CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 febbraio 2021
Cassazione n. 25702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 268/2021 depositatail 19/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei f.lli [OSCURATO:PERSONA] C. commissionava a Geicos.r.l. la fornitura, la progettazione e l’installazione di un impianto diclimatizzazione nei locali della propria sala cinematografica in Pineto, allorain corso di completamento. L’installazione era ultimata nella prima metà delluglio 2003 e l’impianto era utilizzato per la prima volta la sera del 3 agosto2003, in occasione dell’inaugurazione.Numero registro generale 22136/2021Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 25702/2026Data pubblicazione 22/09/2026Per il saldo del corrispettivo Geico otteneva il decreto ingiuntivo n. 632del 7 aprile 2006. [OSCURATO:PERSONA] vi proponeva opposizione dinanzi alTribunale di Pescara, deducendo l’inadempimento dell’appaltatrice e i gravivizi dell’opera e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione delcontratto, la restituzione dell’acconto di € 30.000 e il risarcimento dei danni.Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 676 del 2015, accoglieval’opposizione, dichiarava la risoluzione del contratto e ordinava larestituzione dell’acconto, rimettendo la causa in istruttoria per laliquidazione del danno, poi escluso dalla sentenza definitiva, nonimpugnata.Su appello della Geico, la Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza quiimpugnata, ha riformato la decisione: qualificato il contratto come appalto,ha ravvisato l’accettazione tacita dell’opera senza riserve ai sensi dell’art.1665 c.c., desumendola dall’utilizzo inaugurale del 3 agosto 2003,intervenuto dopo che l’installazione era stata completata da oltre quindicigiorni, e ne ha tratto l’esclusione della garanzia per i vizi ai sensi dell’art.1667 c.c.; ha rigettato pertanto l’opposizione e le domande riconvenzionalie ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di € 40.567,81 e allespese dei due gradi di merito.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Geico resiste con controricorsoe memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - I tre motivi convergono sul medesimo capo della sentenza, cioèl’avvenuta accettazione tacita dell’opera ai sensi dell’art. 1665 c.c., da cuila Corte di appello ha tratto l’esclusione della garanzia per vizi ai sensidell’art. 1667 c.c., e ne investono i presupposti sotto distinti profili: l’omessoesame di un fatto decisivo (primo motivo); la violazione della prova legalecostituita dalla confessione (secondo motivo); la violazione del regime diverifica degli impianti di cui alla legge n. 46 del 1990 (terzo motivo). RestaNumero registro generale 22136/2021Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 25702/2026Data pubblicazione 22/09/2026estranea al ricorso la qualificazione del contratto come appalto. I motivipossono essere esaminati congiuntamente, con priorità logica del primo.2. - Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame del fatto decisivocostituito dall’oggettiva impossibilità, per la committente, di procedere allaverifica o al collaudo dell’opera nel periodo intercorso tra la consegna e ilprimo utilizzo dell’impianto, avvenuto il 3 agosto 2003: impossibilità dipesadalla mancanza dell’alimentazione elettrica, essendo i locali in corso dicompletamento, e attestata dalla dichiarazione resa in interrogatorioformale dal legale rappresentante della stessa appaltatrice, secondo cuil’impianto, pur ultimato, non poteva essere collaudato per la mancanza dialimentazione elettrica, dei controsoffitti e di altre opere; con l’ulteriorecircostanza dell’immediata denuncia dei vizi in occasione della primaaccensione.Il motivo è fondato.L’art. 1665 c.c., pur non definendo l’accettazione tacita dell’opera, neindica i presupposti nella consegna al committente e, quale fattoconcludente, nella ricezione senza riserve. Consegna e accettazione,tuttavia, non coincidono: la consegna è atto materiale di messa adisposizione del bene, mentre l’accettazione esige una manifestazionenegoziale di gradimento, anche per facta concludentia, che la meraricezione non integra in presenza di elementi contrastanti con la presuntavolontà di accettare, e che presuppone, in particolare, che il committentesia stato posto in condizione di verificare l’opera (Cass. 10476/1998, cheha escluso la rinuncia tacita alla verifica quando questa eramomentaneamente impedita dallo stato dei luoghi, nei quali erano in corsoaltri lavori; in analoga cornice processuale, Cass. 4021/2023; sulladistinzione fra consegna e accettazione, Cass. 19019/2017, Cass.13224/2019 e Cass. 10452/2020).La Corte di appello ha desunto la ricezione senza riserve dalla solasequenza dell’installazione completata a metà luglio e dell’utilizzo del 3Numero registro generale 22136/2021Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 25702/2026Data pubblicazione 22/09/2026agosto 2003, senza in alcun modo confrontarsi con il fatto (risultante dalverbale dell’interrogatorio formale dell’8 aprile 2008, reso sui capitoli 6 e 10articolati dalla committente nella memoria istruttoria del 22 dicembre 2006,e dunque acquisito in contraddittorio nell’ambito del tema dell’accettazione,eccepito dall’appaltatrice sin dal primo grado e deciso per la prima volta inappello) che fino a quella data l’impianto non poteva essere collaudato,perché nei locali mancavano l’alimentazione elettrica, i controsoffitti e altreopere, e che proprio al primo utilizzo i vizi furono denunciati. Poiché unimpianto di climatizzazione privo di alimentazione elettrica non può essereverificato nel suo funzionamento, tale fatto, ove considerato, vale aescludere che la condotta della committente integri una rinuncia tacita aldiritto di verifica e, con essa, l’accettazione senza riserve: ciò che ne fa unfatto storico decisivo, del tutto pretermesso, e non un mero elementoistruttorio diversamente apprezzabile.Le eccezioni opposte dalla controricorrente non valgono a mutare taleconclusione. Non sussiste il denunciato difetto di autosufficienza: il ricorso,alle pagine 9-11, indica il dato extratestuale da cui il fatto risulta, cioè ilverbale dell’udienza dell’8 aprile 2008, prodotto quale documento n. 3 delfascicolo ex art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.; indica il modo e il tempoin cui esso fu oggetto di discussione fra le parti, cioè i capitoli 6 e 10 dellamemoria istruttoria depositata dalla committente il 22 dicembre 2006, suiquali fu deferito interrogatorio formale al legale rappresentantedell’appaltatrice, e la risposta da questi resa e verbalizzata; e ne argomentala decisività. È quanto basta all’onere di indicazione richiesto da Cass. SU8053/2014, che non impone la trascrizione integrale degli atti quando il lorocontenuto sia puntualmente indicato e la loro presenza nel giudiziosegnalata (Cass. SU 8950/2022). Né si tratta di questione nuova: il fattorisulta dagli atti processuali, vi è entrato per dichiarazione della stessaappaltatrice, e si colloca nel tema dell’accettazione tacita dell’opera,eccepito dall’appaltatrice sin dalla costituzione nel giudizio di opposizione eNumero registro generale 22136/2021Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 25702/2026Data pubblicazione 22/09/2026posto dalla Corte di appello, per la prima volta, a fondamento delladecisione. Non è infine condivisibile l’assunto che la sentenza impugnataabbia assunto quale unico momento di riferimento l’utilizzo dell’impianto del3 agosto 2003, sicché sarebbe irrilevante quanto avvenuto prima: la Cortedi appello ha qualificato come comportamento accettante «l’aver cioèricevuto la completa installazione dell’impianto nei propri locali nella primaquindicina di luglio e l’averlo utilizzato nello spettacolo inaugurale nellaserata del 3 agosto», e ha desunto l’accettazione dall’utilizzo intervenuto«dopo che l’installazione era stata completata oltre quindici giorni prima»;l’inerzia della committente in quell’intervallo è dunque parte integrantedell’inferenza, ma il fatto che in quel periodo la verifica fosse impossibileinveste il presupposto per poter qualificare la condotta della committentequale inerzia.3. - Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. Il secondo investe lavalenza probatoria della medesima dichiarazione confessoria da cui emergeil fatto pretermesso; il terzo attinge al medesimo accertamentosull’accettazione dell’opera. Entrambi presuppongono la rinnovatavalutazione che l’accoglimento del primo motivo rimette al giudice delrinvio.Le memorie non prospettano argomenti idonei a mutare le ragioni delladecisione.4. - Accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza ècassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello diL’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altrimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spesedel presente giudizio.Numero registro generale 22136/2021Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 25702/2026Data pubblicazione 22/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/09/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI