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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 10859/2023

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15987-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, Oggetto R.G.N.15987/2021 Cron.

Rep.

Ud.09/02/2023 PU presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 88 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentata e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 875/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/12/2020 R.G.N. 1220/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 875 del 2020, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ed INPS, avverso la sentenza di primo grado che, dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo a sei cartelle relative a crediti tributari, ha per il resto rigettato la domanda del Regazzini tesa ad impugnare l'estratto di ruolo indicante l'esistenza di diverse cartelle di pagamento in ragione dell'affermata mancata notifica delle stesse.

Ad avviso della Corte d'appello, per quanto qui rileva, ha affermato l’inammissibilità dell’appello peri capi relativi alla irregolarità della notifica, in quanto integranti ipotesi di opposizione agli atti esecutivi impugnabili solo con ricorso per cassazione.

Inoltre, la Corte, rilevata la ritualità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate, rappresentata da avvocati del libero foro, ha ritenuto per gli altri aspetti l'impugnazione infondata,in ragione della corretta individuazione nelle istanze di rateizzazione degli atti di riconoscimento del debito e perché la contestazione della conformità all'originale delle riproduzioni informatiche prodotte per provare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e della cartella era del tutto generica, cioè non chiara, circostanziata ed esplicita, e come tale inidonea ad inficiare l'idoneità probatoria dei documenti prodotti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretare l'art. 2712 c.c. (Cass.n. 17526 del 2016; Cass. n. 24613 del 2019); inoltre, era pure del tutto generico il motivo relativo alla notifica a mezzo pec degli altri avvisi di addebito INPS e delle cartelle portanti i credi ti della Cassa.

Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi, successivamente illustrati da memoria.

Resistono con controricorso INPS, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

La causa, chiamata alla adunanza camerale non partecipata del 27 ottobre 2022, in considerazione degli effetti derivanti dalla pubblicazione della sentenza delle SS.UU. n. 26283 del 2022, è stata rimessa alla pubblica udienza.

Le parti hanno depositato memoria.Il P.G. ha depositato conclusioni scritte ai se nsi dell’art. 23, comma 8 bis, decreto-legge n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha proposto vari motivi, nove, con i quali ha inteso denunciare la nullità della sentenza impugnata,ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 ), in ragione della violazione e falsa applicazione degli artt.112, 214, 215 e 216 c.p.c. in relazione al disconoscimento delle scritturazioni poste sui referti di notifica prodotti in copia dagli Enti ed al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti; nonché anche dell’art. 2702 c.c., quanto all’affermato tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica effettuati alla prima udienza successiva alla loro produzione; sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), la nullità della sentenza per aver ritenuto irrilevante l’eccezione di inesistenza della notifica degli atti presupposti, anche per non aver ritenuto necessaria la consegna dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

Ancora, ha denunciato la nullità della sentenza quanto alla inesistenza delle notifiche effettuate via pec ad [OSCURATO:PERSONA] senza che il relativo indirizzo risultasse da pubblici registri; e dunque in violazione della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis; con ulteriori motivi, ha denunciato nel merito la violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento della prescrizione dei crediti contributivi contenuti nell’estratto di ruolo, essendo stati ravvisati atti interruttivi della prescrizione nelle domande di rateizzazione presentate.

E’ necessario osservare, prima di procedere alla disamina dei singoli motivi, che la causa è stata chiamata all’udienza pubblica in ragione della portata nomofilattica che assume la decisione alla luce dell’intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione e su tale aspetto è stata sollecitata la discussione tra le parti.

L’intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell’ordinamento dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

Emerge dallo storico di lite, ed è incontestato tra le parti, che il ricorrente principale ha proposto ricorso al Tribunale di Milano “ impugnando l’estratto di ruolo” di cui era venuto a conoscenza perché recatosi spontaneamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; oggetto della domanda è stato l’accertamento della prescrizione e della decadenza, sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo.

Sulla questione della ammissibilità di una azione di tale contenuto, questa Sezione ha, prima dell’intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice.

In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella.

Il ricorrente, originario e principale in cassazione, non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite, né in seno al ricorso, né comunque prima dell’inizio della discussione dell’udienza pubblica, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione.

E’ evidente che tale conclusione, a cui deve giungersi per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell’azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto.

Va infatti osservato che Cass.

SSUU.

N.26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).

In definitiva, il ricorso è inammissibile perché l’azione fatta valere non è ammessa dall’ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire.

La novità della citata decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensatele spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15987-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, Oggetto R.G.N.15987/2021 Cron. Rep. Ud.09/02/2023 PU presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 88 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentata e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 875/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/12/2020 R.G.N. 1220/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 875 del 2020, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ed INPS, avverso la sentenza di primo grado che, dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo a sei cartelle relative a crediti tributari, ha per il resto rigettato la domanda del Regazzini tesa ad impugnare l'estratto di ruolo indicante l'esistenza di diverse cartelle di pagamento in ragione dell'affermata mancata notifica delle stesse. Ad avviso della Corte d'appello, per quanto qui rileva, ha affermato l’inammissibilità dell’appello peri capi relativi alla irregolarità della notifica, in quanto integranti ipotesi di opposizione agli atti esecutivi impugnabili solo con ricorso per cassazione. Inoltre, la Corte, rilevata la ritualità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate, rappresentata da avvocati del libero foro, ha ritenuto per gli altri aspetti l'impugnazione infondata,in ragione della corretta individuazione nelle istanze di rateizzazione degli atti di riconoscimento del debito e perché la contestazione della conformità all'originale delle riproduzioni informatiche prodotte per provare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e della cartella era del tutto generica, cioè non chiara, circostanziata ed esplicita, e come tale inidonea ad inficiare l'idoneità probatoria dei documenti prodotti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretare l'art. 2712 c.c. (Cass.n. 17526 del 2016; Cass. n. 24613 del 2019); inoltre, era pure del tutto generico il motivo relativo alla notifica a mezzo pec degli altri avvisi di addebito INPS e delle cartelle portanti i credi ti della Cassa. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi, successivamente illustrati da memoria. Resistono con controricorso INPS, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. La causa, chiamata alla adunanza camerale non partecipata del 27 ottobre 2022, in considerazione degli effetti derivanti dalla pubblicazione della sentenza delle SS.UU. n. 26283 del 2022, è stata rimessa alla pubblica udienza. Le parti hanno depositato memoria.Il P.G. ha depositato conclusioni scritte ai se nsi dell’art. 23, comma 8 bis, decreto-legge n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha proposto vari motivi, nove, con i quali ha inteso denunciare la nullità della sentenza impugnata,ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 ), in ragione della violazione e falsa applicazione degli artt.112, 214, 215 e 216 c.p.c. in relazione al disconoscimento delle scritturazioni poste sui referti di notifica prodotti in copia dagli Enti ed al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti; nonché anche dell’art. 2702 c.c., quanto all’affermato tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica effettuati alla prima udienza successiva alla loro produzione; sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4), la nullità della sentenza per aver ritenuto irrilevante l’eccezione di inesistenza della notifica degli atti presupposti, anche per non aver ritenuto necessaria la consegna dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Ancora, ha denunciato la nullità della sentenza quanto alla inesistenza delle notifiche effettuate via pec ad [OSCURATO:PERSONA] senza che il relativo indirizzo risultasse da pubblici registri; e dunque in violazione della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis; con ulteriori motivi, ha denunciato nel merito la violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento della prescrizione dei crediti contributivi contenuti nell’estratto di ruolo, essendo stati ravvisati atti interruttivi della prescrizione nelle domande di rateizzazione presentate. E’ necessario osservare, prima di procedere alla disamina dei singoli motivi, che la causa è stata chiamata all’udienza pubblica in ragione della portata nomofilattica che assume la decisione alla luce dell’intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione e su tale aspetto è stata sollecitata la discussione tra le parti. L’intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell’ordinamento dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Emerge dallo storico di lite, ed è incontestato tra le parti, che il ricorrente principale ha proposto ricorso al Tribunale di Milano “ impugnando l’estratto di ruolo” di cui era venuto a conoscenza perché recatosi spontaneamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; oggetto della domanda è stato l’accertamento della prescrizione e della decadenza, sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo. Sulla questione della ammissibilità di una azione di tale contenuto, questa Sezione ha, prima dell’intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella. Il ricorrente, originario e principale in cassazione, non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite, né in seno al ricorso, né comunque prima dell’inizio della discussione dell’udienza pubblica, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione. E’ evidente che tale conclusione, a cui deve giungersi per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell’azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto. Va infatti osservato che Cass. SSUU. N.26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). In definitiva, il ricorso è inammissibile perché l’azione fatta valere non è ammessa dall’ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire. La novità della citata decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensatele spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di cont
Sentenza Cassazione n. 10859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris