CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 26065 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricorsi iscritt i al numero 26065 del ruolo generale dell’anno 2020, proposti, rispettivamente: in via principale da 01. SEGRAMORA Vittorio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64D01 F704F) 02. SIMBI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E15 Z3120) 03. SIMONCINI Mara (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D55 A944N) 04. SMIRNE [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R45 F205E) 05. SOLDATO Graziella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E50 L526S) 06. SPOLETINI Luciana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58C61 I156Q) 07. STABILE Iolanda (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L46 D122K) 08. STAGI Patrick (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D04 B573K) 09. STRAMARE Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P14 L565D) 10. SURSAIA Valeria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P51 H501C) 11. TIROTTA Angelito (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64S30 L675G) Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 12. TOCCO Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73C48 B745S) 13. TOMBARI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M60 D488Y) 14. TONELLI Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70P51 D629L) 15. TORELLI Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71D5O G337O) 16. TOSI Laura (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77M68 G478O) 17. TREVISAN Ketty (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73E43 H823I) 18. TUMBARELLO Alice (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H64 H501L) 19. UBALDI Silvia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L43 D969R) 20. VACCHINI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70S62 E648P) 21. VAl Sergio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65T20 A479F) 22. VENTURA Mariuccia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M49 A794Z) 23. VERDERIO Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H64 F205A) 24. VERONESI Arianna (C. F.: [OSCURATO:PERSONA] 61P44 G224V) 25. VIDAL Enrico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78H03 E473M) 26. VIGLIO Camilla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76H43 L400F) 27. VIRGILI Annalisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73B44 L736A) 28. VISONÀ [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E10 G224R) 29. ZASSO Antonella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65D52 C384E) 30. ZONCU Sandra (C.F .: [OSCURATO:PERSONA] 60R47 H301L) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) e in via successiva da TOMELLERI Federica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69R59 L949E) ZANARINI Danilo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66E11 A944N) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L31 H501J) -ricorrenti- nei confronti di Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 811/2020, pubblicatain data 3 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I medici indicati in epigrafe come ricorrenti, iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1990/1991 ed anteriori al 2006/2007,hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Mini- stri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, per ottenere il riconoscimento della differenza econo- mica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del decreto legi- slativo 8 agosto 1991 n. 257, ed il compenso previsto dal de- creto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n.75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007o, quanto meno, gli adeguamenti economici previsti per legge della stessa borsa di studio. Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado. Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 Ricorrono i mediciindicati in epigrafe come ricorrenti, rispetti- vamente sulla base di due motivi (quelli rappresentati dall’av- vocato Tortorella) e di sei motivi (quelli rappresentati dall’av- vocato Amoruso). Resistono con due distinti controricorsi, la Presidenza del Con- siglio dei Ministri e gli altri Ministeri indicati in epigrafe. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio , in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. Ragioni della decisione 1. Ricorso principale ( ricorrenti assistiti dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]) Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarci- mento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 ago- sto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41,45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360 nn. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’ art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Su tutte le questioni di diritto oggetto delle censure dei ricor- renti, la decisione impugnata è, infatti, conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni della relativa motivazione), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massi- mate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018 , Rv. 648963 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14168del 24/05/2019, Rv. 653939 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 8503del 06/05/2020, Rv. 657919 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019 , Rv. 654216 – 01: in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di le- gittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; su taliultimi punt i , conf., altresì: Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15014dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a pag. 10, nonché Cass., Sez. 3, Ordi- nanzan. 12702 del 10/05/2023, che richiama a sua volta Cass. Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018;in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati:Sez. L , Sentenza n. 20403 del 22/09/2009 , Rv. 610255 – 01; Sez. L , Sentenza n. 1891 del 09/02/2012 , Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 –01; Sez. L , Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 , Rv. 660867 – 01 ; con specifico ri- guardo alla questione degli incrementi della borsa di studio di cui al D. Lgs. n. 257 del 1991, cfr.,in particolare : Sez. L, Sen- tenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 –01; Sez. L , Or- dinanza n. 18670 del 27/07/2017 , Rv. 645008 – 02; Sez . L , Ordinanza n. 9104del 01/04/2021, Rv. 660868 –01 ; cfr., inol- tre, tra le innumerevoli decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 17184 del 15/06/2023; Sez. 1 , Sentenza n. 36427 del 13/12/2022;Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 31311 del 24/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 31112 del 21/10/2022; Sez. 6 - 3 , Or- dinanza n. 30793 del 19/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordinanze n. 30506, 30507, 30508, 30700 e 30710 del 18/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 28665 del 03/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzenn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018): l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di la- voro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione –lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvi- sata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinatia sop- perire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costi- tuiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla for- mazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conse- guimento, a fine corso, di un titolo abilitante, sicché è inappli- cabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribu- zione ivi contenuto; gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole uni- versitarie di specializzazione in medicina e chirurgia deri- vantidalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – chenon prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi –devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legi- slativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta ade- guata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i me- dici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordina- mento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costitui- sce il primo atto di adempimento dei suddettiobblighi comuni- tari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trat- tamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007; Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione con- fermata dall’art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha con- solidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al fi- nanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6; in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata re- munerazione, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni ac- cademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una mano- vra di politica economica riguardante la generalità degli emolu- menti retributivi in senso lato erogati dallo Stato; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto d.lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della legge 29 dicembre 1990, n.428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa. 2. Ricorso successivo ( ricorrenti assistiti dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]) 2.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 cpc». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedegli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/7 6 nonché art. 3 Cost.e artt 37, 38 e 39 del Dlgs. 368/99» Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 6 Dlgs 257/1991». Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 36 Costituzione». Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedel combinato disposto dagli artt. 11 e 117 Costituzione e art. 267 TFUE». Iprimi cinque motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiun- tamente. I ricorrentisostengono che la corte d’appello avrebbe erronea- mente escluso il loro diritto a ottenere, in via di indennizzo e/o comunque risarcitoria, la differenza tra la borsa di studio per- cepita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui ef- fetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007 ovvero, quanto meno, gli adeguamenti economici previsti dalla legge in relazione alla suddetta borsa di studio. I motivi di ricorso in esame pongono questioni sostanzialmente coincidenti con quelle oggetto del ricorso principale (proposto dai ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Di conseguenza,devono ritenersi manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., per i medesimi motivi esposti con riguardo a questi ultimi, ai quali si fa espresso rinvio. 2.2Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 92 secondo comma c pc ». I ricorrenti si dolgono della mancata compensazione delle spese processuali da parte della corte d’appello: sostengono che tale compensazione era dovuta, in considerazione delle incertezze Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 interpretative almeno in passato sussistenti in ordine alle que- stioni rilevanti ai fini della controversia. Anche questo motivo è manifestamente infondato, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. La corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza deiricorrenti sia stata integrale. Del resto,secondo il costante indirizzo di questa Corte, la fa- coltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motiva- zione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 , Rv. 556171 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 , Rv. 564510 – 01;Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 , Rv. 571882 – 01; successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925 -01). 3.I ricorsi sono dichiarati inammissibili . 3.1Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 3.2Ritiene la Corte che sussistano, altresì, i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. I ricorsi, infatti, risultano manifestamente infondati in diritto, sussistendo, con riguardo alle questioni fatte valere, un indi- rizzo interpretativo di questa Corte consolidatosi in epoca am- piamente anteriore a quello di proposizione dei ricorsi stessi, i quali non espongono argomenti idonei a contrastarlo. Dunque, la proposizione della presente impugnazione costitui- sce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdi- zioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv.642925 – 01) , sulla base della dili- genza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce,la circostanza di perorare tesi infondate e, comun- que, una impugnazione di legittimità non suscettibile di acco- glimento. La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti, nella complessiva misura di € 10.000,00, per i ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rella e di € 1.000,00per quelli assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ruso. La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.,è disposta in solido a carico dei ricorrentirispettivamente onerati, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al rispettivo ricorso, derivante dall’identità delle questioni sol- levate, nonché dalla convergenza dei relativi atteggiamenti di- fensivi (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916 del 17/10/2016, Rv. 642932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 Ric. n. 26065/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9063del 02/04/2019, Rv. 653446 – 01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650del 19/01/2022, Rv. 663943 - 02 ). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibili i ricors i ; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore delleamministrazioni controricorrenti, liquidandole: per i ricorrenti assistiti dall’avvocatoTorto- rella, in complessivi € 10.000 ,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge in solido tra i ricorrenti stessi; per i ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],in complessivi € 3.000,00, oltreeventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge in solido tra i ricorrenti stessi; - condanna , inoltre: i ricorrent i assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] torella, tra loro in solido,a pagare, in favore delle ammi- nistrazioni controricorrent i , l’ulteriore somma di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.; i ricor- rentiassistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], tra loro in solido , a pagare, in favore delle amministrazioni controricorrent i , l’ulteriore somma di € 1.000 ,00, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 ma