CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21208/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U/( visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i ricorsi proposti dalla comune difesa risultano generici e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato la mancanza di elementi per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo presente come Hamdi fosse soggetto già condannato a pena detentiva per delitto e che Ivan si fosse allontanato da alcuni giorni dall'abitazione ove era ristretto, valutazione complessivamente svolta in uno all'apprezzata pena individuata nel minimo edittale che esplicita il corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il