CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1216-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2713/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Com, [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania — Salerno che ha riformato la pronuncia della CTP di Salerno, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di maggior reddito per trasparenza in qualità dell'accertata soc. "[OSCURATO:SOCIETA]" di cui essa era socia al 21,75°,/o. Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica la contribuente spiegando tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni e, in particolare, la ritualità del contraddittorio fra società e soci. CONSIDERATO Preliminarmente occorre rilevare che il giudizio attiene alla ripresa di maggiore reddito da partecipazione a società in accomandita semplice e che il giudizio si è svolto fra l'Agenzia e la sola socia [OSCURATO:PERSONA], qui controricorrente. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società Ric. 2021 n. 01216 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010; n. 3789/2018). Nella fattispecie, i collegi di merito non hanno rilevato il litisconsorzio necessario, né sussistono i menzionati presupposti per la sua ricostruzione in questa sede. In conclusione, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, con la rirnessione delle parti avanti alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, giudice di Ric. 2021 n. 01216 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. PQM La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la remissione della causa alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio