CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36477/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse il 13 giugno 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; il 17 marzo 2016 dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; il 27 agosto 2012, dal Tribunale di Napoli. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 21 settembre 2020. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi nei quali deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati esaminati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. 2 U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, spiegando che non si riscontra il vincolo della continuazione, avuto riguardo alla disomogeneità e alla mancanza di contiguità temporale fra i reati giudicati con le distinte sentenze. 1.2. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 maggio 2