CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33778/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Prato che ha riconosciuto HAMMUNI Youssef colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di giustizia, previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti oltre ogni ragionevole dubbio, evidenziando la insufficienza della trama argomentativa in relazione al compendio indiziario e alla irragionevolezza della riconosciuta finalità di spaccio. Con ulteriore articolazione assume vizio motivazionale in relazione alla confisca della somma in sequestro. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato la presenza di tutti gli indici sintomatici di una finalità di spaccio, quali la detenzione dello stupefacente nottetempo in una pubblica via; la detenzione di una non modesta somma di denaro e la rilevanza quantitativa dello stupefacente, incompatibile con consumo personale oltre che la condizione di clandestinità del prevenuto in territorio nazionale, tale da rendere del tutto ingiustificato, in assenza di plausibili spiegazioni da parte del ricorrente il possesso di una somma di denaro che, per consistenza, risultava incompatibile con le entrate reddituali del prevenuto, ovvero con lo svolgimento di attività remunerative lecite, tanto da imporsi la confisca ai sensi dell'art.240 bis cod.pen. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore