CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VR), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 08/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dei difensori degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 27/05/2013, con cui, per quanto di rilevanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita in data 23/01/2009, il Fattori quale amministratore unico dal 29/04/2008 e, quindi, di amministratore di fatto, la Campaci quale concorrente extraneus, a fronte del ruolo di amministratore di fatto inizialmente contestatole, nonché, il solo Fattori, anche il per il reato di bancarotta preferenziale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di bancarotta preferenziale, in quanto estinto per prescrizione, rideterminando la pena e confermando, nel resto la sentenza impugnata. 2. In data 18/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata si limita a riprodurre la motivazione del primo giudice, a sua volta fondata su elementi indiziari, ossia le considerazioni del curatore fallimentare, atteso che la Campaci era una semplice impiegata della società fallita, mentre era stata amministratrice della Wam s.r.I., da cui era stata estromessa a seguito della cessione a [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto risulta che il fitto di azienda non era stato concluso dalla Fattori, ma dagli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s r.I e della Wam s.r.I., essendo stato detto contratto, in ogni caso, condizionato al pagamento di tre mensilità arretrate alle dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed al loro inserimento nella realtà produttiva, alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, il che esclude la sussistenza della condotta distrattiva, trattandosi di attività posta in essere nella piena libertà negoziale delle parti nel corso della rispettiva attività imprenditoriale; la stessa distrazione delle immobilizzazioni materiali, oltre che essere estranea al ruolo della ricorrente, non può fondarsi sulle sole risultanze delle scritture contabili, neanche rinvenute, ciò senza contare che il fitto di azienda non produce di per sé alcuna distrazione dei beni; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 163, 133, 533, comma 3, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto alla ricorrente la circostanza attenuante della minima partecipazione, nonché le circostanze attenuanti generiche, non le ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, benché alla Campaci non sia affatto contestata la circostanza aggravante del danno di rilevante entità, escluso in primo grado, essendo la stessa del tutto estranea alla vicenda. 3. In data 18/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216 legge fallimentare e 157 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la bancarotta preferenziale in favore della Vaccari risulta estinta per prescrizione ancor prima della sentenza impugnata; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta preferenziale in favore della Vaccari, ritenuta dalla sentenza impugnata fornitore storico della società, la quale, con la sua condotta, insisteva per il soddisfacimento del credito, sicché la ragione dell'adempimento va individuata proprio nella necessità di alleggerire la pressione esercitata dalla creditrice e consentire la prosecuzione dell'attività economica, attraverso la datio in solutum posta in essere nell'anno 2007, quindi ben prima della vicenda del fitto di azienda, e con la precisa volontà di proseguire nell'attività aziendale; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 3, legge fallimentare, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, ai fini della bancarotta preferenziale, in riferimento al pagamento alla Vaccari, occorre accertare che il pagamento abbia alterato la graduazione delle cause di prelazione, circostanza del tutto omessa nella valutazione della Corte territoriale; 2.4 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la contestazione di distrazione delle immobilizzazioni materiali, cedute alla [OSCURATO:SOCIETA]. nell'ambito del contratto di affitto di azienda, si fonda unicamente sul dato contabile del bilancio dell'anno 2006, contestato con la memoria difensiva, in cui si era evidenziato, tra l'altro, che il bilancio avrebbe dovuto essere valutato alla luce delle fatture di acquisto dei beni o dei contratti, non essendo sufficiente l'analisi della relativa voce di bilancio dell'anno 2006, posto che il curatore non era entrato in possesso delle scritture stesse e che il Fattori era stato assolto dal reato di bancarotta documentale, essendo egli stato condannato solo in primo grado per la bancarotta semplice relativa alle scritture contabili dal 2007 in poi, reato poi dichiarato prescritto; tra l'altro, come emerge dalla contraddittoria motivazione del primo giudice, nel 2006 la società era valutata come ancora in buone condizioni e, contemporaneamente, si affermava che nel 2006 risultava il mancato pagamento di imposte e tasse per circa 70.000,00 euro, il che avrebbe dovuto fare emergere il sospetto dell'attendibilità del bilancio dell'esercizio 2006, anche alla luce della macroscopica differenza di valutazione del valore di stima delle immobilizzazioni materiali, peraltro valutate dal curatore pari ad euro 32.000,00, il che non può non incidere ai fini della sussistenza anche della circostanza aggravante del danno di rilevante entità; 2.5 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., posto che presso la società fallita erano stati recuperati alcuni beni, stimati in euro 32.000,00, il che dovrebbe indurre a ritenere che si tratti delle immobilizzazioni materiali che, invece, si ritiene fossero state distratte, anche per la mancanza di ogni accertamento in tal senso, ivi incluso quello circa il fatto che l'imputato abbia gestito la Wam s.r.I., oppure che l'azienda affittata sia stata gestita in maniera non efficiente o modificandone la destinazione, il che sembra contrastato dalla circostanza che la cessionaria avesse assunto anche i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,; ciò dimostra, infatti, come la società, in realtà, avesse continuato ad operare, attraverso la cessione delle rimanenze, valutate dal primo giudice in euro 1.447.346,00, quindi anche a prescindere dalla cessione del ramo d'azienda; 2.6 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., non essendo stata valutata la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva assunto l'obbligo di pagare le retribuzioni arretrate dei dipendenti assunti dalla cessionaria, il che dimostra l'insussistenza della distrazione e l'utilizzazione del contratto di affitto di azienda per risanare l'impresa, anche alla luce del fatto che le rimanenze di magazzino, valutate per oltre 1.400.000,00 euro, non erano state cedute, e che li Fattori aveva messo a disposizione beni personali per il risanamento dell'impresa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che - come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, che, trattandosi sostanzialmente di doppia conforme, costituiscono un unico impianto argomentativo - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita tra i soci [OSCURATO:PERSONA], all'80% ed [OSCURATO:PERSONA], al 20%, avente ad oggetto sociale la produzione di abbigliamento ed accessori, era stata amministrata dallo stesso Fattori sino al 29/12/2008 e, quindi, da [OSCURATO:PERSONA], sino al fallimento, dichiarato in data 23/01/2009; la società, in ogni caso, aveva cessato la propria attività nell'aprile 2008 e successivamente aveva trasferito la sede sociale in Serbia; in data 10/03/2008 aera stato stipulato un affitto di ramo di azienda con la [OSCURATO:SOCIETA]. Tale operazione era apparsa anomala in relazione alla durata di sei anni della locazione, per un canone annuo di soli 10.000,0 euro, modesto in rapporto all'utile di bilancio risultante al 31/12/2006; altra anomalia era rappresentata dal valore di stima delle immobilizzazioni, indicato nel contratto di locazione pari ad euro 53.000,00, benché fossero state iscritte a bilancio per euro 473.000,00; inoltre, il pagamento del canone per i primi quattro anni non era stato versato, ma era stato oggetto di una compensazione con crediti vantati dalla Wam s.r.I., non documentati; era stato anche concluso un contratto di locazione tra la [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile, e la Wam s.rI., per cui, in caso di scioglimento anticipato del contratto di fitto di azienda, ai sensi dell'art.79 legge fallimentare, la procedura non sarebbe rientrata nel possesso dell'immobile; era stato pattuito che l'affittuario avrebbe potuto acquistare i macchinari ricompresi nella locazione, detraendo dal prezzo il corrispettivo già pagato a tiolo di locazione, benché tale clausola avrebbe impedito al locatore di alienare i beni a terzi per l'intera vigenza del contratto, qualora la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse deciso di non acquistarli; tutte le passività erano rimaste in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per l'importo di circa quattro milioni di euro; in ogni caso, il canone di locazione non era mai stato versato e l'operazione era stata posta in essere a ridosso del trasferimento in Serbia della sede sociale. A ciò va aggiunto che la [OSCURATO:SOCIETA]. era una società inattiva da tempo, di cui era titolare la Campaci, e, nell'occasione del contratto di fitto di azienda, era stata ceduta gratuitamente a [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; questi ne era divenuto amministratore, benché del tutto privo di esperienza imprenditoriale, ed aveva riassunto parte significativa delle maestranze della fallita, senza apportare alcuna modifica rispetto alla precedente gestione. Il curatore fallimentare, inoltre, aveva rappresentato che presso la [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati recuperati modesti beni per un valore di soli 32.000,00 euro, venduti per soli 4.000,00 euro, senza che vi fosse alcuna certezza dell'identità tra i beni rinvenuti e quelli oggetto del contratto di fitto, in quanto nell'elenco dei macchinari allegati al contratto non ne erano riportati i numeri di matricola. Rispetto a tale impianto probatorio l'operazione di fitto di azienda è stata ritenuta — con motivazione assolutamente logica e chiaramente dimostrativa degli snodi ricostruttivo-critici seguiti - di tipo depauperativo, in quanto spregiudicatamente tesa a privare la società fallita dei suoi beni strumentali, senza alcun reale corrispettivo, essendo la società medesima, per giunta, rimasta onerata di tutti i debiti, oltre che nell'impossibilità di continuare l'attività produttiva. 2. In tal senso le doglianze contenute in entrambi i ricorsi, circa la natura dell'operazione, appaiono evidentemente volti ad una diversa ricostruzione della vicenda, alla luce di una rilettura del materiale probatorio, con evidente inammissibilità dei motivi stessi. 5 „1" Inoltre, va aggiunto che il ruolo della Campaci risulta chiaramente evidenziato dal primo giudice, con motivazione richiamata dalla sentenza impugnata, quale soggetto extraneus, già titolare della Wam, s.r.I., poi ceduta alla testa di legno [OSCURATO:PERSONA], a sua volta già dipendete della fallita, come factotum e, quindi, senza alcuna specifica competenza imprenditoriale. All'evidenza, quindi, la Campaci si era prestata, con a sua condotta, a rendere possibile la realizzazione della cessione, di natura distrattiva, del ramo di azienda. Venendo al motivo concernente il trattamento sanzionatorio della Campaci, va osservato come il primo giudice non avesse affatto escluso la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, espressamente applicata alla ricorrente; alla stessa, in ragione della sua incensuratezza, il primo giudice aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rilevando anche il ruolo più defilato che la stessa aveva rivestito nella vicenda. Evidentemente tale argomentazione è stata confusa dalla difesa con il riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione, palesemente non ravvisata nel caso in esame, in cui viene evidenziato un apporto di minor peso specifico da parte dell'imputata, che è concetto ben diverso da una partecipazione pressoché irrilevante. Il motivo di ricorso, quindi, appare del tutto fuori fuoco e privo di confronto con la motivazione della Corte di merito che, sulla base della decisività della condotta dell'imputata, della sussistenza della indicata aggravante e dell'assenza di resipiscenza ha valutato la impossibilità di effettuare una prognosi positiva, denegando il richiesto beneficio. 3. Fondato risulta invece, il primo motivo di ricorso del Fattori, concernente l'intervenuta prescrizione della fattispecie di bancarotta preferenziale in favore di [OSCURATO:PERSONA], ascritta solo al detto imputato: considerato che il fallimento è stato dichiarato in data 23/01/2009, pur tenendo conto della sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, che determina un aumento di pena pari alla metà, la prescrizione della detta fattispecie risulta maturata in data 23/04/2019, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di bancarotta preferenziale, perché lo stesso è estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; nel resto, il ricorso del Fattori va dichiarato inammissibile, per le predette ragioni.Parimenti inammissibile, come detto, risulta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza rinvio, limitatamente al reato di bancarotta preferenziale, perché lo stesso è estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Fattori. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al p