CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 13/03/1976 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9602/26 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato e ripetitivo di motivi già dedotti con atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte sul punto; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso censura il vizio di motivazione e l'illogicità della stessa per avere la Corte d'appello errato ritenendo l'integrazione del reato anche se l'imputato si trovava oltre il portone d'ingresso dello stabile ove di mora e che alla vista degli agenti operanti si è immediatamente recato all'interno della sua abitazione; che tale rilievo difensivo è inammissibile, posto che la sentenza impugnata, in maniera chiara ed esplicita, ha correttamente valutato la sussistenza del reato sulla base della condotta dell'imputato, non potendosi ricomprendere gli spazi condominiali nel concetto di abitazione, e risultando l'elemento soggettivo del reato integrato dalla circostanza di aver cercato di raggiungere di corsa il suo appartamento al quarto piano dell'edificio, con motivazione dunque immune da censure tanto sotto il profilo dell'elemento materiale quanto sotto quello dell'elemento psicologico; che, comunque, il ricorso è inammissibile dal momento che ripropone motivi dedotti con l'atto di appello, senza far riferimento critico alla valutazione dei giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M