CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 02739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2021 (dep. il 21 gennaio 2021) il G.u.p. del Tribunale di Roma ha applicato a Nicola SMALDINO, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta; il G.u.p. ha altresì dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque nonché inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre.2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, denunciando - ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e richiamando gli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. nonché gli artt. 37, 132 e 133 cod. pen. e 216, ultimo comma, legge fall. - la violazione di legge e il vizio di motivazione, a cagione della determinazione - in difetto di motivazione - della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'imputato ha dedotto che il G.u.p. si sarebbe limitato a parametrare la durata delle sanzioni accessorie fallimentari a quella della pena principale, così non rendendo alcuna motivazione sul punto, in contrasto con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e in violazione del disposto dell'art. 125 cod. proc. pen. Si rileva, anzitutto, che «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie», quali quelle previste dall'art. 216, ultimo comma, legge. fall., «che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Shtogaj, Rv. 281858 - 01). Ciò posto, deve osservarsi che: - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui prevedeva che la condanna per uno dei fatti previsti nello stesso articolo importasse l'irrogazione dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata fissa di dieci anni e non anche fino a dieci anni (cfr. Corte cost., n. 222 del 05/12/2018), le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il giudice deve procedere alla determinazione in concreto della durata delle pene accessorie in parola in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286); - «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; conf. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271243 - 01; cfr. pure, con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020 - dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01). Nel caso in esame il G.u.p., nel fissare in anni tre la durata delle dette sanzioni accessorie, le ha determinate in misura inferiore alla media edittale; e - anche se ha esposto che tale durata è pari a quella della pena principale - ne ha affermato la congruità, in tal modo richiamando il criterio di adeguatezza della pena nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 29968/2019; Sez. 2, n. 36104/2017, cit.) e, dunque, dando conto di aver esercitato la discrezionalità ad esso riservata in conformità con il dictum della Corte costituzionale e della pronuncia delle Sezioni Unite sopra ricordate. Con tale profilo il ricorso non si confronta, avendo assunto che la sentenza impugnata abbia soltanto parametrato la durata delle sanzioni alla pena principale, risultando dunque generico (cfr. Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552 - 01). 2. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ezzullo 21" CAlk Corte Suprema di Cassaziceit) Sez. V" Perde