CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 14006/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CASTELLANETA avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA]- RENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze, che ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata nei confronti del dottor [OSCURATO:PERSONA], presi- dente del Collegio del Tribunale di Lucca, dinanzi al quale si stava celebrando il processo a suo carico. 1 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : A N T O N I O S A R A C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 d 7 8 e a 5 4 8 b 6 4 1 f 6 8 F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 2. In data 21/02/2025 è pervenuta una nota contenente la dichiarazione del difensore di rinuncia al ricorso, corredata da procura speciale a tal fine rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). Tale rinuncia, per produrre effetti, deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è pervenute tempestivamente ed è stata fatta dal difensore munito di procura speciale, con specifica indicazione dell’impugnazione cui essa si riferisce. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso e in quanto l’art. 616, cod.proc.pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.