CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le aveva dichiarate colpevoli dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale per sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili. 2.Ricorrono per cassazione entrambe le imputate, tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi. 3.1.Col primo motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. In particolare, nel caso di specie non è integrato il reato di bancarotta documentale in quanto manca il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, non evincibile se solo si considera il circoscritto lasso dì tempo in cui l'imputata ha rivestito il ruolo di socia accomandataria. L'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva va colto nella consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una diversa destinazione rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti suscettibili di arrecare danno ai creditori. Diversamente, dalla documentazione acquisita non emergono elementi per attribuire alla ricorrente nel breve periodo - dal 12.3.2010 al 7.2.2011 - in cui ha ricoperto la carica di socio accomandatario un concorso morale e materiale nella produzione dell'evento dannoso e nella consumazione del reato contestato, potendosi a lei riferire al più una condotta negligente ed imprudente, avendo di fatto ella continuato ad essere unicamente socia senza gestire concretamente la società. Quanto all'elemento oggettivo della bancarotta distrattiva di merci per il valore complessivo di euro 133.400,00, esso è stato tratto sulla base di un documento indicato come rendiconto al 31.12.2010, privo di sottoscrizione e di data, comunque non idoneo a dimostrare la distrazione né che la essa sia avvenuto in danno dei creditori e a vantaggio dell'imputata che si dichiara invece non possidente. 3.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione di legge lamentando la erronea qualificazione del fatto, che andava ricondotto al più all'ipotesi della bancarotta semplice. 3.3.Coi terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata emessa in violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. 3.4.Col quarto motivo deduce l'erronea applicazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. lamentando l'eccessività della pena, determinata nella misura inflitta senza indicazione dell'iter logico-giuridico seguito. 4.11 ricorso proposto nell'interesse di Nifosi deduce quattro motivi. 4.1.Col primo motivo deduce la erronea applicazione di legge con riferimento ad entrambi ì reati ravvisati. Innanzitutto, si evidenzia che l'imputata, appartenendo al nucleo familiare impegnato nell'attività non ha apportato alcun contributo materiale e morale nella produzione dell'evento dannoso e nella consumazione del reato contestato; nel caso di specie è al più ravvisabile un comportamento negligente, non intenzionale della ricorrente. Peraltro, la sentenza impugnata è carente anche nell'individuazione degli elementi di fatto che deporrebbero per l'attribuzione alla Nifosi della qualifica di amministratrice di fatto, laddove ella era solo una componente del nucleo familiare operante nell'attività, quale madre di [OSCURATO:PERSONA] e mera socia accomandante. Quanto alla bancarotta distrattiva, i beni sottratti sono stati desunti da un rendiconto al 31.12.2010 che non può costituire prova documentale in quanto atto non sottoscritto né alla stregua di esso si può affermare che i beni che si assumono distratti siano stati effettivamente nella disponibilità della società né si capisce se le cifre indicate si riferiscano ai prezzo di costo o al valore di mercato. In ogni caso difetta l'elemento soggettivo ossia la volontà di sottrarre i beni. 4.2.Col secondo motivo deduce che la condotta ascritta a titolo di bancarotta fraudolenta documentale avrebbe dovuto essere riqualificata come bancarotta semplice. 4.3.Col terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il comportamento ampiamente collaborativo avuto dall'imputata col curatore. 4.4.Col quarto motivo lamenta che l'eccessività della pena, a fronte della tenuità del fatto e della scarsa pericolosità dell'imputata, non sia stata oggetto di adeguata giustificazione. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; i difensori delle imputate hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono, nei loro, complesso inammissibili per manifesta infondatezza. Non ricorrono i vizi della motivazione e le violazioni di legge denunciati. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dai ricorrenti - in termini analoghi in entrambi i ricorsi - benché prospettati come vítia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono, per altro verso, inammissibili - anche - ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. In altri termini i motivi sono indeducibili nella presente sede perché oltre che portati esclusivamente sulla valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà dei discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso quanto a qualificazione del fatto e a valutazione dell'elemento soggettivo, si fondano su censure costituenti mera reiterazione di quelle svolte in appello e qui pedissequamente riproposte senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata che ha già fornito risposte esaurienti rispetto ad esse. Essi verranno quindi trattati congiuntamente, salvo ad effettuare le specificazioni necessarie relative a ciascuna posizione. 1.1. Quanto al primo e al secondo motivo svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], va innanzitutto evidenziato che è pacifico che la sottrazione (o occultamento) delle scritture contabili, per la cu: sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisca una fattispecie autonoma (alternativa), in seno alla L. Fall., art. 216, comma 1, lett. b), rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi; e che la fattispecie ascritta nel caso di specie è quella della sottrazione delle scritture contabili che richiede lo "scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori", che si traduce nel profilo soggettivo del dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione del reato. Altrettando pacifico è che ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia sufficiente, invece, il dolo generico. Ciò posto, si osserva che nella sentenza impugnata sono stati riportati gli elementi da cui si è desunta la sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo dei reati ravvisati. Si è dato innanzitutto atto che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla madre [OSCURATO:PERSONA] con la quale gestiva e per stessa ammissione delle imputate al curatore - il punto vendita della società in accomandita semplice, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] occupandosi entrambe degli adempimenti contabili, dei rapporti con le banche e coi fornitori e di quant'altro concernente la vita aziendale - di cui la [OSCURATO:PERSONA] era soda accomandataria dal 12.3.2010 al 7.2.2011, subentrata alla sorella Barbara, a sua volta subentrata al padre, e la Nifosi la soda accomandante/amministratrice di fatto e, dal 8.2.2011, liquidatrice - non hanno consegnato le scritture contabili in un contesto in cui è stata accertata la distrazione, in epoca in cui era oramai prevedibile il fallimento, di pressoché tutti i cespiti aziendali della società, otre che un significativo passivo. La Corte di appello ha ritenuto accertato che le imputate, nelle rispettive qualità, abbiano concorso nella distrazione di merci riportate nell'inventario al 31 dicembre 2010 per un significativo valore, di cui non si aveva traccia dopo la dichiarazione di fallimento e della cui destinazione nessuno delle due imputate aveva fornito indicazioni; laddove le contestazioni difensive riproposte nella presente sede relativamente ai caratteri formali del documento hanno già ricevuto risposta esauriente nelle conformi pronunce di merito, avendo lo stesso tribunale - con ragionamento adeguato e logico ripreso dalla corte di merito - spiegato come quell'atto, contenente l'inventario delle rimanenze, fosse stato prodotto dalla stessa liquidatrice in sede fallimentare unitamente agli altri, pochi, documenti prodotti; a fronte di tale circostanza è stata quindi ritenuto del tutto generico l'assunto che sulla base di tale documento non potesse essere desunta l'esistenza dei beni per il solo fatto che esso non risultasse sottoscritto; né d'altronde nella presente sede si è obbiettato alcunché di specifico al riguardo. Rimane dunque da precisare che a fronte di tale ricostruzione a nulla valgono le critiche sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo dal momento che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805 - 01); non necessita quindi il fine di recare pregiudizio ai creditori né quello di conseguire un profitto sicché del tutto inconferente è la circostanza rappresentata circa l'impossidenza della [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla bancarotta documentale, si rileva che l'intervenuta sottrazione dell'intero impianto contabile è stato posto in relazione al mancato reperimento dei cespiti della società e all'entità del passivo, che hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la mancata consegna delle scritture contabili fosse stata funzionale ad occultare rilevanti passività e a disporre in modo incontrollato e incontrollabile del beni societari sottraendoli ai creditori che non hanno infatti potuto rivalersi sugli stessi; e che le imputate abbiano agito con tale intento lo si ricava dalla circostanza che le predette certamente a conoscenza dell'entità dei debiti maturati dalla società si siano disfatte di merci per un valore di 133.400 C proprio per evitare che fossero aggredite dai creditori in caso di fallimento a quell'epoca prevedibile, Sulla base di tali considerazioni si è quindi, correttamente, esclusa la riconducibilità della condotta alla bancarotta semplice documentale. 2.3. In ordine al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale consolidato sul tema, ha escluso che tale riconoscimento costituisca un diritto per l'imputato, non essendo di per sé rilevante il mero stato di incensuratezza (per la [OSCURATO:PERSONA]), dovendo piuttosto emergere elementi positivi di valutazione; a fronte di tale argomento nulla di specifico viene contro-dedotto nei ricorsi che si limitano a fare riferimento alla tenuità del fatto e al comportamento delle imputate; laddove peraltro in sede di appello i motivi sul punto erano stati espressi in via del tutto generica. Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019 ) Rv. 275640 - 01), elementi di segno positivo che devono peraltro essere diversi dall'incensuratezza, non più sufficiente, dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione dell'attenuante in parola; elementi positivi ulteriori evidentemente non riscontrati nel caso di specie. Parimenti sufficientemente motivata è la determinazione della pena, della quale la Corte di appello ha sottolineato la prossimità al minimo edittale (anni tre e mesi sei di reclusione) e quindi la sua adeguatezza rispetto alla fattispecie concreta, contraddistinta dalla pluralità dei fatti crirninosi. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale dei giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta - come nel caso di specie - in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278 - 01). Sicché il terzo e il quarto motivo sono oltre che affetti da genericità intrinseca risolvendosi le deduzioni svolte in mere asserzioni generiche che in nella sostanza si limitano ad affermazioni senza agganci specifici alla situazione concreta delle imputate, sono anche manifestamente infondati, avendo dedotto anche vizi evidentemente insussistente. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissi