CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2025
Cassazione n. 38604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del TRIBUNALE DI BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, che ha confermato quella del Giudice di Pace di Benevento che condannava la ricorrente alla pena di euro 700,00 di multa per il delitto di diffamazione; lette le conclusioni depositate dal difensore dalla parte civile in data 22 settembre 2025; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge, ex art. 606 comma 1 lett. b), in ordine all'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, lamentando l'omessa verifica deli criteri di continenza e pertinenza delle affermazioni ritenute diffamatorie e della verità dei fatti - è inammissibile perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza e non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine a motivazione apparente - è generico per I. indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; d'altro canto, l'affermazione generica di motivazione apparente non trova riscontro nel caso in esame, in quanto la motivazione ora impugnata risponde al contenuto - anche generico - dell'atto di appello, dando conto della ragioni di tenuta probatoria della ricostruzione sia in fatto che in diritto, senza vizi motivazionali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA], infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in data 8 ottobre