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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18647/2026

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irolamo-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.619/2019 depositata il 16/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026Valentino Barbierato impugnava avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Vicenza l’avviso di accertamento n.

T6501TM02558/2017,relativo all’anno d’imposta 2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza – aveva contestato lo svolgimento diun’attività commerciale di compravendita di opere d’arte, riconducibile allafigura del mercante d’arte, recuperando a tassazione un maggiorimponibile ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per un importo complessivo pari adeuro 446.519, oltre sanzioni.

L’Ufficio fondava la pretesa sulle risultanzedel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il30 giugno 2017, relativo alle annualità 2012-2017, dal quale emergevauna rilevante mole di movimentazioni di opere d’arte, ritenute nonriconducibili a meri atti di smobilizzo patrimoniale ma a un’attivitàcommerciale protratta nel tempo, svolta con abitualità e conun’organizzazione ritenuta idonea a integrare i presupposti dell’impresa.Il contribuente deduceva, in primo grado, che le opere cedute nel periododi riferimento erano state acquistate negli anni Ottanta e Novanta econservate nell’ambito di una collezione personale, sviluppata in un arcotemporale pluridecennale, e che le vendite erano intervenute solo a partiredal 2013, in concomitanza con la grave crisi finanziaria che aveva colpitole società di famiglia da lui amministrate, sicché esse costituivano un merosmobilizzo patrimoniale determinato da uno stato di necessità e nonun’attività di impresa.

Deduceva inoltre la nullità dell’avviso per difetto dimotivazione, lamentando che l’Ufficio avesse recepito acriticamente leconclusioni della Guardia di Finanza senza esaminare le osservazionipresentate ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente esenza considerare il prezzo di acquisto delle opere rilevanti ai fini delregime del margine.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che lerisultanze del PVC, unitamente alla rilevanza economica delle operazioni eNumero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026alle modalità di custodia e movimentazione delle opere, dimostrassero losvolgimento di un’attività commerciale, reputando altresì infondate ledoglianze relative alla motivazione dell’atto impositivo.Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello alla CommissioneTributaria Regionale del Veneto, riproponendo le eccezioni preliminari e lecensure nel merito, sostenendo che mancassero nella specie i requisitidella commercialità, professionalità ed economicità necessari perricondurre le cessioni al reddito d’impresa, e che l’esiguo numero divendite, il lungo intervallo tra acquisto e cessione e l’avvenuto realizzo diproventi in larga parte destinati a finanziare società partecipatedimostrassero l’assenza di un disegno imprenditoriale.

Si doleva inoltre delmancato riconoscimento dei costi di acquisto ai fini della ricostruzioneinduttiva del reddito e dell’erronea applicazione del regime IVA delmargine.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 619/7/2019,depositata il 16 luglio 2019, rigettava l’appello, reputando prevalenti glielementi fattuali valorizzati dall’Ufficio, quali l’utilizzo di depositi dedicati,la presenza di numerose opere (circa 850), la collaborazione di terzi allaloro custodia e movimentazione, la rilevanza economica delle vendite e laloro sistematicità nelle annualità oggetto di verifica.

La CTR ritenevaaltresì che la motivazione dell’avviso fosse idonea e che le pretesedoglianze sull’omessa considerazione dei costi e sull’erronea applicazionedel regime del margine non incidessero sulla legittimità dellacontestazione.

Compensava le osservazioni del contribuente relative allo“stato di necessità”, giudicandole non rilevanti ai fini dell’inquadramentofiscale.Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione,articolato in sette motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita concontroricorso.Numero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domanda diillegittimità (ex art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212) dell’accertamento, permancato adeguato riscontro alle osservazioni presentate avverso ilprocesso verbale di constatazione (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ.).Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 55 e67, comma 1, lett. i), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 2082 e 2195 cod.civ., nonché 3 e 53 Cost., assumendo che la CTR ha ritenuto imponibili afini IRPEF gli atti di cessione nonostante la patente assenza, rispetto aimedesimi, del requisito della commercialità (art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ.).Con il terzo motivo, il ricorrente prospetta un’ulteriore violazione degliartt. 55 e 67, comma 1, lett. i), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 2082 e2195 cod. civ., nonché 3 e 53 Cost., sotto un diverso e concorrente profilo,lamentando che la CTR ha qualificato le cessioni come esercizio di attivitàd’impresa nonostante la mancanza del requisito della professionalità (art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domanda relativaalla mancata considerazione, da parte dell’Ufficio, del costo d’acquistodelle opere d’arte nella determinazione del preteso maggior redditosottratto a imposizione, nonché sull’erronea applicazione, in sede diaccertamento, del cd. regime IVA del margine (art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ.).Con il quinto motivo, proposto in via puramente tuzioristica ed ultronearispetto al precedente, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 39,comma 2, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 3e 53 Cost., assumendo che la CTR ha confermato l’accertamentoNumero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026nonostante l’Ufficio, in sede di determinazione induttiva del presuntomaggior reddito, non abbia tenuto conto dei costi necessariamentecorrelati ai maggiori proventi (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).Con il sesto motivo, parimenti ultroneo e tuzioristico, il ricorrente deducela violazione dell’art. 36, comma 1, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, nonchédell’art. 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre2006 e dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostenendo che la CTRnon ha riconosciuto l’errata applicazione del regime IVA del cd. margine,essendo stata pretermessa la considerazione del prezzo originariamentecorrisposto all’atto dell’acquisto dei beni (art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ.).Con il settimo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, ilricorrente deduce la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, assumendo che la CTR ha ritenuto immediatamente eseguibili lesanzioni amministrative irrogate con l’accertamento, respingendo larichiesta di sospensione, nonostante la contemporanea pendenza di unprocedimento penale avente ad oggetto la medesima fattispecie concreta(art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).Risulta agli atti che, medio tempore, è stata accolta la domanda direvocazione della sentenza impugnata.

Tale sopravvenienza determina ilvenir meno dell’interesse alla decisione del presente ricorso, poiché lapronuncia oggetto di impugnazione in questa sede non è più idonea aprodurre effetti nei confronti delle parti.L’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ., la cuisussistenza va comunque riscontrata anche d’ufficio, comporta un’indaginediretta ad accertare l’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare uneffetto utile alla parte istante, e va escluso nei casi in cui la decisioneinvocata risulterebbe priva di effetti giuridicamente apprezzabili, aglieffetti delle situazioni soggettive dedotte a sostegno dell’azione (Cass., 31marzo 2006, n. 7635).Numero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026Più in particolare, l’interesse ad agire, così come quello ad impugnare,deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (ol’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è inrelazione a quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, chel’interesse va valutato (Cass., 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., Sez.

U., 28aprile 2017, n. 10553).

L’accertamento dell’interesse ad agire, intesoquale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali perconseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, devecompiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiestorispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul meritodella controversia e dal suo prevedibile esito (Cass., Sez.

U., 22 novembre2022, n. 34388).

Parimenti, l’interesse all’impugnazione, qualemanifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, vaapprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla partedall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un merointeresse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica,non avente riflessi sulla decisione adottata (Cass., 29 maggio 2018, n.13395; Cass., 4 aprile 2004, n. 6546; Cass., 23 maggio 2008, n. 13373).Nel caso di specie, l’accoglimento della revocazione della sentenzaimpugnata ha determinato la perdita di efficacia della pronuncia oggettodel presente giudizio di legittimità, con conseguente venir meno della suaidoneità a produrre effetti nei confronti delle parti.

Pertanto, non residuaun’utilità concreta conseguibile attraverso l’esame dei motivi di ricorso,risultando la decisione richiesta priva di incidenza pratica sull’assetto diinteressi dedotto in giudizio.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse, restando assorbito l’esame dei motivi(cfr., da ultimo, Cass., 6 maggio 2025, n. 11836).Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra leparti, in ragione della definizione del processo per causa sopravvenuta nonNumero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026imputabile ad una condotta processuale della parte ricorrente valutabile exante come ostativa all’esame dell’impugnazione.

Parimenti, non sussistonoi presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la declaratoria diinammissibilità discende da una sopravvenienza e non da un viziooriginario del ricorso.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente tra leparti le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irolamo-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.619/2019 depositata il 16/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026Valentino Barbierato impugnava avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Vicenza l’avviso di accertamento n. T6501TM02558/2017,relativo all’anno d’imposta 2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza – aveva contestato lo svolgimento diun’attività commerciale di compravendita di opere d’arte, riconducibile allafigura del mercante d’arte, recuperando a tassazione un maggiorimponibile ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per un importo complessivo pari adeuro 446.519, oltre sanzioni. L’Ufficio fondava la pretesa sulle risultanzedel processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il30 giugno 2017, relativo alle annualità 2012-2017, dal quale emergevauna rilevante mole di movimentazioni di opere d’arte, ritenute nonriconducibili a meri atti di smobilizzo patrimoniale ma a un’attivitàcommerciale protratta nel tempo, svolta con abitualità e conun’organizzazione ritenuta idonea a integrare i presupposti dell’impresa.Il contribuente deduceva, in primo grado, che le opere cedute nel periododi riferimento erano state acquistate negli anni Ottanta e Novanta econservate nell’ambito di una collezione personale, sviluppata in un arcotemporale pluridecennale, e che le vendite erano intervenute solo a partiredal 2013, in concomitanza con la grave crisi finanziaria che aveva colpitole società di famiglia da lui amministrate, sicché esse costituivano un merosmobilizzo patrimoniale determinato da uno stato di necessità e nonun’attività di impresa. Deduceva inoltre la nullità dell’avviso per difetto dimotivazione, lamentando che l’Ufficio avesse recepito acriticamente leconclusioni della Guardia di Finanza senza esaminare le osservazionipresentate ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente esenza considerare il prezzo di acquisto delle opere rilevanti ai fini delregime del margine.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che lerisultanze del PVC, unitamente alla rilevanza economica delle operazioni eNumero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026alle modalità di custodia e movimentazione delle opere, dimostrassero losvolgimento di un’attività commerciale, reputando altresì infondate ledoglianze relative alla motivazione dell’atto impositivo.Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello alla CommissioneTributaria Regionale del Veneto, riproponendo le eccezioni preliminari e lecensure nel merito, sostenendo che mancassero nella specie i requisitidella commercialità, professionalità ed economicità necessari perricondurre le cessioni al reddito d’impresa, e che l’esiguo numero divendite, il lungo intervallo tra acquisto e cessione e l’avvenuto realizzo diproventi in larga parte destinati a finanziare società partecipatedimostrassero l’assenza di un disegno imprenditoriale. Si doleva inoltre delmancato riconoscimento dei costi di acquisto ai fini della ricostruzioneinduttiva del reddito e dell’erronea applicazione del regime IVA delmargine.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 619/7/2019,depositata il 16 luglio 2019, rigettava l’appello, reputando prevalenti glielementi fattuali valorizzati dall’Ufficio, quali l’utilizzo di depositi dedicati,la presenza di numerose opere (circa 850), la collaborazione di terzi allaloro custodia e movimentazione, la rilevanza economica delle vendite e laloro sistematicità nelle annualità oggetto di verifica. La CTR ritenevaaltresì che la motivazione dell’avviso fosse idonea e che le pretesedoglianze sull’omessa considerazione dei costi e sull’erronea applicazionedel regime del margine non incidessero sulla legittimità dellacontestazione. Compensava le osservazioni del contribuente relative allo“stato di necessità”, giudicandole non rilevanti ai fini dell’inquadramentofiscale.Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione,articolato in sette motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita concontroricorso.Numero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domanda diillegittimità (ex art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212) dell’accertamento, permancato adeguato riscontro alle osservazioni presentate avverso ilprocesso verbale di constatazione (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ.).Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 55 e67, comma 1, lett. i), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 2082 e 2195 cod.civ., nonché 3 e 53 Cost., assumendo che la CTR ha ritenuto imponibili afini IRPEF gli atti di cessione nonostante la patente assenza, rispetto aimedesimi, del requisito della commercialità (art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ.).Con il terzo motivo, il ricorrente prospetta un’ulteriore violazione degliartt. 55 e 67, comma 1, lett. i), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 2082 e2195 cod. civ., nonché 3 e 53 Cost., sotto un diverso e concorrente profilo,lamentando che la CTR ha qualificato le cessioni come esercizio di attivitàd’impresa nonostante la mancanza del requisito della professionalità (art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domanda relativaalla mancata considerazione, da parte dell’Ufficio, del costo d’acquistodelle opere d’arte nella determinazione del preteso maggior redditosottratto a imposizione, nonché sull’erronea applicazione, in sede diaccertamento, del cd. regime IVA del margine (art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ.).Con il quinto motivo, proposto in via puramente tuzioristica ed ultronearispetto al precedente, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 39,comma 2, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 3e 53 Cost., assumendo che la CTR ha confermato l’accertamentoNumero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026nonostante l’Ufficio, in sede di determinazione induttiva del presuntomaggior reddito, non abbia tenuto conto dei costi necessariamentecorrelati ai maggiori proventi (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).Con il sesto motivo, parimenti ultroneo e tuzioristico, il ricorrente deducela violazione dell’art. 36, comma 1, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, nonchédell’art. 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre2006 e dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostenendo che la CTRnon ha riconosciuto l’errata applicazione del regime IVA del cd. margine,essendo stata pretermessa la considerazione del prezzo originariamentecorrisposto all’atto dell’acquisto dei beni (art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ.).Con il settimo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, ilricorrente deduce la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, assumendo che la CTR ha ritenuto immediatamente eseguibili lesanzioni amministrative irrogate con l’accertamento, respingendo larichiesta di sospensione, nonostante la contemporanea pendenza di unprocedimento penale avente ad oggetto la medesima fattispecie concreta(art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).Risulta agli atti che, medio tempore, è stata accolta la domanda direvocazione della sentenza impugnata. Tale sopravvenienza determina ilvenir meno dell’interesse alla decisione del presente ricorso, poiché lapronuncia oggetto di impugnazione in questa sede non è più idonea aprodurre effetti nei confronti delle parti.L’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ., la cuisussistenza va comunque riscontrata anche d’ufficio, comporta un’indaginediretta ad accertare l’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare uneffetto utile alla parte istante, e va escluso nei casi in cui la decisioneinvocata risulterebbe priva di effetti giuridicamente apprezzabili, aglieffetti delle situazioni soggettive dedotte a sostegno dell’azione (Cass., 31marzo 2006, n. 7635).Numero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026Più in particolare, l’interesse ad agire, così come quello ad impugnare,deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (ol’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è inrelazione a quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, chel’interesse va valutato (Cass., 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., Sez. U., 28aprile 2017, n. 10553). L’accertamento dell’interesse ad agire, intesoquale esigenza di provocare l’intervento degli organi giurisdizionali perconseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, devecompiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiestorispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul meritodella controversia e dal suo prevedibile esito (Cass., Sez. U., 22 novembre2022, n. 34388). Parimenti, l’interesse all’impugnazione, qualemanifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, vaapprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla partedall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un merointeresse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica,non avente riflessi sulla decisione adottata (Cass., 29 maggio 2018, n.13395; Cass., 4 aprile 2004, n. 6546; Cass., 23 maggio 2008, n. 13373).Nel caso di specie, l’accoglimento della revocazione della sentenzaimpugnata ha determinato la perdita di efficacia della pronuncia oggettodel presente giudizio di legittimità, con conseguente venir meno della suaidoneità a produrre effetti nei confronti delle parti. Pertanto, non residuaun’utilità concreta conseguibile attraverso l’esame dei motivi di ricorso,risultando la decisione richiesta priva di incidenza pratica sull’assetto diinteressi dedotto in giudizio.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse, restando assorbito l’esame dei motivi(cfr., da ultimo, Cass., 6 maggio 2025, n. 11836).Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra leparti, in ragione della definizione del processo per causa sopravvenuta nonNumero registro generale 36885/2019Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 18647/2026Data pubblicazione 09/06/2026imputabile ad una condotta processuale della parte ricorrente valutabile exante come ostativa all’esame dell’impugnazione. Parimenti, non sussistonoi presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la declaratoria diinammissibilità discende da una sopravvenienza e non da un viziooriginario del ricorso. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente tra leparti le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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