CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 16 ottobre 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del giorno 5 maggio 2021 con cui il Tribunale di Lecco aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 24.000 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati tutti relativi a censure della sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; che più in particolare il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal Carta e la sottoscrizione autenticata dal difensore; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere est