CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, via Nizza n. 45, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende- ricorrenti principali -nei confronti diGiulio [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati agliindicati indirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che li rappresentano e difendono- ricorrenti incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., Emilio OLIVIERO, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,elettivamente domiciliati all’indicato indirizzo PEC dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difendeNumero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026- controricorrenti principali e incidentali -avverso la sentenza n. 358/2025 della Corte d’appello diVenezia, depositata il 3.3.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Verona, su istanza del curatore delfallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., accertò l’esistenza di una societàirregolare costituitasi di fatto tra la società fallita e GiulioDamian, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e NP.E GroupS.r.l. e ne dichiarò il fallimento in estensione, ai sensi dell’art.147, comma 5, legge fall., insieme a quello di tutti i sociillimitatamente responsabili.Contro la sentenza del tribunale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, [OSCURATO:PERSONA] e ComiS.r.l., dall’altro, presentarono due distinti reclami, che, riuniti inun unico processo, vennero respinti dalla Corte d’appello diVenezia.La sentenza della corte territoriale è stata impugnatadapprima da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., conricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Altro tempestivo ricorso è stato poi presentato da [OSCURATO:SOCIETA]., articolato in due motivi e riunito alprecedente come ricorso incidentale.Il fallimento della società di fatto e dei soci si è difeso condue distinti controricorsi.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte perla dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorsoNumero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026incidentale (senza prendere posizione su quello principale) e ilcontroricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato:«violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6 e 15 legge fall.e 161 e 162 legge fall., nonché degli artt. 7, comma 2, 39, 40,44, 284-292 c.c.i.i. – in ragione della ritenuta inammissibilitàdella domanda concordataria da parte del singolo socio a frontedella istanza ex art. 147 legge fall. con conseguente omessariunione dei procedimenti di concordato al procedimentoprefallimentare e omessa rilevazione di causa di preclusionedecisoria della istanza di fallimento in presenza di domanda diconcordato preventivo – nullità della sentenza – omessa ecomunque contraddittoria motivazione sul punto (art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.)».Per comprendere il contenuto della censura, occorreriferire che, all’udienza fissata sull’istanza del curatore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’estensione del fallimento alla società di fattoe agli altri soci della stessa, [OSCURATO:SOCIETA]presentarono istanza di concessione di un termine per prepararee depositare una domanda di accesso a uno strumentoalternativo di regolazione della crisi e dell’insolvenza.I ricorrenti sostengono che, in tal modo, il tribunale,prima, e la corte d’appello, poi, avrebbero violato il principio –valevole già sotto il regime della legge fallimentare e oraconsacrato nell’art. 7 c.c.i.i. – secondo cui il giudice, in caso dicontemporanea pendenza di più domande, deve esaminare invia prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza construmenti diversi dal fallimento (o, ratione temporis, dallaliquidazione giudiziale).Numero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/20261.1. Il motivo è inammissibile, perché – in disparte ilprofilo della promiscua denuncia di vizi di natura diversa, qualisono la violazione di norme di diritto e la motivazione assente,profilo che affligge anche i motivi successivi – non si confrontacon la ratio decidendi che sorregge, sul punto, la sentenzaimpugnata.Nella decisione della corte d’appello non viene messo indiscussione il principio della prioritaria trattazione delladomanda volta a risolvere l’insolvenza con uno strumentoalternativo al fallimento. Men che meno il giudice d’appello (cosìcome il tribunale) ha inteso negare ai soci di società di persone,che siano anch’essi imprenditori commerciali, il diritto dipresentare una propria domanda di concordato preventivo.I giudici del merito hanno soltanto rilevato che ladomanda presentata per se stesso dal singolo socio, nonessendo volta a regolare l’insolvenza della società di fatto, nonpuò impedire la decisione sull’istanza di fallimento propostacontro quest’ultima, che riguarda un diverso soggetto e undiverso imprenditore, anche se è destinata a estendere i suoieffetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (aprescindere dal fatto che essi siano o meno a loro voltaimprenditori commerciali). In sostanza, il tema dell’ordine didecisione di una pluralità di domande (istanza di fallimento edomanda di accesso a uno strumento alternativo) può porsisoltanto quando tra quelle domande vi è identità di oggetto,ovverosia quando esse sono volte a regolare la medesimainsolvenza del medesimo debitore.Numero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026In tal senso, il ragionamento posto a base della sentenzaimpugnata è ineccepibile e non è fatto oggetto di specifica epertinente censura nel ricorso principale.Altrettanto irrilevanti sono, nella illustrazione del motivo,i riferimenti alla disciplina dei gruppi di imprese, che non è stataapplicata nel caso di specie, né aveva ragione di esserlo.2. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia «nullitàdella sentenza impugnata – violazione e falsa applicazione degliartt. 112 c.c. [sic] nonché artt. 40 e 44 c.c.i.i. e artt. 161 e 162legge fall. nonché art. 7, comma 2, c.c.i.i. – omessa pronunciain ordine alla ritenuta tardività del deposito della domandaconcordataria con violazione dell’art. 40 e 44 c.c.i.i. nonchéillogica e contraddittoria motivazione in ordine alle motivazionidei decreti di inammissibilità delle domande concordatarierispetto alle motivazioni della sentenza di apertura dellaliquidazione giudiziale e conseguente omessa riunione deiprocedimenti di concordato al procedimento prefallimentare eomessa rilevazione di causa di preclusione decisoria dellaistanza di fallimento in presenza di domanda di concordatopreventivo – nullità della sentenza – mancanza e comunquecontraddittorietà della motivazione (art. 360, comma 1, n. 3 en. 5, c.p.c.)».Con questo motivo i ricorrenti principali si confrontano conuna statuizione che attribuiscono al Tribunale di Verona, il qualeavrebbe dichiarato tardivi i ricorsi che [OSCURATO:SOCIETA]. e NP.E GroupS.r.l. avevano presentato per la concessione del termine ex art.44 c.c.i.i. Statuizione che, si assume nel ricorso, la corted’appello avrebbe ritenuto di «avallare».Numero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/20262.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché nellasentenza qui impugnata non vi è alcun riferimento allaeventuale tardività dei ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA]Questi, infatti, come si è appena rilevato trattando del primomotivo, non sono stati dichiarati inammissibili, ma soltantoinidonei a inibire la pronuncia di fallimento di un diversosoggetto. Si tratta di autonoma e sufficiente ratio decidendi, chenon aveva alcuna necessità di essere rinforzata da un eventualerilievo di tardività. In ogni caso, tale rilievo non compare nellasentenza della corte territoriale.3. Il terzo motivo di ricorso principale censura «violazionee falsa applicazione degli artt. 2247, 2267, comma 1, 2270 e2697 c.c., nonché degli artt. 1 e 147 legge fall., nella parte incui la corte d’appello ha ritenuto sussistente la supersocietà difatto senza, considerare che le circostanze a tal fine utilizzatesono inconferenti con i requisiti previsti dall’art. 2247 c.c. e inogni caso in forza della illegittimità dell’accertamento fondatosulle contestazioni mosse in sede tributaria e in sede penale aisingoli – erronea sussunzione della fattispecie concreta in quellaastratta anche ai fini della pronuncia di liquidazione giudiziale –omesso esame di fatti decisivi – mancanza nonché apparenza ecomunque illogicità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 3e n. 5, c.p.c.)».Con questo motivo i ricorrenti principali contestanol’accertamento della sussistenza della società di fatto.3.1. Il motivo è inammissibile, perché, ad onta deltentativo di proporlo nei termini di una denuncia di violazione dinorme di diritto (oltre che, per la già stigmatizzata promiscuità,qui ulteriormente accentuata, come denuncia dei vizi di omessoNumero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026esame di fatti decisivi e di carenza di motivazione), si tratta aben vedere di una critica all’accertamento del fatto, checompete al giudice del merito e non è di per sé sindacabile insede di legittimità.La corte d’appello ha esaminato i fatti alla luce delladichiarata «necessità di ricercare una prova rigorosadell’esistenza della s.s.d.f. che si caratterizza per il patrimonioe l’attività comune, nonché l’effettiva partecipazione ai profitti ealle perdite dei soggetti interessati e per il vincolo dicollaborazione tra i predetti, con quote che si presumono ugualiai sensi degli artt. 2253 e 2263 c.c.». In tal modo la corteveneziana si è posta in linea con la giurisprudenza di legittimitàcitata in sentenza (Cass. nn. 4784/23, 7903/20, 4712/21,12120/2016, 10507/2016; 1095/2016).I ricorrenti non mettono in discussione il principio di dirittoapplicato dal giudice del merito e, in particolare, la possibilitàche una o più società di capitali, anche insieme a personefisiche, costituiscano tra di loro una società di fatto per svolgerela medesima attività commerciale svolta singolarmente o unadiversa e aggiuntiva attività commerciale. Sostengono, invece,che l’accertamento del tribunale, prima, e della corte d’appello,poi, sarebbe frutto di un mero «appiattimento» sulle tesisostenute dalla curatela fallimentare e sulle risultanze, nonancora irrevocabili, del processo penale a carico di EmilioOliviero e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, secondo i ricorrenti, talirisultanze deporrebbero piuttosto nel senso della costituzione diuna holding tra le sole persone fisiche coinvolte, la cui eventualedichiarazione di fallimento avrebbe richiesto un autonomoprocedimento e non l’estensione del già dichiarato fallimento diNuova [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026La prima è evidentemente una critica del tutto generica,alla quale la corte territoriale ha replicato che dalla condannapenale di primo grado sono stati tratti alcuni elementi di fattoche non erano specificamente contestati e che sono statiutilizzati nell’ambito di un autonomo apprezzamento dell’interomateriale istruttorio ai fini civilistici dell’accertamentodell’esistenza della società di fatto. È appena il caso diaggiungere, perché si tratta di aspetto che non è messo indiscussione nel ricorso principale, che gli atti del processopenale, introdotti nel procedimento prefallimentare e cosìsottoposti all’esame anche delle parti che a quel processo nonhanno partecipato costituiscono legittime prove atipicheliberamente apprezzabili dal giudice del merito.Quanto poi alla proposta ricostruzione alternativa dellafattispecie in termini di holding delle persone fisiche invece chedi società di fatto con la partecipazione delle società di capitali,non si esce comunque dal perimetro del diverso apprezzamentodei fatti. In tal senso, si deve osservare che «l’abuso dellasocietà da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, cheavendone il controllo la gestiscono nell’interesse proprio,benché costituisca in astratto un indizio contrario all’esistenzadella cd. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, allaindividuazione di una holding di fatto, non esclude in concreto,di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tradette persone e la società abusata, ogni qualvolta all’inizialeaffectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica oevoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l’esercizio di un abuso sulla società medesima,societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originariNumero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026partecipi di un rapporto societario di fatto con la societàabusata, era in condizione di farlo (cfr. artt. 2497-sexies e 2359c.c.)» (Cass. n. 204/2024, ripresa e citata da Cass. n.7105/2025). Del resto, all’esercizio in comune dell’attivitàeconomica, con l’utilizzo di un fondo comune e nell’interessecomune, non corrisponde necessariamente una partecipazioneai profitti e alle perdite paritaria, potendo questa essere anchediversificata tra i soci (Cass. n. 11604/2025 e altri precedentiivi citati).4. Il quarto motivo di ricorso principale prospetta«violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6, 15 e 147legge fall. nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutosussistente il requisito dell’insolvenza erroneamente ritenendodi fondare la relativa valutazione in relazione a Nuova PetroliS.r.l. già dichiarata fallita anziché alla supersocietà di fatto –erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astrattaanche ai fini della pronuncia di liquidazione giudiziale – omessoesame di fatti decisivi – mancanza nonché apparenza ecomunque illogicità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 3e n. 5, c.p.c.)».Il motivo è volto a contestare il presupposto oggettivo perla dichiarazione di fallimento della società di fatto, sostenendo iricorrenti che i giudici del merito ne avrebbero erroneamenteaccertata la presenza quale diretta conseguenza dell’insolvenzadi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.4.1. Anche questo motivo è inammissibile perché censura,nella sostanza, l’accertamento del fatto.La corte d’appello si è ben guardata dall’affermare, indiritto, che non sia necessario un autonomo accertamento dellaNumero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026insolvenza della società di fatto, come accade, invece, nel casoin cui il fallimento di una società sia esteso in un secondomomento ad un socio illimitatamente responsabile. Infatti, lasocietà è un soggetto diverso dal socio già fallito, motivo per cuinei suoi confronti deve essere effettuato un nuovo e distintoaccertamento dell’insolvenza (Cass. n. 482/2026, che cita a suavolta Cass. nn. 6030/2021; 10507/2016). Ciò è tenuto benpresente nella motivazione della sentenza impugnata, ove,citando altro arresto di questa Corte (Cass. n. 35942/2023), siscrive che «l’indagine del giudice dev’essere indirizzataall’accertamento sia dell’esistenza di una società occulta (o difatto) cui sia riferibile l’attività dell’imprenditore già dichiaratofallito, sia della sua insolvenza, posto che all’insolvenza del sociogià dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l’insolvenzadella supersocietà di fatto».Ciò non toglie, tuttavia, che i debiti contratti nell’eserciziodell’attività comune siano formalmente intestati ai soci, proprioperché si tratta di società di fatto e occulta. Il che non impediscel’imputazione di quei debiti alla società al fine dell’accertamentodella sua insolvenza. E in tal modo ha ragionato la corteterritoriale, laddove ha imputato alla società di fatto i debiti diNuova [OSCURATO:SOCIETA]., quale interlocutore apparente «nei rapporticon i terzi», ma che ha agito nello svolgimento dell’attivitàcomune.Quanto poi alla constatazione che non vi erano nelpatrimonio della società di fatto beni con i quali potessero esseresoddisfatti i creditori sociali, essa non viene contestata dairicorrenti, se non nel senso di rilevarne un’asseritacontraddizione con la stessa affermazione dell’esistenza dellasocietà di fatto. Ma è evidente che cosa ben diversa èNumero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026l’accertamento dell’esistenza di un «patrimonio comune», cheben può essere un patrimonio intestato ai soci e da loro messoin comune per la gestione dell’impresa sociale, rispettoall’accertamento dell’esistenza di «patrimonio proprio» dellasocietà, ovverosia di beni ulteriori (rispetto a quelli dei soci) suiquali i creditori possano soddisfare le loro ragioni.5. Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia«violazione e falsa applicazione degli artt. 2297 e 2266 c.c. e147 legge fall. con riferimento ai principi in tema di sussistenzadi super società di fatto e di insolvenza della stessa, conconseguente estensione del fallimento (liquidazione giudiziale),ai pretesi componenti della compagine in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.».Il motivo apparentemente cumula i temi trattati con ilterzo e il quarto motivo del ricorso principale, ma poi lasuccessiva illustrazione si concentra esclusivamente sullanegazione del presupposto oggettivo dell’insolvenza dellasocietà.5.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata ecensura l’accertamento del fatto, oltretutto in termini apoditticie generici.Da un lato, i ricorrenti incidentali ripetono la medesimacritica già formulata nel ricorso principale, ovverosia che la corted’appello avrebbe desunto in modo automatico l’insolvenza dellasocietà di fatto da quella della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è già scrittosopra che non è così.Dall’altro lato, si contesta al giudice del reclamo di avereaccertato l’insolvenza con un criterio statico-patrimoniale, nonNumero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026tenendo conto che le società coinvolte erano tutte in attività e,quindi, avrebbero potuto affrontare la crisi con i flussi di cassarecuperabili dalla continuità aziendale.Con specifico riferimento a questo secondo aspetto, sideve osservare, in primo luogo, che la corte d’appello haaccertato, in fatto, che la prospettiva di continuità era «ormaisuperata». In secondo luogo, la difesa dei ricorrenti incidentaliè carente di specificità, non essendo indicato se e in che terminitale prospettiva di continuità fosse stata invece allegata nelgiudizio di merito quale concreta difesa opposta all’istanza difallimento.6. Il secondo motivo di ricorso incidentale è rubricato«violazione dell’art. 115 c.p.c. sul principio di noncontestazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –inapplicabilità del principio della mancata contestazione –inidoneità a fungere da allegazioni specifiche degli accertamentitributari e della sentenza penale non definitiva di condanna deisoli soci persone fisiche, in un processo che vede assenti le altresocietà coinvolte nella sdf».Il motivo è formulato sul presupposto che alla base delladecisione impugnata vi sia stata l’applicazione del principio dinon contestazione ed è quindi volto a negare che quel principiopotesse essere applicato nel presente processo.6.1. Il motivo è inammissibile, perché la corte d’appellonon ha fatto applicazione del principio di non contestazione dicui all’art. 115, comma 1, c.p.c., ovverosia di quel principio percui i fatti allegati e non contestati restano fuori dalla materia delcontendere in fatto (thema probandum) e, quindi, non hannobisogno di essere provati (ex multis, Cass. n. 16028/2023). LaNumero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026corte d’appello ha in verità utilizzato il materiale istruttoriodisponibile, consistente principalmente nelle produzioni deiverbali e degli atti del procedimento tributario e del processopenale, sia pure accreditandone la rilevanza probatoria anchesulla base della mancanza di specifiche contestazioni su alcunidei fatti materiali ivi risultanti. Ciò, dunque, nel pieno eserciziodel proprio potere di prudente apprezzamento, ai sensi dell’art.116 c.p.c., e non escludendo quei fatti dal thema probandum.A parte questo, non ha alcun fondamento la tesi, che pareprospettata nell’illustrazione del motivo, secondo cui quelmateriale istruttorio non sarebbe stato utilizzabile perché ilprocedimento tributario era stato svolto solo nei confronti diNuova [OSCURATO:SOCIETA]. e il processo penale solo nei confronti deidue soci persone fisiche. Come si è già accennato sopra, siffattidocumenti costituiscono prove atipiche che, con la produzionein giudizio, vengono sottoposte al contraddittorio e possonoessere liberamente apprezzate dal giudice (ex multis, Cass. nn.15296/2024; 5947/2023).Quanto all’affermazione della corte d’appello che alcunidegli elementi di fatto ivi risultanti non erano stati, «se non deltutto genericamente, contestati dai resistenti», si tratta, ancorauna volta, di una valutazione insindacabile in sede di legittimità.In ogni caso, tale valutazione non è certamente smentita conl’affermazione dei ricorrenti incidentali che quei fatti sarebberostati invece contestati, «censurando in blocco l’utilizzo deidocumenti e degli atti risultati dai procedimenti tributari in attonei riguardi della società fallita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e nelprocedimento penale per reati tributari a carico del [OSCURATO:PERSONA] edell’Oliverio». Infatti, contestare la rilevanza probatoria deidocumenti è cosa ben diversa dal contestare i fatti che tramiteNumero registro generale 7129/2025Numero sezionale 2125/2026Numero di raccolta generale 20850/2026Data pubblicazione 19/06/2026quei documenti si intendono provare. Nel primo caso si poneuna questione di diritto processuale che concerne l’utilizzabilitàdei documenti; nel secondo caso, si fa una affermazione sullaverità o sulla falsità dei fatti allegati dalla controparte nelprocesso; il che, di norma, si completa con l’allegazione di unaversione dei fatti alternativa.7. Dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi, le spese delgiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorsoincidentale;condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese dilite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in €10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i rispettiviricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.5.2026.Il Presidente