CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 36894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QPSG8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito /che ha compiutamente motivato la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato escludendo che l'imputato si sarebbe trovato in stato di necessità e,, pertanto, cooptato nell'attività di spaccio dai connazionali; che correttamente, la protrazione nel tempo dell'attività di spaccia è stata ritenuta ostativa alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. :309/90 Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondato il motivo con il quale la difesa censura la mancata, ulteriore, diminuente di pena di cui l'imputato avrebbe potuto usufruire qualora il processo fosse stato definito dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2022. La proposizione dell'odierno ricorso e prima ancora dell'appello ostano, infatti, alla possibilità che anche in sede esecutiva possa essere applicata la disposizione che prevede, in caso di abbreviato, la ulteriore diminuzione di pena per l'imputato non appellante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023