo ragionamento della Commissione di II grado –alcuna liquidazione.

Peraltro, si aggiunge nella sentenza impugnata, a parte il fatto che l’avviso del 1993 era “relativo alla riscossione provvisoria”, non aveva ad oggetto “l’intero importo scaturente dall’avviso di accertamento valori”, non riportava“la liquidazione delle sanzioni c.d. per infedele dichiarazione” né conteneva “la formale intimazione a pagare nel termine di sessanta giorni la cui violazione consente l’applicazione dell’ulteriore sanzione c.d. per tardivo pagamento”.

Ragion per cui la CTR ha dichiarato nulla la cartella, attesa l’inidoneità dell’avviso del 1993 ad assolvere all’obbligo di liquidazione in relazione alle imposte richieste con la cartella medesima.

1.4. Con questa articolata motivazione avrebbe, dunque, dovuto confrontarsi la ricorrente e confutarla, esponendo dapprima gli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e poi svolgendo un'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. n.5240/2023).

1.5. Non avendolo fatto, la censura va dichiarata inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aspecificità del motivo, niente affatto correlato alla ratio decidendi.

1.6. Ciò in applicazione del principio di diritto (già affermato da Cass.n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, e ribadito da Cass., Sez.

Un., n. 16598 e n. 22226 del 2016), secondo cui: "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale pù considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneit̀ al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullit̀, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilit̀ ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ."(in termini, Cass. 16724/2025, che cita Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017, in motivazione, e Cass., 22/04/2022, n. 8036; cfr. anche 22884/2024).

2. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione del Pennisi.

3. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17927/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.3264/15/23 depositata il 5/4/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito dell’apertura, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della successione di [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] rettificò il valore dichiarato di due cespiti caduti in successione, con avviso di accertamento del 19/11/1991, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso, chiedendo contestualmente all’Ufficio di definire la vertenza con il condono ai sensi dell’art. 53, comma 2, legge n. 413/1991. Con avviso di liquidazione notificato il 14/5/1992 il medesimo Ufficio gli richiese il pagamento della somma di L. 36.625.750 a titolo di imposta complementare scaturente dal condono ai sensi dell’art. 53, comma 1, l. cit. Avverso tale atto il contribuente propose ricorso, che fu deciso, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, dalla CTR della Sicilia, con la sentenza n. 459/17/2009, che annullò l’avviso di liquidazione impugnato, dichiarando che la liquidazione dovesse effettuarsi ai sensi del comma 2 (e non del comma 1) dell’art. 53. Intanto, con atto impositivo notificato il 14/12/1993, l’[OSCURATO:PERSONA] dichiarò la decadenza del contribuente dal condono, per non aver lo stesso provveduto al pagamento della somma liquidata con l’avviso di liquidazione del 14/5/1992, ed al contempo chiese il pagamento di un terzo di imposta complementare, ex art. 40, comma 2, d. lgs. n. 346/1990, irrogando le sanzioni. Avverso tale atto il contribuente propose ricorso ed il giudizio si concluse con la sentenza della Corte di Cassazione n. 5577/2011 del 9/3/2011, con cui venne definitivamente dichiarata la decadenza del contribuente dal condono di cui alla legge n. 413/1991 e si affermò che, essendosi compiuto il termine di decadenza, non interrotto per sua natura dalla proposizione del ricorso, fosse legittima l’iscrizione a ruolo dell’imposta complementare per 1/3 ex art. 40, cit., in pendenza del giudizio di impugnazione della liquidazione. Con cartella di pagamento n. 29320120013403101 del 13/7/2012, si è chiesto al Pennisi il pagamento di euro 79.357,69 per imposta complementare di successione, ipotecaria ed invim (oltre accessori), ed avverso tale cartella il contribuente ha proposto ricorso, respinto dalla CTP di Catania, sul presupposto che la cartella di pagamento impugnata fosse fondata sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 5577/2011. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, con sentenza n. 3264/15/23, depositata il 5/4/2023, ha, invece, accolto l’appello proposto dalcontribuente ed ha conseguentemente annullato la cartella, per difetto dell’atto presupposto, ovvero l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare, non ritenendo rilevanteil richiamo dell’Ufficio all’avviso di liquidazione del 1993, riguardante solo una frazione (e non l’ intero importo) dell’ imposta complementare (la terza parte) e privo sia della liquidazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, che della formale intimazione a pagare nel termine di sessanta giorni. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], mentre il Pennisi è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso, si censurano violazione o falsa applicazione dell’art. 53 legge n. 413/1991 e dell’art. 24 Cost., in relazione al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. Il giudice di appello ha ampiamente argomentato in merito alla ragione per cui ha ritenuto che l’emissione della cartella di pagamento impugnata non fosse stata preceduta dalla liquidazione dell’imposta, tale obbligo non ritenendo assolto né con l’originario avviso di accertamento notificato il 19/11/1991 (e questo non è in discussione) né con l’avviso di liquidazione del 14/12/1993. In particolare, secondo la CTR, “nella specie manca del tutto una liquidazione da parte dell’Ufficio delle imposte complementari di successione, ipotecaria ed invim e delle relative sanzioni dovute dal Pennisi, dal momento che con l’originario avviso di accertamento notificato il 19.11.1991 l’[OSCURATO:PERSONA] si era limitato a rettificare il valore dichiarato di due cespiti caduti in successione, senza per̀ procedere ad alcuna attivit̀ liquidatoria delle imposte suindicate e degli accessori rivenienti dal suddetto avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate appellata sul punto ha osservato che a tale incombente aveva proceduto con la emissione del suindicato atto impositivo notificato il 14.12.1993, con cui aveva dichiarato la decadenza del contribuente dal condono di cui alla L. n. 413/1991 per non avere lo stesso provveduto al pagamento della somma indicata con l’avviso di liquidazione notificato il 14.05.1992 ed aveva richiesto il pagamento di un terzo di imposta complementare in pendenza del giudizio relativamente all’originario avviso di accertamento impugnato dal Pennisi ex art. 40 comma 2 d. lgs. n. 346/1990 con la irrogazione delle relative sanzioni. Va, per̀, notato che per effetto della notificazione del suindicato atto impositivo non pù dirsi affatto che l’Agenzia delle Entrate abbia in qualche modo adempiuto all’obbligo di liquidazione delle imposte e degli accessori in questione, che nella specie incombeva sull’Ufficio prima di agire per la riscossione con la cartella di pagamento impugnata. Ed, invero, il richiamo dell’Ufficio all’avviso di liquidazione relativo alla riscossione provvisoria si appalesa del tutto inconducente, perch́ riguarda solo una frazione dell’ imposta complementare (la terza parte) e non l’ intero importo scaturente dall’avviso di accertamento valori ed inoltre non riporta la liquidazione delle sanzioni c.d. per infedele dichiarazione e non contiene la formale intimazione a pagare nel termine di sessanta giorni la cui violazione consente l’applicazione dell’ulteriore sanzione c.d. per tardivo pagamento”. La conclusione di questa premessa argomentativa è che “deve affermarsi la nullit̀ della cartella di pagamento impugnata per difetto assoluto dell’atto presupposto che, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto essere l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare con specifica indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate ed anche la formale intimazione al pagamento entro sessanta giorni dalla sua notifica sotto pena dell’irrogazione della sanzione per tardivo pagamento”. Questo perché, secondo la CTR, “la mancanza del summenzionato avviso di liquidazione ha gravemente menomato il diritto di difesa del contribuente, il quale non ha potuto esercitare alcun controllo in ordine alla regolare liquidazione dell’imposta complementare in questione, tenuto conto peraltro che la cartella di pagamento impugnata - da parte sua - non soddisfa affatto le esigenze difensive dell’appellante, limitandosi a fare una semplice menzione della dichiarazione di successione presentata dal Pennisi, della suindicata sentenza della Corte di Cassazione n. 5577/2011 e, puramente e semplicemente, delle somme dovute per imposta di successione, ipotecaria, invim, interessi e sanzioni con detrazione delle somme pagate dal contribuente”. 1.3. Ebbene, da questa articolata e complessa ratio decidendi la ricorrente mostra di prescindere del tutto, laddove insiste nell’asserire che la cartella impugnata sia stata preceduta dall’avviso di liquidazione del 1993, trascurando, tuttavia, di dissentire motivatamente dall’affermazione secondo cui questo avviso non sarebbe, invece, sufficiente a ritenere assolto l’obbligo di liquidazione, perché - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata - con esso l’amministrazione aveva solo definito la parentesi relativa al condono di cui alla legge n. 413/91, dichiarando il contribuente decaduto dall’istanza, per non aver pagato la somma indicata con l’avviso di liquidazione del 14/5/1992, e richiedendo il pagamento di un terzo di quella somma, in pendenza del giudizio di impugnazione relativo all’ avviso di accertamento del 1992. In buona sostanza, secondo la CTR, l’avviso del 1993 atteneva al procedimento di “riscossione provvisoria” in pendenza di giudizio, che prevede, appunto, la liquidazione di 1/3 dell’imposta liquidata (nella specie, con l’avviso del 1992) ed impugnata, mentre la cartella di pagamento oggetto di causa riguarda l’intera imposta complementare scaturita dall’accertamento in rettifica del 1991, cui non era seguita – secondo il perspicuo ragionamento della Commissione di II grado –alcuna liquidazione. Peraltro, si aggiunge nella sentenza impugnata, a parte il fatto che l’avviso del 1993 era “relativo alla riscossione provvisoria”, non aveva ad oggetto “l’intero importo scaturente dall’avviso di accertamento valori”, non riportava“la liquidazione delle sanzioni c.d. per infedele dichiarazione” né conteneva “la formale intimazione a pagare nel termine di sessanta giorni la cui violazione consente l’applicazione dell’ulteriore sanzione c.d. per tardivo pagamento”. Ragion per cui la CTR ha dichiarato nulla la cartella, attesa l’inidoneità dell’avviso del 1993 ad assolvere all’obbligo di liquidazione in relazione alle imposte richieste con la cartella medesima. 1.4. Con questa articolata motivazione avrebbe, dunque, dovuto confrontarsi la ricorrente e confutarla, esponendo dapprima gli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e poi svolgendo un'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. n.5240/2023). 1.5. Non avendolo fatto, la censura va dichiarata inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aspecificità del motivo, niente affatto correlato alla ratio decidendi. 1.6. Ciò in applicazione del principio di diritto (già affermato da Cass.n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 16598 e n. 22226 del 2016), secondo cui: "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale pù considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneit̀ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullit̀, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilit̀ ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ."(in termini, Cass. 16724/2025, che cita Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione, e Cass., 22/04/2022, n. 8036; cfr. anche 22884/2024). 2. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione del Pennisi. 3. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gra
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