CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49285/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], Casa circondariale di Sassari; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 28/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha parzialmente accolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 11 maggio 2021, con cui era stato ordinato alla direzione della Casa circondariale di Sassari di consentire a [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen., il quale aveva fatto istanza di svolgere i colloqui visivi tramite video- collegamento con i propri famigliari impossibilitati a viaggiare a causa della pandemia) e di effettuare mediante video-chiamata il colloquio telefonico mensile, cui il medesimo ha diritto ai sensi del citato art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), attraverso l'uso di piattaforma validata dalla D.G.S.I.A. e nel rispetto delle previsioni della circolare della direzione generale detenuti e trattamento del 30 gennaio 2016 n.0031246.0 e della circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017 n.3676/6126. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui veniva ordinato alla direzione del carcere di consentire al detenuto di effettuare, mediante videochiannata, anche i colloqui telefonici sopra indicati ed anche per motivi diversi dalle restrizioni correlate allo stato di emergenza sanitaria per il Covid-19, confermando per il resto il provvedimento con la conseguente limitazione dei colloqui mediante videochiamata a motivi eccezionali coincidenti con situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare quelli in presenza. 2. Il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e la direzione della Casa circondariale di Sassari - per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari - propongono ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione a norma dell' art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. In particolare, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.41-bis, comma 2 quater, lett. b) Ord. pen. come interpretato dalla Corte di cassazione con la sentenza n.19826/2021, che ha stabilito il diritto del detenuto sottoposto al regime differenziato di potere effettuare il colloquio visivo tramite video collegamento, anche con i familiari in libertà, laddove sussistano situazioni oggettive ed eccezionali che impediscano lo svolgimento del colloquio in presenza. Nel caso di specie, invece, si verte in materia di colloquio telefonico di talché il ragionamento svolto dal Magistrato di sorveglianze risulta ultroneo.2.2. Inoltre, i ricorrenti evidenziano che la citata sentenza n.19826/2021 si riferisce alla impossibilità di svolgere i colloqui in presenza a causa di situazioni innpeditive oggettive ed eccezionali; nel caso in esame l'originario reclamo del detenuto era stato presentato il 20 marzo 2020 ed era fondato sul divieto di spostamento tra regioni imposto con la normativa derivante dalla pandemia da Sars 2-Covid 19. Poiché il predetto divieto di spostamento tra regioni è venuto meno con il d.l. n. 52/2021, nel caso in esame non sussiste l'impossibilità allo svolgimento del colloquio in presenza. 2.3. Con il ricorso viene denunciata anche la falsa applicazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della circolare D.A.P. del 29 gennaio 2019 n.0031246U per avere ingiustificatamente esteso al contesto della detenzione del regime differenziato ex art.41-bis Ord. pen. le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sicurezza della linea intranet a disposizione del Ministero della Giustizia riguardante invece i detenuti sottoposti al differente regime di media sicurezza. 2.4. Infine, i ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., 96 Cost., 5, I. n. 2248/1865 All. E, per non avere rilevato che il Magistrato di sorveglianza ha comunque ecceduto i limiti dei suoi poteri prevedendo - in caso di impossibilità per il congiunto di recarsi nell'istituto di pena prossimo al luogo di residenza, ove effettuare il video collegamento, a causa delle limitazioni agli spostamenti per la pandemia da Covid 19 - che del collegamento con il detenuto ristretto in regime differenziato debba farsi carico l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza del congiunto. 3. Avverso la medesima ordinanza propone ricorso per cassazione, con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] il quale affida la propria impugnazione ad un unico ed articolato motivo. 3.1. In particolare, denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 1, comma 6, 15, 18, comma 3, 28 e 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., 61, comma 1, lett. a), 73, comma 3, d.P.R. 230/2000, 125, comma 3, cod. proc. pen., 29,30 e 21 Cost. ed 8 CEDU. Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso nella lamentata violazione di legge non avendo spiegato le ragioni per le quali ha limitato l'accesso alla videochiamata unicamente per i casi particolari sopra elencati discostandosi, peraltro, dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte rileva che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto manifestamente infondati.2. Anzitutto, con riferimento a quello proposto dal Ministero della Giustizia, dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e dalla direzione della Casa circondariale di Sassari si osserva che i motivi dell'impugnazione sono inconferenti rispetto alla ordinanza impugnata, poiché con essa è stata già esclusa la possibilità di effettuare la videochiamata in luogo dei colloqui telefonici e, pertanto, la richiesta dei ricorrenti di riformare l'ordinanza in tal senso si pone in contrasto con il tenore della decisione che ha già statuito in tali termini. 3. Manifestamente infondato e quindi inammissibile risulta anche il ricorso proposto dal detenuto. 3.1. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo 3 cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688). Un diritto, quello ai colloqui, che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ...»), sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione). 3.2. Consegue alle considerazioni che precedono che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero di essi e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di effettuarli. Infatti, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 1-quater, lett. b), Ord. pen., il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di 10 minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e «comunque» a videoregistrazione. 3.3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza - con motivazione adeguata e priva di vizi logici - ha parzialmente riformato la decisione del Magistrato di sorveglianza, confermando la possibilità della videochiamata in luogo dei colloqui visivi, ma non anche di quelli telefonici poiché soltanto per i primi lo strumento della videochiamata consente di contemperare le esigenze di sicurezza con il diritto del detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. a mantenere i contatti con i propri famigliari. Ne consegue che tutte le censure contenute nel ricorso del Griner risultano infondate considerato che, con la ordinanza impugnata, non è stato violato alcun diritto del detenuto che continua a fruire regolarmente dei colloqui telefonici, rispetto ai quali la pandemia Covid-19 non ha determinato alcuna difficoltà di fruizione a differenza dei colloqui visivi, rispetto ai quali - come già detto - il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza. 4. Pertanto, il provvedimento impugnato - nella parte in cui ha escluso la possibilità del ricorso alla videochiamata in luogo del colloquio telefonico - si pone in linea con il principio che individua, nella congruità tra misura e scopo, una declinazione del principio di proporzione, in forza del quale la Corte europea dei diritti dell'[OSCURATO:PERSONA] richiede che le misure che incidono sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU debbano, per poter essere considerate legittime, perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all'obiettivo di tutela; risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parimente idonee al conseguimento dello scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione). 5. Lungo la delineata cornice interpretativa, va evidenziato che questa Corte di legittimità ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi del citato art. 41 -bis, può essere autorizzato a effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal citato regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà rispetto all'esecuzione dei colloqui in presenza (così Cass. Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577; analoghi pronunciamenti si sono avuti, successivamente, tra le altre, con Sez. 1, n. 28614 del 20/5/2021, Militano, non massimata; Sez.,1, n. 32802 del 20/5/2021, Nobis, non massimata; Sez. 1, n. 28615 del 20/5/2021, Gallo, non massimata). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha poi correttamente osservato come la videochiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. si trova ristretto e quelle installate nell'istituto in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la video-chiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a escludere anche il colloquio visivo, rispetto al quale ricorrerebbe un analogo rischio. Tali corrette argomentazioni, al contrario di quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], non possono però valere per i colloqui telefonici stante la loro ontologica differenza rispetto ai colloqui visivi e poiché la loro effettuazione, come già esposto, non è stata interessata o limitata dalla citata pandemia. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del solo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Per gli altri ricorrenti, invece, trattandosi di parti pubbliche non segue la condanna al pagamento delle spese processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017, Rv. 271650). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e