CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34246/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnat o il Tribunale d el Riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminaridi Palermo aveva disposto la misura cautelare personale della cust od ia cautelare in carcere a carico del [OSCURATO:PERSONA] per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-biscod. pe n . , quale partecipe del l’associazione mafiosa C osa [OSCURATO:PERSONA] (e, segnatamente, per aver fatto parte, secondo il capo 2 dell’imputazione provvisoria, della famiglia mafiosa di Cinisi ed aver partecipato, tra l’altro, a riunioni aventi ad oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione delle attività criminali, pianificato, coordinato ed attuato la diffusione di sistemi informatici e telematici per l’esercizio del gioco d’azzardo illegale, controllato e pianificato la commissione dei reati contro il patrimonio, esercitato pressioni e organizzato pestaggi per regolamentare questioni economiche e non tra i privati, eseguito gli ordini e le direttive ricevute e le rispettive incombenze, a partire almeno dal mese di marzo dell’anno 2022). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A fondamento dell’articolata censura è stato posto in rilievo che l’ordinanza impugnata, nell’assumere che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasta nell’alveo della contiguità alla consorteria mafiosa, avrebbe omesso di considerare una serie di elementi, come la caratura criminale dei soggetti con i quali aveva interagito nel corso di incontri strategici per l’organizzazione dell’attività di scommesse clandestine, incontri nei quali si era parlato di argomenti riservati concernenti anche altri personaggi mafiosi edi ulteriori attività illecite. In concreto, dunque, secondo il ricorrente, il contributo fornito alla consorteria dall’indagato si sarebbe sostanziato,quanto meno, nella preparazione della “joint venture” tra i Barone e le famiglie di Carini e Cinisi per la diffusione commerciale dei siti illegali attraverso e nell’interesse delle relative articolazioni territoriali di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la decisione del Tribunale del Riesame avrebbe errato nel ritenere che il silenzio dell’indagato alle riunioni fosseespressione dell’assenza di un suo contributo concreto, essendo in realtà correlato al ruolo gregario rispetto ai “capi” (ossia il [OSCURATO:PERSONA] e il Ferrigno) che avevano partecipato alle stesse. Inoltre, sarebbe stato assolutamente irragionevole assumere la partecipazione di un extraneusa ben quattro incontri decisivi per lo sviluppo delle attività dell’associazione, con la partecipazione di capi famiglia come il [OSCURATO:PERSONA] e il Ferrigno. Né, peraltro, stante la piena consapevolezza, come attestato nelle conversazioni captate tra il Romano e il [OSCURATO:PERSONA], dell’articolazione della famiglia di Cinisi, e la fiducia di questa costituita nel consentire al [OSCURATO:PERSONA] di partecipare a riunioni tanto riservate, si potrebbe assumere la non stabilità del vincolo associativo per il solo fatto che gli indizi riguardavano un periodo di solo un mese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ilricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Occorre premettere che, effettivamente, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta dipartecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del8/1/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263935). Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite nella fondamentale sentenza “Mannino” (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670), ladimensione della condotta partecipativa mafiosa deve essere declinata in chiave dinamico- funzionale e non come statica forma di appartenenza, di talchéla rilevanza penale di una determinata condotta si evidenzia solo quando l'autore "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rimangono fuori, quindi, dall'alveo della norma incriminatrice atteggiamenti di mera fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione nei confronti di suoi partecipi e capi, sia pur quando essi si siano concretizzati in rapporti intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi e tuttavia tali rapporti non si risolvano in una vera e propria estrinsecazione della messa a disposizione per il sodalizio. 3. La decisione impugnata, nell’assumere l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] per il delitto contestato al capo 2) della rubrica, si è posta solo apparentemente nel solco dei superiori principi, non valutando una serie di elementi concreti, specificamente dedotti dal ricorrente. In particolare, non sono state chiarite le ragioni per le quali l’indagato avrebbe dovuto partecipare a ben quattro riunioni con soggetti di elevata caratura mafiosa se non per mettersi a disposizione degli stessi rispetto, almeno, alla programmata attività di organizzazione dei punti di scommesse illecite, con riferimento alla quale, del resto, ha direttamente interloquito non solo con il Romano, ma anche con il [OSCURATO:PERSONA], su aspetti concreti, come la tipologia dei locali da reperire. D’altra parte, l’ordinanza del Tribunale del Riesame ha trascurato di considerare che,nell’ambito degli incontri ai quali ha partecipato l’indagato, si è parlato di questioni riservate dell’associazione [OSCURATO:PERSONA], relative non solo al territorio di provenienza di Cinisi ma anche a quello di Carini e alle attività dei Barone, cui, peraltro, egli è stato presentato dal [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto di fiducia. In tale contesto, dunque, se è vero, quanto alla stabilità del vincolo associativo, che le intercettazioni che riguardano gli incontri cui ha partecipato l’indagato riguardano un periodo di un solo mese, tuttavia il livello degli stessi avrebbe potuto far ritenere, circostanza sulla quale l’ordinanza impugnata omette qualsivoglia considerazione, che la partecipazione alla cosca di Cinisi fosse più risalente, essendo inverosimile, in un contesto mafioso, la partecipazione di un extraneus o di un soggetto di recente affiliazione agli incontri con i vertici. Ha così trascurato di considerare che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione mafiosa, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anchebreve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato(Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 , Sermone, Rv. 282122 ). Né, d’altra parte, considerato il tipo di apporto che l’indagato, imprenditore, ha fornito al sodalizio, il Tribunale di Riesame ha vagliato di riqualificare, semmai, le relative imputazioni provvisorie in quelle di concorso esterno alla compagine associativa. 4.Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Palermo. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con ri