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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20731/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025 il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo a fine di confisca dei conti correnti bancari di svariate società commerciali ritenute riconducibili alla indagata, anche per equivalente, del profitto di plurime contestazioni dei reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 formulate nei confronti della indagata.

2. Avverso tale ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a quattro motivi, preceduti da una premessa in ordine allo svolgimento delle indagini, al momento del coinvolgimento nelle stesse della ricorrente e alla sua ignoranza della lingua italiana.

2.1. Tanto premesso, con il primo motivo si denuncia la mancata traduzione del decreto di sequestro e la conseguente violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e anche dell'art. 6 CEDU, essendo nota l'ignoranza da parte della ricorrente della lingua italiana scritta, tanto che era stata disposta la traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto.

La relativa eccezione, sollevata con la richiesta di riesame, era stata disattesa dal Tribunale di Ancona con argomenti errati e infondati, consistenti nella non obbligatorietà della traduzione del decreto di sequestro, nell'avvenuta comprensione del provvedimento da parte della ricorrente (che aveva potuto elaborare con il proprio difensore la strategia difensiva da contrapporre al provvedimento di sequestro), nel rinvenimento presso l'abitazione della ricorrente di documenti redatti in italiano dimostrativi della sua conoscenza della lingua, in quanto la richiesta di riesame era stata elaborata autonomamente dal difensore e nella abitazione della ricorrente vi era anche un altro soggetto; l'obbligo di traduzione dovrebbe, poi, essere esteso anche ai provvedimenti cautelari, in quanto finalizzati alla espropriazione.

2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione e l'errata applicazione del regolamento UE n. 2017/1939, della direttiva UE n. 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 5 luglio 2017, in quanto i reati contestati, consistenti in frodi fiscali caratterizzate dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti e dalla omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, determinavano il trasferimento dei profitti di tali reati all'estero (in Lussemburgo, in Germania e in Irlanda e poi in Cina), con la conseguenza che gli stessi avrebbero dovuto essere attribuiti alla Procura Europea, prevista dal regolamento UE n. 2017/1939, con la conseguente erroneità della motivazione con la quale la relativa eccezione era 2stata disattesa dal Tribunale di Ancona, che si era limitato a sottolineare che tutti i reati contestati erano stati commessi in territorio italiano, in quanto la disciplina istitutiva della Procura Europea fa riferimento ad azioni od omissioni connesse al territorio di più stati dell'Unione Europea e non a reati commessi in più stati, purché da essi derivi un delitto fiscale che generi un danno di ammontare superiore a 10 milioni di euro.

Ciò determinerebbe la nullità del decreto di sequestro, in quanto la relativa richiesta sarebbe stata formulata da un organo incompetente.

2.3. Con un terzo motivo si lamenta l'insussistenza degli indizi di responsabilità e la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per essere gli indizi, in particolare della veste di amministratrice di fatto di varie società, stati desunti esclusivamente dal ritrovamento di documenti amministrativi e contabili presso l'abitazione della ricorrente, benché tali documenti non potessero ritenersi dimostrativi della suddetta veste di amministratrice di fatto di società ritenute "cartiere", sottolineando l'illogicità della motivazione della ordinanza impugnata anche su tale punto, essendo stato indebitamente sottovalutato il dato della detenzione della ricorrente all'atto della costituzione di alcune di dette società: ciò determinerebbe, ad avviso della ricorrente, la mancanza della motivazione, anche a causa della omessa risposta ad alcune censure difensive, con la conseguente ravvisabilità delle violazioni di legge processuale denunciate.

2.4. Infine, con il quarto motivo si denuncia la violazione del principio di proporzionalità e la violazione degli artt. 5 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 321 cod. proc. pen., per essere stato disposto il sequestro di tutto il profitto dei reati di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati alla ricorrente senza accertare l'effettivo profitto conseguito dalla stessa, come invece sarebbe stato onere del Tribunale, secondo consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità e di quella della Corte EDU (si richiama, in particolare, oltre ad altre, la sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, Massini).

3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte sollecitando il rigetto del ricorso, evidenziando l'infondatezza dei primi due motivi, non rientrando il decreto di sequestro tra i provvedimenti di cui è obbligatoria la traduzione e avendo il Tribunale dato atto della conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, e l'irrilevanza dell'eventuale mancato rispetto dei criteri di ripartizione degli affari tra la Procura Europea e quella nazionale, nonché l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata sia in ordine alla gravità indiziaria a carico della ricorrente sia quanto alla proporzionalità del provvedimento di sequestro. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi di riesame, è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro preventivo a causa della sua mancata traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente, è manifestamente infondato.

L'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro tra gli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, cosicché l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01; Sez. 2, n. 4283 del 08/01/2015, Paszwoski, Rv. 263191 - 01).

La mancata inclusione del decreto di sequestro nell'elenco tassativo contenuto nell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. - per effetto dell'art. 1, comma 1 lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32 - degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta (l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna), costituisce indice inequivoco della voluntas legis di non far discendere dalla mancata traduzione di esso alcuna conseguenza giuridica, ivi compreso il mancato decorso del termine per l'impugnazione (v.

Sez. 2, n. 31225 del 25/06/2014, Mykhailo, Rv. 260032 - 01).

Quanto alla violazione del diritto di difesa è stato già osservato che la mancata previsione, da parte dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., della traduzione nella lingua conosciuta dal soggetto alloglotta del decreto e del verbale di sequestro di cui sia destinatario, non viola il diritto di difesa e quello a un giusto processo, riconosciuti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, per effetto del parametro interposto di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, poiché la salvaguardia di tali diritti, al cospetto di atti che enunciano in maniera solo embrionale l'addebito mosso, è assicurata dalla possibilità di ottenere gratuitamente l'assistenza di un interprete anche nei colloqui con il difensore, allo scopo di conoscere il contenuto degli atti indicati e di decidere la strategia difensiva più consona al caso concreto (così (Sez. 5, n. 41961 del -- li30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01, cit.). 4Neppure è ravvisabile un pregiudizio per i diritti dominicali della ricorrente, in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu n. 1, che consacra la proprietà privata come diritto fondamentale, posto che il provvedimento cautelare censurato ha solamente determinato l'apposizione di un vincolo, senza alcun effetto espropriativo, al quale il sequestro è solo strumentalmente coordinato, cosicché anche in tale prospettiva non è dato di ravvisare alcun pregiudizio per diritti fondamentali della ricorrente quale conseguenza della omessa traduzione del decreto di sequestro.

Va aggiunto, per completezza, che il Tribunale ha disatteso gli analoghi rilievi sollevati dalla ricorrente con la richiesta di riesame evidenziando sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della ricorrente, che non ha chiesto di essere rimessa in termini per presentare richiesta di riesame ma anzi la ha già proposta per il tramite del suo difensore di fiducia muovendo plurimi e articolati rilievi al provvedimento cautelare, sia la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente medesima, dimostrata dalla presenza di numerosi documenti in lingua italiana nella abitazione della ricorrente (o, comunque, in luoghi nella sua disponibilità).

Tali argomenti, non manifestamenti illogici e idonei a confutare la prospettazione difensiva della ignoranza della lingua italiana e del grave pregiudizio conseguente alla mancata traduzione del decreto di sequestro, sono stati criticati dalla ricorrente in modo non consentito nel giudizio di legittimità, censurando la valutazione degli elementi indiziari concernenti la sua conoscenza della lingua italiana e l'adeguatezza e la logicità della relativa motivazione, che non è certamente apparente, e dunque non è sindacabile nel giudizio di legittimità sul piano della sua sufficienza, coerenza e logicità (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro per appartenere la competenza investigativa alla Procura Europea (EPPO), è manifestamente infondato.

La normativa speciale relativa alle funzioni di EPPO di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, contenente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»", lascia "ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice" nazionale, in quanto detta disciplina riguarda solamente i rapporti interni tra le Procure nazionali e i 5Procuratori europei delegati (PED), ma non incide sulla determinazione della competenza per territorio, che continua a dover essere stabilita secondo le regole generali (cfr., in termini, Sez. 5, n. 33087 del 10/05/2024, Gatta, Rv. 286785 - 01).

La circostanza, prospettata dalla ricorrente, che le indagini preliminari avrebbero dovuto essere attribuite alla Procura Europea non influisce, dunque, sulla validità del provvedimento impugnato, in relazione al quale non sono state sollevate questioni di competenza per territorio del Tribunale di Ancona, giacché i criteri di attribuzione degli affari alla Procura Europea attengono, appunto, ai rapporti tra organi inquirenti e la loro eventuale violazione non vizia il provvedimento adottato dal giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie.

Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza del secondo motivo, risultando chiaramente insussistente la nullità del provvedimento impugnato quale conseguenza della denunciata violazione dei criteri di ripartizione delle indagini tra uffici inquirenti.

4. Il terzo motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., con riferimento alla conferma della sussistenza di indizi della realizzazione dei reati contestati (ossia plurime violazioni degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), è inammissibile.

Va, in premessa, rammentato, come peraltro già osservato al par. 2, che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto 6tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Ora, nel caso in esame, la ricorrente si duole, in realtà, della valutazione degli elementi indiziari a carico, in particolare di quelli dimostrativi della sua veste di amministratrice di alcune delle società coinvolte nel sistema fraudolento oggetto delle indagini, lamentando l'illogicità e, comunque, la mancanza della motivazione sul punto.

Si tratta, alla stregua dell'univoco orientamento ricordato, di censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto la motivazione, non sindacabile sul piano della sua sufficienza, coerenza e logicità, non è certamente mancante, con la conseguente insussistenza della violazione di legge processuale denunciata.

Il Tribunale di Ancona, nel disattendere le analoghe censure sollevate con la richiesta di riesame ha indicato i plurimi e convergenti elementi ritenuti, in modo non certo manifestamente illogico, dimostrativi del ruolo svolto dalla ricorrente nel sistema fraudolento oggetto delle indagini, costituiti dalla accertata disponibilità degli atti costitutivi di società cartiere, dei documenti di identità degli amministratori, delle carte bancomat delle stesse, delle coordinate dei conti bancari intestati alle medesime società, di ingenti somme di denaro contante (44.680,00 dollari statunitensi) e di oggetti preziosi, di numerosi timbri relative alle società ritenute cartiere e oggetto delle indagini, nonché di proposte di acquisto immobiliari per importi rilevanti; dalla sorpresa della ricorrente, in occasione della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria, nel compimento di attività strumentali alla realizzazione dei reati (l'esame delle situazioni finanziarie di alcune delle società alla stessa riconducibili e coinvolte nel sistema fraudolento e la stessa emissione di fatture per operazioni inesistenti, avvenuta presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA]). 7Sulla base di questi, univoci elementi, il Tribunale ha ribadito l'esistenza di indizi dimostrativi del pieno coinvolgimento della ricorrente, quale amministratrice di fatto di varie società commerciali ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G.W.

Logistica, G.M.

Group) nelle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti e nei successivi trasferimenti di denaro, giustificati con fatture passive oggettivamente false, sottolineando il pieno inserimento della ricorrente in tale meccanismo fraudolento, già individuato da precedenti indagini, concludendo per l'esistenza di indizi della partecipazione della ricorrente ai reati alla stessa provvisoriamente contestati.

Si tratta di motivazione non certamente apparente, in quanto mediante la stessa sono stati illustrati i plurimi e concordanti elementi indiziari ritenuti, in modo non illogico, dimostrativi del pieno inserimento nel sistema fraudolento della ricorrente, che quest'ultima ha censurato in modo generico, senza considerare tutti detti elementi indiziari nella loro valenza dimostrativa, denunciando in modo chiaramente infondato la mancanza della motivazione e prospettandone, in modo non consentito, l'insufficienza e l'illogicità, con la conseguente manifesta infondatezza di dette censure.

5. Il quarto motivo, relativo al difetto di proporzionalità del provvedimento di sequestro, per non essere stata individuata la quota di profitto riconducibile alla ricorrente e limitato a questa il vincolo apposto sui suoi beni, è inammissibile a causa della sua genericità, in quanto la ricorrente si è limitata a richiamare i più recenti orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in proposito, omettendo qualsiasi analisi delle condotte contestate, in particolare dei reati provvisoriamente a essa ascritti, e senza, soprattutto, indicare se e con quali modalità nella loro realizzazione abbiano e in quale misura concorso altri soggetti, ai quali ricondurre parte del profitto di detti reati, cosicché la censura risulta priva della necessaria specificità ed è inidonea a costituire utile mezzo di critica argomentata alla decisione impugnata, posto che non sono stati indicati i concorrenti nei reati di cui è stato disposto il sequestro del profitto né il ruolo dagli stessi, con la conseguenza che non è possibile, allo stato, rilevare alcuna violazione del principio di proporzionalità, per essere stato disposto il sequestro di profitto non conseguito dalla ricorrente o in misura eccedente a quello alla stessa effettivamente riconducibile o senza considerare la partecipazione di altri (non indicati) soggetti.

6. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutte le censure alle quali la ricorrente lo ha affidato. 8Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ----.._,_ ) „ Deposítiùa in Cancelleria c'ggL .0 5 GIU. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4rr.ibito 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025 il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo a fine di confisca dei conti correnti bancari di svariate società commerciali ritenute riconducibili alla indagata, anche per equivalente, del profitto di plurime contestazioni dei reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 formulate nei confronti della indagata. 2. Avverso tale ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a quattro motivi, preceduti da una premessa in ordine allo svolgimento delle indagini, al momento del coinvolgimento nelle stesse della ricorrente e alla sua ignoranza della lingua italiana. 2.1. Tanto premesso, con il primo motivo si denuncia la mancata traduzione del decreto di sequestro e la conseguente violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e anche dell'art. 6 CEDU, essendo nota l'ignoranza da parte della ricorrente della lingua italiana scritta, tanto che era stata disposta la traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto. La relativa eccezione, sollevata con la richiesta di riesame, era stata disattesa dal Tribunale di Ancona con argomenti errati e infondati, consistenti nella non obbligatorietà della traduzione del decreto di sequestro, nell'avvenuta comprensione del provvedimento da parte della ricorrente (che aveva potuto elaborare con il proprio difensore la strategia difensiva da contrapporre al provvedimento di sequestro), nel rinvenimento presso l'abitazione della ricorrente di documenti redatti in italiano dimostrativi della sua conoscenza della lingua, in quanto la richiesta di riesame era stata elaborata autonomamente dal difensore e nella abitazione della ricorrente vi era anche un altro soggetto; l'obbligo di traduzione dovrebbe, poi, essere esteso anche ai provvedimenti cautelari, in quanto finalizzati alla espropriazione. 2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione e l'errata applicazione del regolamento UE n. 2017/1939, della direttiva UE n. 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 5 luglio 2017, in quanto i reati contestati, consistenti in frodi fiscali caratterizzate dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti e dalla omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, determinavano il trasferimento dei profitti di tali reati all'estero (in Lussemburgo, in Germania e in Irlanda e poi in Cina), con la conseguenza che gli stessi avrebbero dovuto essere attribuiti alla Procura Europea, prevista dal regolamento UE n. 2017/1939, con la conseguente erroneità della motivazione con la quale la relativa eccezione era 2stata disattesa dal Tribunale di Ancona, che si era limitato a sottolineare che tutti i reati contestati erano stati commessi in territorio italiano, in quanto la disciplina istitutiva della Procura Europea fa riferimento ad azioni od omissioni connesse al territorio di più stati dell'Unione Europea e non a reati commessi in più stati, purché da essi derivi un delitto fiscale che generi un danno di ammontare superiore a 10 milioni di euro. Ciò determinerebbe la nullità del decreto di sequestro, in quanto la relativa richiesta sarebbe stata formulata da un organo incompetente. 2.3. Con un terzo motivo si lamenta l'insussistenza degli indizi di responsabilità e la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per essere gli indizi, in particolare della veste di amministratrice di fatto di varie società, stati desunti esclusivamente dal ritrovamento di documenti amministrativi e contabili presso l'abitazione della ricorrente, benché tali documenti non potessero ritenersi dimostrativi della suddetta veste di amministratrice di fatto di società ritenute "cartiere", sottolineando l'illogicità della motivazione della ordinanza impugnata anche su tale punto, essendo stato indebitamente sottovalutato il dato della detenzione della ricorrente all'atto della costituzione di alcune di dette società: ciò determinerebbe, ad avviso della ricorrente, la mancanza della motivazione, anche a causa della omessa risposta ad alcune censure difensive, con la conseguente ravvisabilità delle violazioni di legge processuale denunciate. 2.4. Infine, con il quarto motivo si denuncia la violazione del principio di proporzionalità e la violazione degli artt. 5 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 321 cod. proc. pen., per essere stato disposto il sequestro di tutto il profitto dei reati di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati alla ricorrente senza accertare l'effettivo profitto conseguito dalla stessa, come invece sarebbe stato onere del Tribunale, secondo consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità e di quella della Corte EDU (si richiama, in particolare, oltre ad altre, la sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, Massini). 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte sollecitando il rigetto del ricorso, evidenziando l'infondatezza dei primi due motivi, non rientrando il decreto di sequestro tra i provvedimenti di cui è obbligatoria la traduzione e avendo il Tribunale dato atto della conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente, e l'irrilevanza dell'eventuale mancato rispetto dei criteri di ripartizione degli affari tra la Procura Europea e quella nazionale, nonché l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata sia in ordine alla gravità indiziaria a carico della ricorrente sia quanto alla proporzionalità del provvedimento di sequestro. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi di riesame, è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro preventivo a causa della sua mancata traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente, è manifestamente infondato. L'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro tra gli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, cosicché l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01; Sez. 2, n. 4283 del 08/01/2015, Paszwoski, Rv. 263191 - 01). La mancata inclusione del decreto di sequestro nell'elenco tassativo contenuto nell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. - per effetto dell'art. 1, comma 1 lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32 - degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta (l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna), costituisce indice inequivoco della voluntas legis di non far discendere dalla mancata traduzione di esso alcuna conseguenza giuridica, ivi compreso il mancato decorso del termine per l'impugnazione (v. Sez. 2, n. 31225 del 25/06/2014, Mykhailo, Rv. 260032 - 01). Quanto alla violazione del diritto di difesa è stato già osservato che la mancata previsione, da parte dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., della traduzione nella lingua conosciuta dal soggetto alloglotta del decreto e del verbale di sequestro di cui sia destinatario, non viola il diritto di difesa e quello a un giusto processo, riconosciuti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, per effetto del parametro interposto di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, poiché la salvaguardia di tali diritti, al cospetto di atti che enunciano in maniera solo embrionale l'addebito mosso, è assicurata dalla possibilità di ottenere gratuitamente l'assistenza di un interprete anche nei colloqui con il difensore, allo scopo di conoscere il contenuto degli atti indicati e di decidere la strategia difensiva più consona al caso concreto (così (Sez. 5, n. 41961 del -- li30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01, cit.). 4Neppure è ravvisabile un pregiudizio per i diritti dominicali della ricorrente, in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu n. 1, che consacra la proprietà privata come diritto fondamentale, posto che il provvedimento cautelare censurato ha solamente determinato l'apposizione di un vincolo, senza alcun effetto espropriativo, al quale il sequestro è solo strumentalmente coordinato, cosicché anche in tale prospettiva non è dato di ravvisare alcun pregiudizio per diritti fondamentali della ricorrente quale conseguenza della omessa traduzione del decreto di sequestro. Va aggiunto, per completezza, che il Tribunale ha disatteso gli analoghi rilievi sollevati dalla ricorrente con la richiesta di riesame evidenziando sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della ricorrente, che non ha chiesto di essere rimessa in termini per presentare richiesta di riesame ma anzi la ha già proposta per il tramite del suo difensore di fiducia muovendo plurimi e articolati rilievi al provvedimento cautelare, sia la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente medesima, dimostrata dalla presenza di numerosi documenti in lingua italiana nella abitazione della ricorrente (o, comunque, in luoghi nella sua disponibilità). Tali argomenti, non manifestamenti illogici e idonei a confutare la prospettazione difensiva della ignoranza della lingua italiana e del grave pregiudizio conseguente alla mancata traduzione del decreto di sequestro, sono stati criticati dalla ricorrente in modo non consentito nel giudizio di legittimità, censurando la valutazione degli elementi indiziari concernenti la sua conoscenza della lingua italiana e l'adeguatezza e la logicità della relativa motivazione, che non è certamente apparente, e dunque non è sindacabile nel giudizio di legittimità sul piano della sua sufficienza, coerenza e logicità (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro per appartenere la competenza investigativa alla Procura Europea (EPPO), è manifestamente infondato. La normativa speciale relativa alle funzioni di EPPO di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, contenente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»", lascia "ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice" nazionale, in quanto detta disciplina riguarda solamente i rapporti interni tra le Procure nazionali e i 5Procuratori europei delegati (PED), ma non incide sulla determinazione della competenza per territorio, che continua a dover essere stabilita secondo le regole generali (cfr., in termini, Sez. 5, n. 33087 del 10/05/2024, Gatta, Rv. 286785 - 01). La circostanza, prospettata dalla ricorrente, che le indagini preliminari avrebbero dovuto essere attribuite alla Procura Europea non influisce, dunque, sulla validità del provvedimento impugnato, in relazione al quale non sono state sollevate questioni di competenza per territorio del Tribunale di Ancona, giacché i criteri di attribuzione degli affari alla Procura Europea attengono, appunto, ai rapporti tra organi inquirenti e la loro eventuale violazione non vizia il provvedimento adottato dal giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza del secondo motivo, risultando chiaramente insussistente la nullità del provvedimento impugnato quale conseguenza della denunciata violazione dei criteri di ripartizione delle indagini tra uffici inquirenti. 4. Il terzo motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., con riferimento alla conferma della sussistenza di indizi della realizzazione dei reati contestati (ossia plurime violazioni degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), è inammissibile. Va, in premessa, rammentato, come peraltro già osservato al par. 2, che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto 6tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ora, nel caso in esame, la ricorrente si duole, in realtà, della valutazione degli elementi indiziari a carico, in particolare di quelli dimostrativi della sua veste di amministratrice di alcune delle società coinvolte nel sistema fraudolento oggetto delle indagini, lamentando l'illogicità e, comunque, la mancanza della motivazione sul punto. Si tratta, alla stregua dell'univoco orientamento ricordato, di censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto la motivazione, non sindacabile sul piano della sua sufficienza, coerenza e logicità, non è certamente mancante, con la conseguente insussistenza della violazione di legge processuale denunciata. Il Tribunale di Ancona, nel disattendere le analoghe censure sollevate con la richiesta di riesame ha indicato i plurimi e convergenti elementi ritenuti, in modo non certo manifestamente illogico, dimostrativi del ruolo svolto dalla ricorrente nel sistema fraudolento oggetto delle indagini, costituiti dalla accertata disponibilità degli atti costitutivi di società cartiere, dei documenti di identità degli amministratori, delle carte bancomat delle stesse, delle coordinate dei conti bancari intestati alle medesime società, di ingenti somme di denaro contante (44.680,00 dollari statunitensi) e di oggetti preziosi, di numerosi timbri relative alle società ritenute cartiere e oggetto delle indagini, nonché di proposte di acquisto immobiliari per importi rilevanti; dalla sorpresa della ricorrente, in occasione della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria, nel compimento di attività strumentali alla realizzazione dei reati (l'esame delle situazioni finanziarie di alcune delle società alla stessa riconducibili e coinvolte nel sistema fraudolento e la stessa emissione di fatture per operazioni inesistenti, avvenuta presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA]). 7Sulla base di questi, univoci elementi, il Tribunale ha ribadito l'esistenza di indizi dimostrativi del pieno coinvolgimento della ricorrente, quale amministratrice di fatto di varie società commerciali ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G.W. Logistica, G.M. Group) nelle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti e nei successivi trasferimenti di denaro, giustificati con fatture passive oggettivamente false, sottolineando il pieno inserimento della ricorrente in tale meccanismo fraudolento, già individuato da precedenti indagini, concludendo per l'esistenza di indizi della partecipazione della ricorrente ai reati alla stessa provvisoriamente contestati. Si tratta di motivazione non certamente apparente, in quanto mediante la stessa sono stati illustrati i plurimi e concordanti elementi indiziari ritenuti, in modo non illogico, dimostrativi del pieno inserimento nel sistema fraudolento della ricorrente, che quest'ultima ha censurato in modo generico, senza considerare tutti detti elementi indiziari nella loro valenza dimostrativa, denunciando in modo chiaramente infondato la mancanza della motivazione e prospettandone, in modo non consentito, l'insufficienza e l'illogicità, con la conseguente manifesta infondatezza di dette censure. 5. Il quarto motivo, relativo al difetto di proporzionalità del provvedimento di sequestro, per non essere stata individuata la quota di profitto riconducibile alla ricorrente e limitato a questa il vincolo apposto sui suoi beni, è inammissibile a causa della sua genericità, in quanto la ricorrente si è limitata a richiamare i più recenti orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in proposito, omettendo qualsiasi analisi delle condotte contestate, in particolare dei reati provvisoriamente a essa ascritti, e senza, soprattutto, indicare se e con quali modalità nella loro realizzazione abbiano e in quale misura concorso altri soggetti, ai quali ricondurre parte del profitto di detti reati, cosicché la censura risulta priva della necessaria specificità ed è inidonea a costituire utile mezzo di critica argomentata alla decisione impugnata, posto che non sono stati indicati i concorrenti nei reati di cui è stato disposto il sequestro del profitto né il ruolo dagli stessi, con la conseguenza che non è possibile, allo stato, rilevare alcuna violazione del principio di proporzionalità, per essere stato disposto il sequestro di profitto non conseguito dalla ricorrente o in misura eccedente a quello alla stessa effettivamente riconducibile o senza considerare la partecipazione di altri (non indicati) soggetti. 6. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutte le censure alle quali la ricorrente lo ha affidato. 8Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ----.._,_ ) „ Deposítiùa in Cancelleria c'ggL .0 5 GIU. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4rr.ibito 9
Decreto Cassazione n. 20731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris