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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 03307/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

All'imputato è contestato di avere detenuto illecitamente 188 grammi di marjuana; 326 grammi di hashish, occultati all'interno del proprio appartamento, 1.230 grammi di hashish e 185 grammi di cocaina all'interno della cantina di pertinenza del proprio appartamento; si contesta altresì di avere ceduto a terzi sostanza stupefacente per un corrispettivo non inferiore a 1655 euro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.2.1.

Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato senza tenere conto che l'imputato non aveva la disponibilità delle chiavi della cantina dello stabile in cui dimorava e all'interno della quale fu rinvenuta la parte più cospicua della sostanza stupefacente per cui si procede.

Sul punto la motivazione sarebbe viziata.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nemmeno con giudizio di equivalenza con la ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. Con una puntuale motivazione priva di illogicità la Corte ha: a) ricostruito i fatti; b) indicato puntualmente i molteplici elementi indiziari sulla base dei quali si è ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta in cantina fosse nella disponibilità del ricorrente, il quale, oltre ad aver reso dichiarazioni ammissive, aveva sul suo telefono cellulare le foto non solo riguardanti la sostanza stupefacente trovata all'interno dell'abitazione, ma anche quelle relative ai panetti rinvenuti in cantina; c) spiegato ampiamente le ragioni per cui non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche all'imputato, peraltro gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici.

Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, si è limitato a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. All'imputato è contestato di avere detenuto illecitamente 188 grammi di marjuana; 326 grammi di hashish, occultati all'interno del proprio appartamento, 1.230 grammi di hashish e 185 grammi di cocaina all'interno della cantina di pertinenza del proprio appartamento; si contesta altresì di avere ceduto a terzi sostanza stupefacente per un corrispettivo non inferiore a 1655 euro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato senza tenere conto che l'imputato non aveva la disponibilità delle chiavi della cantina dello stabile in cui dimorava e all'interno della quale fu rinvenuta la parte più cospicua della sostanza stupefacente per cui si procede. Sul punto la motivazione sarebbe viziata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nemmeno con giudizio di equivalenza con la ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Con una puntuale motivazione priva di illogicità la Corte ha: a) ricostruito i fatti; b) indicato puntualmente i molteplici elementi indiziari sulla base dei quali si è ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta in cantina fosse nella disponibilità del ricorrente, il quale, oltre ad aver reso dichiarazioni ammissive, aveva sul suo telefono cellulare le foto non solo riguardanti la sostanza stupefacente trovata all'interno dell'abitazione, ma anche quelle relative ai panetti rinvenuti in cantina; c) spiegato ampiamente le ragioni per cui non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche all'imputato, peraltro gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici. Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, si è limitato a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente valutate. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12
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