CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 12301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 057173G nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo sulla mancata riduzione della pena inflitta costituisce censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici in ragione del precedente specifico e dei due successivi arresti per spaccio di stupefacenti oltre che della non minima gravità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 I Il Consigliere estensore Il Pres4dente Angjb1C