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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 45149/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 30 maggio 2023, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 14/11/2022, con cui il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato.

La Corte di merito ha rilevato che il difensore non ha allegato, contestualmente all'impugnazione, la dichiarazione di elezione di domicilio prevista, a pena d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. come introdotto dal d.lgs n. 150/2022.

2. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 89, comma 3, d.lgs 150/22.

La difesa rappresenta che la sentenza del Tribunale di Pescara è stata emessa in data 14/11/2022, anteriormente alla enqata in vigore della novella legislativa che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; pertanto, non doveva ritenersi necessario allegare all'atto d'impugnazione la nuova dichiarazione di domicilio.

2. il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di l'Aquila per ulteriore corso.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., di nuova introduzione, prevede che, unitamente all'atto di impugnazione, il difensore della parte private debba depositare, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

A norma dell'art. 89, comma 3, d.lgs 150/2022 la disposizione si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore della riforma, prorogata, per effetto della legge 199/22, al 30 dicembre 2022.

Nel caso in esame la sentenza appellata è stata pronunciata il 14/11/2022; pertanto, sulla base del chiaro tenore dell'art. 89 d.lgs. n. 150/22, non trova applicazione la nuova disciplina ed erroneo risulta il provvedimento impugnato.

Da quanto precede deriva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per ulteriore corso. p.Q.

M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 maggio 2023, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 14/11/2022, con cui il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato. La Corte di merito ha rilevato che il difensore non ha allegato, contestualmente all'impugnazione, la dichiarazione di elezione di domicilio prevista, a pena d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. come introdotto dal d.lgs n. 150/2022. 2. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 89, comma 3, d.lgs 150/22. La difesa rappresenta che la sentenza del Tribunale di Pescara è stata emessa in data 14/11/2022, anteriormente alla enqata in vigore della novella legislativa che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; pertanto, non doveva ritenersi necessario allegare all'atto d'impugnazione la nuova dichiarazione di domicilio. 2. il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di l'Aquila per ulteriore corso. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., di nuova introduzione, prevede che, unitamente all'atto di impugnazione, il difensore della parte private debba depositare, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio. A norma dell'art. 89, comma 3, d.lgs 150/2022 la disposizione si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore della riforma, prorogata, per effetto della legge 199/22, al 30 dicembre 2022. Nel caso in esame la sentenza appellata è stata pronunciata il 14/11/2022; pertanto, sulla base del chiaro tenore dell'art. 89 d.lgs. n. 150/22, non trova applicazione la nuova disciplina ed erroneo risulta il provvedimento impugnato. Da quanto precede deriva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per ulteriore corso. p.Q. M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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