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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 25490/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul completo quadro probatorio comprovante la riconducibilità al prevenuto del reato di truffa contestatogli); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul completo quadro probatorio comprovante la riconducibilità al prevenuto del reato di truffa contestatogli); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C
Sentenza Cassazione n. 25490/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris