CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 11187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocatura Generaledello Stato -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p.i. 00383950946, [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 00642580484,[OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 00407630946, tutte in [OSCURATO:PERSONA] e inpersona dei Commissari straordinari p.t., rappresentate e difese dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrenti[OSCURATO:PERSONA]’AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t.-IntimataAvverso la sentenza n. 444/2019 della Commissione tributaria regionale delMolise, depositata il 10.07.2019;RGN 5724/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5724/2020Numero sezionale 3321 9/2026Numero di raccolta generale 11187/2026Data pubblicazione 26/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17.04.2026dal [OSCURATO:PERSONA],La [OSCURATO:SOCIETA], quale società controllante la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA].(oltre che altre società non coinvolte nella controversia), per lacompensazione delle eccedenze di crediti e debiti Iva esercitò per il 2009,con la dichiarazione 2010, l’opzione per il regime Iva di gruppo, ex art. 73,comma 3, d.P.R. n. 633/1972.L’Agenzia delle entrate contestò l’utilizzo delle compensazioni per unimporto complessivo di oltre € 6.671.832,00 senza presentazione dellegaranzie fideiussorie. Di tali importi dalla verifica erariale risultò che €2.621.239,00 erano relativi ad un credito 2008 interamente compensato nel2009; € 4.050.593,00 erano i crediti trasferiti dalle società controllate [OSCURATO:PERSONA], parzialmente compensati nel 2009.L’Ufficio, pertanto, emise gli avvisi di recupero nei confronti dellacontrollante e delle controllate (ritenute responsabili in solido per la partedei crediti trasferiti e compensati), irrogando anche la sanzione dell’importodi € 2.001.549,60.I ricorsi con i quali le società impugnarono gli atti impositivi furonorespinti dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, previa lororiunione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise accolse soloparzialmente gli appelli delle società, nello specifico solo in riferimento allesanzioni irrogate alle società controllate.L’Agenzia delle entrate Riscossione notificò a sua volta le cartelleesattoriali, attesa l’iscrizione degli importi pretesi nel ruolo straordinario.Le società, nelle more poste tutte in Amministrazione straordinaria condecreto ministeriale del febbraio 2009, impugnarono anche queste,unitamente all’iscrizione dei crediti erariali a ruolo straordinario.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Isernia con sentenza n.84/2014 accolse in parte le ragioni dei ricorsi riuniti, quanto alle sanzioni eagli aggi, e per l’effetto ha riconosciuto autonomamente impugnabili lecartelle.RGN 5724/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5724/2020Numero sezionale 3 31 9/2026Numero di raccolta generale 11187/2026Data pubblicazione 26/04/2026Le parti, ciascuna per quanto soccombente, impugnarono la sentenza.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 444/2019,ha dichiarato legittima l’iscrizione a ruolo dell’imposta, delle sanzioni e degliinteressi, con parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate;ha annullato le cartelle di pagamento, così accogliendo in parte l’appelloincidentale delle società; ha rigettato l’appello incidentale dell’agente dellariscossione.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate Riscossione haproposto ricorso, affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorsole società, che hanno depositato anche memoria illustrative.Nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa edecisa. La Procura Generale, nella persona del Sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, ha depositato conclusioni scritte, ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c., con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare deve disattendersi l’eccezione sollevata nelcontroricorso in merito all’assenza di legittimazione dell’Agenzia delleentrate a costituirsi, considerato che, se è pur vero che la partecontroricorrente ha depositato tra i suoi documenti un ricorso della Agenziadelle entrate, né negli atti telematici, né in quelli cartacei, risulta chequest’ultima si sia mai ritualmente costituita.Esaminando dunque il merito, con il primo motivo l’ufficio ricorrente hadenunciato la violazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602/1973, e 19 del d.lgs.n. 112/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso che l’emissione dellecartelle fosse legittima, così ignorando le prescrizioni dell’art. 25 cit., e gliobblighi dell’agente della riscossione di notificare le cartelle, tenendo contodei precisi termini di decadenza, ai fini della disciplina sul discarico dellesomme iscritte a ruolo per inesigibilità; non avrebbe neppure tenuto contoche la notifica della cartella, che non è ancora atto esecutivo, estrinseca ilruolo verso il contribuente, ponendolo in condizione di tutelare anche in sedeamministrativa la propria posizione.RGN 5724/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5724/2020Numero sezionale 3341 9/2026Numero di raccolta generale 11187/2026Data pubblicazione 26/04/2026Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazionedell’art. 48 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.Con la decisione assunta la Commissione regionale avrebbeerroneamente equiparato la cartella di pagamento ad un attodell’esecuzione.Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si è doluta della violazionedell’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.La sentenza impugnata sarebbe erronea per non aver considerato chel’aggio è un compenso non relazionato a singoli atti compiuti dal riscossorenei confronti del debitore iscritto a ruolo, essendo invece al contrariodestinato a remunerare l’attività complessiva dell’agente della riscossione.I tre motivi possono essere trattati unitariamente, per essere tra loroconnessi.Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice regionale,partendo dalla considerazione che tutte le società fossero state ammessealla procedura di amministrazione straordinaria -previo ricorso per ladichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, deld.l. n. 347/2003 (ratione temporis vigente)-, ha richiamato le ragioni didoglianza delle medesime contribuenti, ossia “l’inammissibilità di azioniesecutive nei propri confronti in quanto ammesse alla citata procedura diamministrazione controllata”.Nel prosieguo, la CTR ha affermato che «[….] la iscrizione a ruolo dellesomme pretese dall’AF non costituisce atto prodromico alla loro riscossionecoattiva ma puro e semplice titolo esecutivo […]. Le procedure concorsualisterilizzano esclusivamente la riscossione coattiva del credito tributario, nondi certo la sua iscrizione a ruolo, in assenza della quale non è possibilenemmeno l’insinuazione al passivo». Di qui il giudice d’appello ha ritenutoinfondata l’impugnazione delle società relativamente alla iscrizione a ruolodei crediti erariali.Diversamente, quanto alle cartelle, ha invece affermato che «hamaggior fondamento l’eccepita inammissibilità delle azioni esecutiveRGN 5724/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5724/2020Numero sezionale 3351 9/2026Numero di raccolta generale 11187/2026Data pubblicazione 26/04/2026individuali sotto il profilo della illegittimità delle cartelle di pagamento, che,costituendo indiscutibilmente atto prodromico all’esecuzione coattiva delcredito, non avrebbero potuto essere emesse». A tal fine ha richiamatoprecedenti secondo cui il concessionario che voglia insinuarsi al passivo peril credito non ha alcuna necessità di emettere la cartella di pagamento,essendo sufficiente l’iscrizione a ruolo avvenuta in relazione alla proceduraconcorsuale a carico del debitore; ha richiamato anche la disciplina del d.l.352/2003, rammentando che l’ammissione all’amministrazione straordinariadetermina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissariostraordinario dell’amministrazione dei beni e della gestione dell’impresa, cosìcome l’art. 48 del d.lgs. n. 270/1999 vieta l’inizio o prosecuzione delle azioniesecutive individuali, anche speciali. Da ciò, ha concluso, «[…] che le cartelleesattoriali non avrebbero dovuto essere emesse e, di conseguenza, nonavrebbero potuto essere pretesi nemmeno i compensi di riscossione, che ilconcessionario avrebbe dovuto richiedere, semmai, in sede di insinuazioneal passivo».Le doglianze dell’Agenzia Riscossione sono fondate.Questa Corte ha affermato, con principio ormai consolidato, che lacartella di pagamento, che assolve alla duplice funzione di notificazione deltitolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è priva di efficacia esecutivae, in quanto tale, non è atto che dà inizio alla procedura esecutiva, il cuiincipit è, invece, segnato dal pignoramento (ex multis, tra le più recenti,Cass., 4 marzo 2024, n. 5637; 16 febbraio 2025, n. 3923).Con riguardo ad una procedura fallimentare (in quel caso tedesca),questa Corte ha chiarito che sussiste il diritto del creditore erariale diprocedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella dipagamento, costituendo quest'ultima un titolo esecutivo idoneo al fine diprocedere all'insinuazione al passivo e non un atto esecutivo; ne deriva cheil curatore difetta di interesse ad ottenere la caducazione della cartella, postoche la rilevanza dell'iscrizione e della cartella stessa deve essere apprezzatain sede concorsuale, al fine di accertare l'esistenza del diritto ad una quotao ad una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, spettando algiudice del concorso e non a quello tributario anche la valutazione dellaRGN 5724/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5724/2020Numero sezionale 3361 9/2026Numero di raccolta generale 11187/2026Data pubblicazione 26/04/2026natura concorsuale o meno dell'aggio, in applicazione del principio dicristallizzazione del passivo (Cass., 21 aprile 2022, n. 12759).Nella motivazione si evidenzia che le parti convenivano sulla circostanzache «[…] con l'iscrizione e con la cartella in questione l'Agenzia ed Equitalianon potessero promuovere la riscossione, stante la pendenza dellaprocedura fallimentare, ma soltanto formare un titolo a tutela del creditovantato e da insinuare nella procedura». Del medesimo precedente è utilerichiamare il passaggio secondo cui «[…] v'è carenza d'interesse ad agire daparte del curatore a ottenere la caducazione della cartella, poiché larilevanza di iscrizione e cartella andrà apprezzata in seno alla procedurafallimentare, ai fini della tutela del diritto al concorso, dell'ottenimento diuna quota o di una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione;effettivamente il ruolo, come hanno affermato le sezioni unite di questaCorte (con sentenza n. 33408/21), è utile al creditore concorsuale, perchéserve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili allamassa e i relativi privilegi. […]. Non sono quindi applicabili le statuizionicontenute ai punti 12 e 12.1 della richiamata Cass. n. 33408/21, sulle qualisi fa leva in memoria, che riguardano l'incompatibilità della notificazionedella cartella, quanto alla sua funzione di atto corrispondente al precetto dipagamento, ossia d'intimazione ad adempiere, con l'esecuzione concorsualee, in particolare, con la regola fissata dall'art. 51 l.fall.».Quand’anche voglia attribuirsi alla cartella la natura o la funzione delprecetto (cfr., ex multis, Cass., 22 ottobre 2022, n. 31560), è pacifico chenelle procedure concorsuali, quali che siano, e tra esse l’amministrazionestraordinaria, la notifica della cartella non potrebbe mai assumere lafunzione di intimare il pagamento individuale e nei termini di legge delcredito erariale. Essa assume invece la funzione di individuare, nella suacompletezza, il credito che concorrerà in sede processuale, e tra le varie vocianche quella dell’aggio, posto che la sede concorsuale resta sempre quelladi valutazione della natura concorsuale anche dell'aggio, e dunque del suoeventuale riconoscimento. Ma quello che occorre, anche a tal fine, è che ilcredito si cristallizzi, in tutte le sue voci.RGN 5724/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5 72 4/2020Numero sezionale 3319/2026Numero di raccolta generale 11187/2026Data pubblicazione 26/04/2026I principi appena enunciati non sono neppure in contrasto con quantoquesta stessa Corte ha affermato in precedenti, quale la sentenza n.15834/2018, che afferisce ad un contesto normativo specifico e anteriore aifatti di causa, in particolare rispetto alle date di emissione delle cartelle dipagamento oggetto della presente causa, e dunque temporalmentesuccessive rispetto alla fattispecie esaminata in quel precedente, collegatoalla funzione delle cartelle di pagamento in epoca anteriore alla riformaintrodotta dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (nella vigenza della quale itermini di emissione delle cartelle erano strettissimi, e che invero costituisceanche la prima ragione del primo motivo di ricorso proposto dall’AgenziaRiscossione, che dunque non è preso neppure in considerazione da questocollegio).D’altronde in una prospettiva più ampia, ma comunque utile acorroborare le argomentazioni qui sviluppate ai fini della ammissibilità dellanotifica della cartella di pagamento anche nei confronti di contribuentesottoposto a procedura concorsuale, questa Corte ha anche riconosciuto chein tema di amministrazione straordinaria, qualora un'impresa, in eserciziodella facoltà di adesione al regime della cd. IVA di gruppo, di cui all'art. 6,comma 3, del d.m. 13 settembre 1979 e al d.P.R. n. 633 del 1972, facciavalere una compensazione d'imposta in difetto dei relativi presupposti,l'erario è facoltizzato ad emettere ex art. 1, comma 421, della l. n. 311 del2004, un atto di recupero degli importi illegittimamente compensati, che,rispondendo ad una funzione accertativa, non urta con il divieto di cui all'art.51 l.fall., attinente alle azioni esecutive e cautelari, tenuto conto chel'apertura della procedura concorsuale non esonera dal rispetto deipresupposti di accesso all'istituto della compensazione, ivi compreso ilrilascio delle garanzie previste dalla normativa vigente (Cass., 12 luglio2023, n. 19968). Considerazione che non avrebbe una specifica utilità ovesi impedisse di cristallizzare complessivamente, mediante la cartella dipagamento, il complessivo credito erariale.In conclusione, i motivi sono fondati e il ricorso trova accoglimento.La sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustiziatributaria di II grado del Molise, che in diversa composizione, oltre cheRGN 5724/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5724/2020Numero sezionale 3381 9/2026Numero di raccolta generale 11187/2026Data pubblicazione 26/04/2026liquidare le spese del giudizio di legittimità, dovrà riesaminare l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate Riscossione alla luce dei principi quienunciati. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, cui demanda, indiversa composizione, anche la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 17 aprile 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 5724/2020Consigliere rel. Federici