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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 19403/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DIHQK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 067ANOZ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte di Appello di Genova, riconosciute ad entrambi i ricorrenti le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 600,00 di multa, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione e di euro 600,00 di multa per i reati ascritti ai capi a), b), c), e), g), e a mesi dieci e giorni venti di reclusione per il reato ascritto al solo Chakuri al capo h).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] formulando, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza con il quale lamenta erronea applicazione di norma penale e procedurale ex art. 606, lett. b) e c) c.p.p. con riferimento agli artt. 2, comma quarto, c.p., d.lgs. n. 150 del 2022 e 129 c.p.p., stante la mancanza della condizione di procedibilità c3 poiché per i furti aggravati di cui alle imputazioni a), b), c), e) e g), non vi è querela e gli stessi non sono procedibili d'ufficio a seguito della riforma c.d.

Cartabia.

3. Con separato ricorso impugna la stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponendo, attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza fondato sull'omessa motivazione sia in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento che sulla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza.

L'assunto del ricorrente circa l'assenza delle querele è invero smentito dalla presenza in atti delle stesse (ossia, in relazione al capo a) della querela di Aldo del Sarto presentata al Commissariato di Chiavari in data 10 settembre 2021; rispetto al capo b) della querela di [OSCURATO:PERSONA] depositata alla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 settembre 2021; con riferimento al capo c) della querela di [OSCURATO:PERSONA] presentata alla Stazione dei Carabinieri di Monterosso al Mare in data 10 settembre 2021; quanto al capo e) della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] alla Stazione dei Carabinieri di Chiavari in data 12 ottobre 2021 e, infine, rispetto al capo g) della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova in data 21 ottobre 2021).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile.

Invero, a fronte di una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ea vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (tra le molte, Sez. 6, n. 14510 del 12 gennaio 2022), circostanza, quest'ultima, neppure dedotta nella fattispecie in esame nella quale è stata contesta genericamente la determinazione della pena.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro 4.000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05DIHQK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 067ANOZ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte di Appello di Genova, riconosciute ad entrambi i ricorrenti le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 600,00 di multa, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione e di euro 600,00 di multa per i reati ascritti ai capi a), b), c), e), g), e a mesi dieci e giorni venti di reclusione per il reato ascritto al solo Chakuri al capo h). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] formulando, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza con il quale lamenta erronea applicazione di norma penale e procedurale ex art. 606, lett. b) e c) c.p.p. con riferimento agli artt. 2, comma quarto, c.p., d.lgs. n. 150 del 2022 e 129 c.p.p., stante la mancanza della condizione di procedibilità c3 poiché per i furti aggravati di cui alle imputazioni a), b), c), e) e g), non vi è querela e gli stessi non sono procedibili d'ufficio a seguito della riforma c.d. Cartabia. 3. Con separato ricorso impugna la stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponendo, attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza fondato sull'omessa motivazione sia in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento che sulla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. L'assunto del ricorrente circa l'assenza delle querele è invero smentito dalla presenza in atti delle stesse (ossia, in relazione al capo a) della querela di Aldo del Sarto presentata al Commissariato di Chiavari in data 10 settembre 2021; rispetto al capo b) della querela di [OSCURATO:PERSONA] depositata alla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 settembre 2021; con riferimento al capo c) della querela di [OSCURATO:PERSONA] presentata alla Stazione dei Carabinieri di Monterosso al Mare in data 10 settembre 2021; quanto al capo e) della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] alla Stazione dei Carabinieri di Chiavari in data 12 ottobre 2021 e, infine, rispetto al capo g) della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova in data 21 ottobre 2021). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile. Invero, a fronte di una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ea vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (tra le molte, Sez. 6, n. 14510 del 12 gennaio 2022), circostanza, quest'ultima, neppure dedotta nella fattispecie in esame nella quale è stata contesta genericamente la determinazione della pena. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro 4.000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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