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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09134/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di mesi 10 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, diverse varietà dii sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in ordine alla finalità di uso personale. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla finalità di uso personale. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono basati su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso in disamina, per entrambi i ricorrenti, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dai seguenti elementi: dalla diversa tipologia di sostanze stupefacenti detenute (ossicodone, ecstasy, ketamina, MDMA, funghi allucinogeni oltre a marijuna e hashish), dai quantitativi significativi (26 grammi di hashish, 27 grammi di funghi e 11 pasticche di ecstasy) e dal rinvenimento nel locale ove si effettuavano tatuaggi, in cui lo stupefacente era custodito,anche di una valigia appartenente ai due imputati, di un bilancino per preparare le dosi e di ingenti somme di denaro.

Il giudice a quo ha ritenuto quindi in modo certo che il negozio di tatuaggi fosse adibito anche a luogo di scambio e cessione delle sostanze, essendo stato rinvenuto sul tavolo del locale un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso netto di 30 grammi.

Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di mesi 10 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, diverse varietà dii sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in ordine alla finalità di uso personale. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla finalità di uso personale. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono basati su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, per entrambi i ricorrenti, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dai seguenti elementi: dalla diversa tipologia di sostanze stupefacenti detenute (ossicodone, ecstasy, ketamina, MDMA, funghi allucinogeni oltre a marijuna e hashish), dai quantitativi significativi (26 grammi di hashish, 27 grammi di funghi e 11 pasticche di ecstasy) e dal rinvenimento nel locale ove si effettuavano tatuaggi, in cui lo stupefacente era custodito,anche di una valigia appartenente ai due imputati, di un bilancino per preparare le dosi e di ingenti somme di denaro. Il giudice a quo ha ritenuto quindi in modo certo che il negozio di tatuaggi fosse adibito anche a luogo di scambio e cessione delle sostanze, essendo stato rinvenuto sul tavolo del locale un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso netto di 30 grammi. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deci
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