CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39821/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha confermato la sussistenza della predetta aggravante con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla minaccia implicita ma sufficientemente chiara rivolta dagli imputati, presentatisi in tre in cantiere, con atteggiamento aggressivo e sostenendo di essere emissari di un gruppo camorristico locale); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6 sulla gravità della condotta tenuta dall'imputato, aggravata ex art.416 bis. 1 c.p., che ha impedito di riconoscergli le invocate attenuanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]