CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALI' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Spoleto applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., a ciascuno la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in rubrica ascritti ai capi a); b); c); d); e); f) della motivazione. 2. Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiedono l'annullamento, 4—u6. hanno proposto ricorso per cassazione eyrtyinbi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, lamentando: il Calì, violazione di legge processuale, con riferimento alle norme in tema di competenza territoriale, ex artt. 8 e ss., c.p.p.; il Bonconsiglio, vizio di motivazione, con riferimento alla propria posizione, oggetto di "succinta" trattazione da parte del giudice di merito; 3) il Verga, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in suo favore di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., nonché violazione di legge in ordine alla qualificazione ex art. 624 bis, co. 1, c.p., del fatto di cui al capo f) dell'imputazione, che, a tutto voler concedere, andava qualificato ai sensi dell'art. 614, c.p.; il Mammone, vizio di motivazione, con riferimento alla propria posizione, oggetto di "succinta" trattazione da parte del giudice di merito. 3. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso, come nel caso in esame, non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Al riguardo va solo aggiunto che, con riferimento alla dedotta eccezione di incompetenza per territorio, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio, la quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21, c.p.p., non ha natura inderogabile e non può pertanto essere rilevata "ex officio" (cfr. Cass., Sez. 3, n. 44132 del 07/10/2008, Rv. 241668; Cass., Sez. 5, n. 32453 del 22/02/2019, Rv. 276901). Anche in ordine alla eccezione in punto di qualificazione giuridica formulata dal Verga, va ribadito che essa si pone al di fuori del menzionato perimetro normativo, posto che la censura prospettata dal ricorrente si fonda su rilievi fattuali del tutto generici e non si confronta con l'unico contenuto processualmente rilevante in questo caso, quello proprio dell'imputazione, del tutto conforme alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel caso in esame, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28.10.2020. [OSCURATO:PERSONA] ore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE P