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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40341/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla responsabilità è manifestamente infondato giacché censura la qualificazione del fatto operata dalla corte di merito, le cui argomentazioni sono tuttavia lineari e prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata sulla distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta e sugli elementi in base ai quali ritenere fondata la tesi per cui la condotta del ricorrente, consistita nel passare attraverso il varco autostradale mantenendosi dietro ad altro veicolo, così da sfruttare l'intervallo temporale necessario al transito, integrgrelsise artifizi e raggiri e non già la dissimulazione di uno stato d'insolvenza, nel caso di specie peraltro insussistente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso iÀ 4 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla responsabilità è manifestamente infondato giacché censura la qualificazione del fatto operata dalla corte di merito, le cui argomentazioni sono tuttavia lineari e prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata sulla distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta e sugli elementi in base ai quali ritenere fondata la tesi per cui la condotta del ricorrente, consistita nel passare attraverso il varco autostradale mantenendosi dietro ad altro veicolo, così da sfruttare l'intervallo temporale necessario al transito, integrgrelsise artifizi e raggiri e non già la dissimulazione di uno stato d'insolvenza, nel caso di specie peraltro insussistente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso iÀ 4 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 40341/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris