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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12846/2026

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ante protempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calceal ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA],in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 157 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 aprile 2024 (R.G.N.359/2023).Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello dicooperativa di produzione e lavoro in liquidazione (d’ora innanzi,[OSCURATO:PERSONA]), contro la pronuncia del Tribunale della medesimasede e ha dunque condannato l’appellante a versare all’INPS, per ilperiodo da settembre 2012 a luglio 2017, l’importo di Euro 464.192,42a titolo di contributi e somme aggiuntive, qualificando come lavoratorisubordinati tredici soci artigiani, in conformità al verbale unico diaccertamento e notificazione del 29 giugno 2017 e alla diffida adadempiere del 5 ottobre 2017.La Corte territoriale ha posto l’accento, in linea con le valutazionigià espresse dal giudice di prime cure, sull’inserimento dei lavoratorinei cantieri, sul mancato impiego di attrezzature proprie,sull’insussistenza di autonomia decisionale e di rischio d’impresa,sull’esercizio del potere direttivo.

Non sussistono, dunque, i trattidistintivi di un genuino “lavoro artigiano” e i rapporti di lavoropresentano tutti gli elementi caratteristici della subordinazione.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione resiste l’INPS con controricorso.4.– Il Consigliere delegato ha proposto di definire il giudizio ai sensidell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., ravvisando la manifestainfondatezza del ricorso.5.– [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione (art. 380-bis,secondo comma, cod. proc. civ.).6.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.7.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.- 2 -Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/20268.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2094 cod. civ. e censurala sentenza d’appello per avere ricondotto al paradigma dellasubordinazione il rapporto di lavoro di tredici soci, senza accertare seessi avessero effettivamente assunto l’obbligo di «collaborarenell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alledipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore» (pagina 7 del ricorsoper cassazione).

La Corte territoriale avrebbe valorizzato circostanzeininfluenti come la proprietà degli strumenti di lavoro, trascurando, percontro, l’unico elemento dirimente: l’assoggettamento al poteredirettivo e disciplinare, che non si sostanzierebbe nell’indicazione dimere direttive programmatiche o di carattere generale.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2094 e 2697 cod.civ. e della violazione e della falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc.civ., imputando alla Corte di merito di aver considerato come pacificoquel vincolo di subordinazione che è stato, invece, recisamentecontestato e che è onere dell’[OSCURATO:PERSONA] dimostrare.3.– I due motivi, per la connessione che li avvince, si prestano auna disamina congiunta e devono essere complessivamente disattesi.4.– La sentenza d’appello non incorre nella violazione dell’art. 2697cod. civ., prospettata nel secondo mezzo.La Corte territoriale, con valutazione che collima con quella giàformulata dal Tribunale, ha riscontrato in fatto gli estremi dellasubordinazione, soppesando ed esaminando criticamente anche glielementi addotti dalla Cooperativa, e non ha posto a carico diquest’ultima l’onere di provare l’autonomia del rapporto o il suo- 3 -Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/2026Né la Corte d’appello di Firenze ha applicato il principio di “noncontestazione”, pertinente per le sole circostanze di fatto, al distintoprofilo della qualificazione giuridica del rapporto, così esorbitando dailimiti tracciati dall’art. 115 cod. proc. civ.5.– Il vincolo di subordinazione è stato acclarato in concretoall’esito della disamina degli elementi di prova forniti hinc et inde, senzaconferire rilievo risolutivo né alla regola dell’onere probatorio né alprincipio di “non contestazione”, e le doglianze si rivelano inammissibilinella parte in cui deducono, a tale riguardo, la violazione dell’art. 2094cod. civ.5.1.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez.lav., 21 luglio 2022, n. 22846, in coerenza con Cass., S.U., 30 giugno1999, n. 379), la valutazione circa la sussistenza degli elementi daiquali si può inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinatocostituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato diquesta Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.Ne consegue che il giudizio relativo alla qualificazione di unospecifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabilealla stregua dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo perciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.Tale giudizio, per contro, è sindacabile nei limiti oggi sanciti dall’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché miri a criticare ilragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici ocriteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice delmerito a ricondurre il rapporto controverso all’uno o all’altro schemacontrattuale.5.2.– La Corte di merito, lungi dall’annettere rilievo dirimenteagl’indici sussidiari della subordinazione (assenza di rischio d’impresa,- 4 -Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/2026proprietà degli strumenti di lavoro), ha ricostruito il complessivorilevanti acquisite al processo, analizzando la “realtà effettuale” e nonil mero nomen iuris prescelto dalle parti, di per sé sprovvisto di valenzadecisiva.La sentenza d’appello non manca di attardarsi anche sullerisultanze istruttorie in ordine all’esercizio del potere direttivo (pagina4), elemento che gl’indici sussidiari illuminano e rafforzano, e vagliatale aspetto in relazione alle particolarità delle mansioni svolte nelcontesto della Cooperativa, senza limitare l’indagine a profili marginalie di mero contorno.In tale complessivo scrutinio, memore di quello che rappresenta ilproprium della subordinazione e incentrato sulle modalità effettive disvolgimento della prestazione (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n.29973), i giudici del gravame hanno provveduto a confutare le criticheindirizzate da [OSCURATO:PERSONA] all’apprezzamento delle provecompiuto dal Tribunale e hanno ampiamente esposto le ragioni cheinducono ad attribuire ad alcuni elementi probatori maggiore forzapersuasiva rispetto ad altri.Né sussiste alcuna contraddizione tra la genuinità del rapportomutualistico e la qualificazione in termini di subordinazione del distintorapporto di lavoro che al rapporto mutualistico si affianca.5.3.– Le critiche formulate nel ricorso e ribadite nella memoriaillustrativa, nel reiterare pedissequamente gli argomenti sottoposti alvaglio dei giudici d’appello, sollecitano, in ultima analisi, un piùfavorevole coordinamento dei dati probatori, perorando una letturariduttiva degli elementi sintomatici che la Corte di merito ha posto inrisalto, e ambiscono a sovvertire l’accertamento dei fatti racchiuso inuna “doppia conforme”.Coglie dunque nel segno l’eccezione d’inammissibilità sollevata nelcontroricorso (pagina 4) e menzionata anche nella proposta di- 5 -Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/2026definizione, con il supporto di rilievi che la memoria illustrativa non haefficacemente scalfito.6.– Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto.7.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano nella misura indicata in dispositivo, in proporzione al valoredella controversia e all’attività difensiva svolta.8.– Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme allaproposta, questa Corte, in virtù dell’art. 380-bis, terzo comma, cod.proc. civ., deve applicare l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc.civ., non riscontrandosi ragioni, nel caso concreto, che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma (Cass., S.U., 27dicembre 2023, n. 36069).La ricorrente, pertanto, dev’essere condannata a pagare a favoredel controricorrente la somma equitativamente determinata in Euro3.000,00, anche in ragione del ragguardevole valore della controversiae dell’esito conforme dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.Alla cassa delle ammende la ricorrente dovrà versare una sommadi denaro che, nei limiti di legge, si determina nel medesimo importodi Euro 3.000,00.9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, in Euro 200,00 esborsi, oltre al rimborso dellespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Condanna la ricorrente, in applicazione degli artt. 380-bis, terzocomma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento, a favore delcontroricorrente, dell’importo di Euro 3.000,00.- 6 -Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/2026Condanna la ricorrente, in applicazione degli artt. 380-bis, terzocomma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favoredella cassa delle ammende, dell’importo di Euro 3.000,00.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante protempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calceal ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA],in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 157 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24 aprile 2024 (R.G.N.359/2023).Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello dicooperativa di produzione e lavoro in liquidazione (d’ora innanzi,[OSCURATO:PERSONA]), contro la pronuncia del Tribunale della medesimasede e ha dunque condannato l’appellante a versare all’INPS, per ilperiodo da settembre 2012 a luglio 2017, l’importo di Euro 464.192,42a titolo di contributi e somme aggiuntive, qualificando come lavoratorisubordinati tredici soci artigiani, in conformità al verbale unico diaccertamento e notificazione del 29 giugno 2017 e alla diffida adadempiere del 5 ottobre 2017.La Corte territoriale ha posto l’accento, in linea con le valutazionigià espresse dal giudice di prime cure, sull’inserimento dei lavoratorinei cantieri, sul mancato impiego di attrezzature proprie,sull’insussistenza di autonomia decisionale e di rischio d’impresa,sull’esercizio del potere direttivo. Non sussistono, dunque, i trattidistintivi di un genuino “lavoro artigiano” e i rapporti di lavoropresentano tutti gli elementi caratteristici della subordinazione.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione resiste l’INPS con controricorso.4.– Il Consigliere delegato ha proposto di definire il giudizio ai sensidell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., ravvisando la manifestainfondatezza del ricorso.5.– [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione (art. 380-bis,secondo comma, cod. proc. civ.).6.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.7.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.- 2 -Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/20268.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2094 cod. civ. e censurala sentenza d’appello per avere ricondotto al paradigma dellasubordinazione il rapporto di lavoro di tredici soci, senza accertare seessi avessero effettivamente assunto l’obbligo di «collaborarenell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alledipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore» (pagina 7 del ricorsoper cassazione). La Corte territoriale avrebbe valorizzato circostanzeininfluenti come la proprietà degli strumenti di lavoro, trascurando, percontro, l’unico elemento dirimente: l’assoggettamento al poteredirettivo e disciplinare, che non si sostanzierebbe nell’indicazione dimere direttive programmatiche o di carattere generale.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2094 e 2697 cod.civ. e della violazione e della falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc.civ., imputando alla Corte di merito di aver considerato come pacificoquel vincolo di subordinazione che è stato, invece, recisamentecontestato e che è onere dell’[OSCURATO:PERSONA] dimostrare.3.– I due motivi, per la connessione che li avvince, si prestano auna disamina congiunta e devono essere complessivamente disattesi.4.– La sentenza d’appello non incorre nella violazione dell’art. 2697cod. civ., prospettata nel secondo mezzo.La Corte territoriale, con valutazione che collima con quella giàformulata dal Tribunale, ha riscontrato in fatto gli estremi dellasubordinazione, soppesando ed esaminando criticamente anche glielementi addotti dalla Cooperativa, e non ha posto a carico diquest’ultima l’onere di provare l’autonomia del rapporto o il suo- 3 -Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/2026Né la Corte d’appello di Firenze ha applicato il principio di “noncontestazione”, pertinente per le sole circostanze di fatto, al distintoprofilo della qualificazione giuridica del rapporto, così esorbitando dailimiti tracciati dall’art. 115 cod. proc. civ.5.– Il vincolo di subordinazione è stato acclarato in concretoall’esito della disamina degli elementi di prova forniti hinc et inde, senzaconferire rilievo risolutivo né alla regola dell’onere probatorio né alprincipio di “non contestazione”, e le doglianze si rivelano inammissibilinella parte in cui deducono, a tale riguardo, la violazione dell’art. 2094cod. civ.5.1.– Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez.lav., 21 luglio 2022, n. 22846, in coerenza con Cass., S.U., 30 giugno1999, n. 379), la valutazione circa la sussistenza degli elementi daiquali si può inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinatocostituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato diquesta Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.Ne consegue che il giudizio relativo alla qualificazione di unospecifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabilealla stregua dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo perciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavorosubordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.Tale giudizio, per contro, è sindacabile nei limiti oggi sanciti dall’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché miri a criticare ilragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici ocriteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice delmerito a ricondurre il rapporto controverso all’uno o all’altro schemacontrattuale.5.2.– La Corte di merito, lungi dall’annettere rilievo dirimenteagl’indici sussidiari della subordinazione (assenza di rischio d’impresa,- 4 -Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/2026proprietà degli strumenti di lavoro), ha ricostruito il complessivorilevanti acquisite al processo, analizzando la “realtà effettuale” e nonil mero nomen iuris prescelto dalle parti, di per sé sprovvisto di valenzadecisiva.La sentenza d’appello non manca di attardarsi anche sullerisultanze istruttorie in ordine all’esercizio del potere direttivo (pagina4), elemento che gl’indici sussidiari illuminano e rafforzano, e vagliatale aspetto in relazione alle particolarità delle mansioni svolte nelcontesto della Cooperativa, senza limitare l’indagine a profili marginalie di mero contorno.In tale complessivo scrutinio, memore di quello che rappresenta ilproprium della subordinazione e incentrato sulle modalità effettive disvolgimento della prestazione (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n.29973), i giudici del gravame hanno provveduto a confutare le criticheindirizzate da [OSCURATO:PERSONA] all’apprezzamento delle provecompiuto dal Tribunale e hanno ampiamente esposto le ragioni cheinducono ad attribuire ad alcuni elementi probatori maggiore forzapersuasiva rispetto ad altri.Né sussiste alcuna contraddizione tra la genuinità del rapportomutualistico e la qualificazione in termini di subordinazione del distintorapporto di lavoro che al rapporto mutualistico si affianca.5.3.– Le critiche formulate nel ricorso e ribadite nella memoriaillustrativa, nel reiterare pedissequamente gli argomenti sottoposti alvaglio dei giudici d’appello, sollecitano, in ultima analisi, un piùfavorevole coordinamento dei dati probatori, perorando una letturariduttiva degli elementi sintomatici che la Corte di merito ha posto inrisalto, e ambiscono a sovvertire l’accertamento dei fatti racchiuso inuna “doppia conforme”.Coglie dunque nel segno l’eccezione d’inammissibilità sollevata nelcontroricorso (pagina 4) e menzionata anche nella proposta di- 5 -Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/2026definizione, con il supporto di rilievi che la memoria illustrativa non haefficacemente scalfito.6.– Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto.7.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano nella misura indicata in dispositivo, in proporzione al valoredella controversia e all’attività difensiva svolta.8.– Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme allaproposta, questa Corte, in virtù dell’art. 380-bis, terzo comma, cod.proc. civ., deve applicare l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc.civ., non riscontrandosi ragioni, nel caso concreto, che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma (Cass., S.U., 27dicembre 2023, n. 36069).La ricorrente, pertanto, dev’essere condannata a pagare a favoredel controricorrente la somma equitativamente determinata in Euro3.000,00, anche in ragione del ragguardevole valore della controversiae dell’esito conforme dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.Alla cassa delle ammende la ricorrente dovrà versare una sommadi denaro che, nei limiti di legge, si determina nel medesimo importodi Euro 3.000,00.9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, in Euro 200,00 esborsi, oltre al rimborso dellespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Condanna la ricorrente, in applicazione degli artt. 380-bis, terzocomma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento, a favore delcontroricorrente, dell’importo di Euro 3.000,00.- 6 -Numero registro generale 23083/2024Numero sezionale 425/2026Numero di raccolta generale 12846/2026Data pubblicazione 06/05/2026Condanna la ricorrente, in applicazione degli artt. 380-bis, terzocomma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favoredella cassa delle ammende, dell’importo di Euro 3.000,00.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 7 -
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