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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45823/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 24 giugno scorso, che, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 21 maggio precedente, gli ha applicato gli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere, in relazione agli addebiti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di vari reati-fine.

Egli lamenta la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., per non avere il Tribunale esposto le ragioni per le quali ha disatteso !e .4/\ deduzioni prospettate dalla difesa, sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, con propria memoria scritta, che riporta graficamente all'interno del ricorso.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza giuridica del motivo.

2. L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., esclusivamente per la decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente e quello giudicante.

Avverso i provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica, dunque, possono farsi valere unicamente gli ordinari vizi della motivazione, comprese l'assenza o l'apparenza di essa (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122).

3. Peraltro - sebbene a rigore non necessario, poiché il ricorso non denuncia anche vizi logici della motivazione - va osservato che l'ordinanza impugnata, lungi dall'essersi acriticamente ripiegata sul provvedimento cautelare genetico, ha compiutamente illustrato le risultanze probatorie dimostrative dell'esistenza di un'organizzata "piazza di spaccio" (videoriprese, sommarie informazioni degli acquirenti, analisi tecniche, arresti in flagranza) e dell'attivo, qualificato e non occasionale contributo offerto dal ricorrente all'operatività della stessa.

In particolar modo, i dubbi sull'identificazione di costui, affacciati dalla difesa con la memoria asseritamente trascurata, trovano in realtà congrua risposta nell'ordinanza, laddove si dà atto della piena ammissione di responsabilità da quegli resa in sede di interrogatorio ex art. 294, cod. proc. pen..

Altrettanto dicasi - anzi, a maggior ragione - con riferimento alle valutazioni in punto di esigenze cautelari, là dove il Tribunale si è significativamente discostato dalle determinazioni del primo giudice, sostituendo la misura da questi disposta con altra più blanda ed offrendo, in tal modo, concreta ed indiscutibile dimostrazione di aver autonomamente valutato le emergenze procedimentali.4.

L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Considerando l'inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 24 giugno scorso, che, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 21 maggio precedente, gli ha applicato gli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere, in relazione agli addebiti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di vari reati-fine. Egli lamenta la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., per non avere il Tribunale esposto le ragioni per le quali ha disatteso !e .4/\ deduzioni prospettate dalla difesa, sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, con propria memoria scritta, che riporta graficamente all'interno del ricorso. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza giuridica del motivo. 2. L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., esclusivamente per la decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente e quello giudicante. Avverso i provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica, dunque, possono farsi valere unicamente gli ordinari vizi della motivazione, comprese l'assenza o l'apparenza di essa (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122). 3. Peraltro - sebbene a rigore non necessario, poiché il ricorso non denuncia anche vizi logici della motivazione - va osservato che l'ordinanza impugnata, lungi dall'essersi acriticamente ripiegata sul provvedimento cautelare genetico, ha compiutamente illustrato le risultanze probatorie dimostrative dell'esistenza di un'organizzata "piazza di spaccio" (videoriprese, sommarie informazioni degli acquirenti, analisi tecniche, arresti in flagranza) e dell'attivo, qualificato e non occasionale contributo offerto dal ricorrente all'operatività della stessa. In particolar modo, i dubbi sull'identificazione di costui, affacciati dalla difesa con la memoria asseritamente trascurata, trovano in realtà congrua risposta nell'ordinanza, laddove si dà atto della piena ammissione di responsabilità da quegli resa in sede di interrogatorio ex art. 294, cod. proc. pen.. Altrettanto dicasi - anzi, a maggior ragione - con riferimento alle valutazioni in punto di esigenze cautelari, là dove il Tribunale si è significativamente discostato dalle determinazioni del primo giudice, sostituendo la misura da questi disposta con altra più blanda ed offrendo, in tal modo, concreta ed indiscutibile dimostrazione di aver autonomamente valutato le emergenze procedimentali.4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando l'inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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