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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09338/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso Rg. n. 5088/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A, come da procura in atti - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n. 1139/19/2014, dep. 1.7.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 8 febbraio 2023 dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rg. n. 5088/2015 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA], socia di maggioranza assoluta della società, ricorrono per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n. 1139/19/14, dep. il 1/7/2014, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 30 della L. 724 del 1994 per l'anno 2016, rigettava l'appello proposto dalle contribuenti, confermando la decisione di prime cure.

L'accertamento a carico della società era stato eseguito in base alla normativa prevista per le società di comodo, derivante dall'esito negativo dell'istanza di interpello disapplicativo presentato dalla società.

Proponevano ricorso le contribuenti, premettendo che la società aveva quale oggetto sociale l'esercizio di attività turistiche ed alberghiere ed era proprietaria, nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (VE), di un'area la cui destinazione urbanistica era "verde pubblico- attività sportive" e per la quale, nel 1991, era stata richiesta l'autorizzazione per la realizzazione di un campo da golf; autorizzazione negata dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che la destinazione urbanistica dell'area non fosse compatibile con il progetto per la cui realizzazione era invece necessaria la destinazione urbanistica a "strutture turistiche ricreative e sportive di supporto all'offerta turistica".

La società aveva impugnato il diniego di autorizzazione dinanzi agli organi di giustizia amministrativa.

Nelle more del giudizio, il Comune predisponeva una successiva variante di P.R.G., che confermava la destinazione urbanistica a "verde pubblico" dell'area, ma attribuiva una sottozona Fc "attrezzature di interesse comune- aree attrezzate per il parco e gioco sportivo" e in particolare la destinazione "87- campo da golf'.

L'utilizzo era comunque sottoposto alle prescrizioni delle norme tecniche di attuazione e alla disciplina regionale del 2004. i L'art. 63 delle N.T.A. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che "negli ambiti di cui al presente articolo, destinati ad attrezzature per il gioco del golf, la progettazione si attiva attraverso la redazione di un piano particolareggiato".

La L.R.

Veneto n. 11/2004 demanda, però, agli Organi comunali la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del piano particolareggiato, come strumento attuativo.

Posto che per l'anno 2006, il piano particolareggiato non era stato né deliberato, né adottato, la società riteneva di versare in una situazione di carattere oggettivo che aveva reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi presunti.

La CTP respingeva il ricorso, affermando che il terreno di cui si discute era rimasto del tutto inutilizzato e che il mancato conseguimento dei ricavi minimi presunti andava addebitato all'inerzia della società.

Tale inerzia si era protratta dal 1991, anno in cui la società aveva presentato l'originario progetto, respinto dalla Regione ed impugnato di fronte al Tar - in data 20.05.1991- al 2008, anno di presentazione del successivo progetto.

Nei diciassette anni intercorsi tra i due progetti non risultavano documentate in atti iniziative concrete volte alla realizzazione dei progetti imprenditoriali, soprattutto non risultavano iniziative documentate atte a coinvolgere i proprietari limitrofi che la variante al PRG del 2006 imponeva.

Avverso detta pronuncia, le ricorrenti proponevano appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, che ha rigettato l'impugnazione, ritenendo sussistere l'elusione della norma di cui all'art. 30 L. n 724/1974 ed evidenziando che il comportamento tenuto dalla società fa ritenere che la stessa abbia volutamente scelto di attendere l'evoluzione del piano regolatore comunale, operando una scelta di tipo soggettivo che esclude la ricorrenza di elementi di carattere oggettivo, risultando pertanto legittimo il comportamento dell'Amministrazione nell'applicare la normativa relativa alle società di comodo.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.I ricorrenti depositano memoria, affermando che in data 21.4.2017 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 dl. 193/2016 conv. in I. 225/2016 per gli avvisi di accertamento oggetto di causa -per i quali era stata intanto emessa cartella esattoriale - ed Equitalia servizi per la riscossione accoglieva la richiesta di definizione comunicando l'ammontare del debito che veniva corrisposto in data 22/6/2017 (C. 23.217,28); nel corso del 2019 decedevano i soci accomandante e accomandatario e le quote venivano acquisite dagli eredi, che stipulavano un accordo di continuazione ,modifica dei patti sociali e nomina del liquidatore; nel 2020 cessava l'attività della [OSCURATO:SOCIETA] e nel 2021 veniva cancellata dal registro delle imprese.

Chiede l'estinzione del giudizio per rinuncia, effettuata dagli aventi diritto a seguito della definizione agevolata dei carichi e del successivo pagamento.

Considerato che: preso atto della memoria e della documentazione ad essa allegata; rilevato che è necessario verificare quanto dedotto in relazione alla richiesta di estinzione del giudizio, invita la parte contribuente a depositare la documentazione attestante la definizione e a notificare a controparte l'elenco dei documento depositati P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo ponendo ex art. 372 c.p.c. a carico della ricorrente la notifica dell'elenco dei documenti depositati all'Agenzia delle entrate, nel termine di 60gg. dalla comunicazione della presente ordinanza Roma, 8 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA].ss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso Rg. n. 5088/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A, come da procura in atti - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n. 1139/19/2014, dep. 1.7.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 8 febbraio 2023 dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rg. n. 5088/2015 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA], socia di maggioranza assoluta della società, ricorrono per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n. 1139/19/14, dep. il 1/7/2014, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 30 della L. 724 del 1994 per l'anno 2016, rigettava l'appello proposto dalle contribuenti, confermando la decisione di prime cure. L'accertamento a carico della società era stato eseguito in base alla normativa prevista per le società di comodo, derivante dall'esito negativo dell'istanza di interpello disapplicativo presentato dalla società. Proponevano ricorso le contribuenti, premettendo che la società aveva quale oggetto sociale l'esercizio di attività turistiche ed alberghiere ed era proprietaria, nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (VE), di un'area la cui destinazione urbanistica era "verde pubblico- attività sportive" e per la quale, nel 1991, era stata richiesta l'autorizzazione per la realizzazione di un campo da golf; autorizzazione negata dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che la destinazione urbanistica dell'area non fosse compatibile con il progetto per la cui realizzazione era invece necessaria la destinazione urbanistica a "strutture turistiche ricreative e sportive di supporto all'offerta turistica". La società aveva impugnato il diniego di autorizzazione dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. Nelle more del giudizio, il Comune predisponeva una successiva variante di P.R.G., che confermava la destinazione urbanistica a "verde pubblico" dell'area, ma attribuiva una sottozona Fc "attrezzature di interesse comune- aree attrezzate per il parco e gioco sportivo" e in particolare la destinazione "87- campo da golf'. L'utilizzo era comunque sottoposto alle prescrizioni delle norme tecniche di attuazione e alla disciplina regionale del 2004. i L'art. 63 delle N.T.A. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che "negli ambiti di cui al presente articolo, destinati ad attrezzature per il gioco del golf, la progettazione si attiva attraverso la redazione di un piano particolareggiato". La L.R. Veneto n. 11/2004 demanda, però, agli Organi comunali la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del piano particolareggiato, come strumento attuativo. Posto che per l'anno 2006, il piano particolareggiato non era stato né deliberato, né adottato, la società riteneva di versare in una situazione di carattere oggettivo che aveva reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi presunti. La CTP respingeva il ricorso, affermando che il terreno di cui si discute era rimasto del tutto inutilizzato e che il mancato conseguimento dei ricavi minimi presunti andava addebitato all'inerzia della società. Tale inerzia si era protratta dal 1991, anno in cui la società aveva presentato l'originario progetto, respinto dalla Regione ed impugnato di fronte al Tar - in data 20.05.1991- al 2008, anno di presentazione del successivo progetto. Nei diciassette anni intercorsi tra i due progetti non risultavano documentate in atti iniziative concrete volte alla realizzazione dei progetti imprenditoriali, soprattutto non risultavano iniziative documentate atte a coinvolgere i proprietari limitrofi che la variante al PRG del 2006 imponeva. Avverso detta pronuncia, le ricorrenti proponevano appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, che ha rigettato l'impugnazione, ritenendo sussistere l'elusione della norma di cui all'art. 30 L. n 724/1974 ed evidenziando che il comportamento tenuto dalla società fa ritenere che la stessa abbia volutamente scelto di attendere l'evoluzione del piano regolatore comunale, operando una scelta di tipo soggettivo che esclude la ricorrenza di elementi di carattere oggettivo, risultando pertanto legittimo il comportamento dell'Amministrazione nell'applicare la normativa relativa alle società di comodo. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.I ricorrenti depositano memoria, affermando che in data 21.4.2017 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 dl. 193/2016 conv. in I. 225/2016 per gli avvisi di accertamento oggetto di causa -per i quali era stata intanto emessa cartella esattoriale - ed Equitalia servizi per la riscossione accoglieva la richiesta di definizione comunicando l'ammontare del debito che veniva corrisposto in data 22/6/2017 (C. 23.217,28); nel corso del 2019 decedevano i soci accomandante e accomandatario e le quote venivano acquisite dagli eredi, che stipulavano un accordo di continuazione ,modifica dei patti sociali e nomina del liquidatore; nel 2020 cessava l'attività della [OSCURATO:SOCIETA] e nel 2021 veniva cancellata dal registro delle imprese. Chiede l'estinzione del giudizio per rinuncia, effettuata dagli aventi diritto a seguito della definizione agevolata dei carichi e del successivo pagamento. Considerato che: preso atto della memoria e della documentazione ad essa allegata; rilevato che è necessario verificare quanto dedotto in relazione alla richiesta di estinzione del giudizio, invita la parte contribuente a depositare la documentazione attestante la definizione e a notificare a controparte l'elenco dei documento depositati P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo ponendo ex art. 372 c.p.c. a carico della ricorrente la notifica dell'elenco dei documenti depositati all'Agenzia delle entrate, nel termine di 60gg. dalla comunicazione della presente ordinanza Roma, 8 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA].ss