Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02698/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3016/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA]. 9, presso lo studio delprof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 56/2021, depositata il 17 giugno 2021, della Commissione tributaria di II grado di Bolzano; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 56/2021, depositata il 17 giugno 2021, la Commissione tributaria di II grado di Bolzano ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 02120180003774077000) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro determinatadall’Ufficio in pregressi avvisi di liquidazione ed in relazione alla vendita di un terreno edificabile; - il giudice del gravame, nel confermare la ratio decidendi della pronuncia impugnata, ha ritenuto che gli spiegati motivi di appello corrispondevano a motivi di ricorso inammissibili in quanto involgevano i presupposti avvisi di liquidazione - che, ritualmente notificati, erano divenuti definitivi per difetto di impugnazione –e non anche vizi propri della impugnata cartella di pagamento;

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; - l’ Agenzia delle Entrate , con controricorso, insta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere siccome le iscrizioni a ruolo oggetto di sgravio in esito all’annullamento, in autotutela, dei presupposti avvisi di liquidazione.

Considerato che:

1. –il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 36, sull’assunto che il giudice del gravame –rilevando l’inammissibilità dei motivi di ricorso articolati nei confronti dei presupposti avvisi di liquidazione, divenuti definitivi, piuttosto che contro l’atto impugnato (cartella di pagamento) –non aveva (così) disapplicato le disposizioni normative interne che precludevano il rilievo della illegittimità unionale di detti atti impositivi che, per l’appunto, si ponevano in contrasto con la disciplina eurounitaria dell’Iva (direttiva 2006/112/CE , del 28 novembre 2006, artt. 2, par. 1, e 135, par. 1), qual recepita dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, commi 1 e 3, lett. c); difatti veniva in considerazione, nella fattispecie, una cessione di terreno edificabile che - come riconosciuto (anche) da documenti di prassi della stessa amministrazione, e rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, - avrebbe dovuto considerarsi sottoposta ad iva, così come in concreto avvenuto,seppur operata da imprenditore agricolo, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 40); - il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 112 cod. proc. civ.; - si assume, in sintesi, che la pronuncia del giudice del gravame aveva definito il giudizio senza esaminare la questione posta da essa esponente con riferimento alla richiesta disapplicazione di disposizioni interne ostative al rilievo della illegittimità unionale della pretesa impositiva, questione sulla quale il giudice del gravame avrebbe dovuto rendere specifica motivazione; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, commi 1 e 3, lett. c), al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, ed alla direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, artt. 2, 135 e 401, riproponendo, in sintesi, quanto già dedotto col primo motivo di ricorso in ordine alla riconducibilità al regime dell’iva della cessione di terreno edificabilesottoposta a tassazione di registro;

2. –la sentenza impugnata va senz’altro cassata senza rinvio;3. – come anticipato, l’Agenzia delle Entrate ha dato conto del provvedimento di sgravio della cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro liquidata in presupposti avvisi di liquidazione, così concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; - come già rilevato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 46) e, nel giudizio di cassazione, «va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.» (v.

Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui addeCass., 24 febbraio 2022, n. 6068; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della rescontroversa v., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez.

U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160);

4. - l’obiettiva controvertibilità della questione di fondo posta coi motivi di ricorso – avuto riguardo, in specie, alla rilevata definitività degli atti impositivi presupposti che, seppur ritualmente notificati, non avevanoformato oggetto di impugnazione giudiziale (v.

Cass. Sez.

U., 16 giugno 2014, n. 13676) –giustifica la compensazione , tra le parti, delle spese dell’intero giudizio; -non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza; compensa, tra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3016/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA]. 9, presso lo studio delprof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 56/2021, depositata il 17 giugno 2021, della Commissione tributaria di II grado di Bolzano; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 56/2021, depositata il 17 giugno 2021, la Commissione tributaria di II grado di Bolzano ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 02120180003774077000) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro determinatadall’Ufficio in pregressi avvisi di liquidazione ed in relazione alla vendita di un terreno edificabile; - il giudice del gravame, nel confermare la ratio decidendi della pronuncia impugnata, ha ritenuto che gli spiegati motivi di appello corrispondevano a motivi di ricorso inammissibili in quanto involgevano i presupposti avvisi di liquidazione - che, ritualmente notificati, erano divenuti definitivi per difetto di impugnazione –e non anche vizi propri della impugnata cartella di pagamento; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; - l’ Agenzia delle Entrate , con controricorso, insta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere siccome le iscrizioni a ruolo oggetto di sgravio in esito all’annullamento, in autotutela, dei presupposti avvisi di liquidazione. Considerato che: 1. –il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 36, sull’assunto che il giudice del gravame –rilevando l’inammissibilità dei motivi di ricorso articolati nei confronti dei presupposti avvisi di liquidazione, divenuti definitivi, piuttosto che contro l’atto impugnato (cartella di pagamento) –non aveva (così) disapplicato le disposizioni normative interne che precludevano il rilievo della illegittimità unionale di detti atti impositivi che, per l’appunto, si ponevano in contrasto con la disciplina eurounitaria dell’Iva (direttiva 2006/112/CE , del 28 novembre 2006, artt. 2, par. 1, e 135, par. 1), qual recepita dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, commi 1 e 3, lett. c); difatti veniva in considerazione, nella fattispecie, una cessione di terreno edificabile che - come riconosciuto (anche) da documenti di prassi della stessa amministrazione, e rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, - avrebbe dovuto considerarsi sottoposta ad iva, così come in concreto avvenuto,seppur operata da imprenditore agricolo, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art. 40); - il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 112 cod. proc. civ.; - si assume, in sintesi, che la pronuncia del giudice del gravame aveva definito il giudizio senza esaminare la questione posta da essa esponente con riferimento alla richiesta disapplicazione di disposizioni interne ostative al rilievo della illegittimità unionale della pretesa impositiva, questione sulla quale il giudice del gravame avrebbe dovuto rendere specifica motivazione; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, commi 1 e 3, lett. c), al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, ed alla direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, artt. 2, 135 e 401, riproponendo, in sintesi, quanto già dedotto col primo motivo di ricorso in ordine alla riconducibilità al regime dell’iva della cessione di terreno edificabilesottoposta a tassazione di registro; 2. –la sentenza impugnata va senz’altro cassata senza rinvio;3. – come anticipato, l’Agenzia delle Entrate ha dato conto del provvedimento di sgravio della cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro liquidata in presupposti avvisi di liquidazione, così concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; - come già rilevato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 46) e, nel giudizio di cassazione, «va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.» (v. Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui addeCass., 24 febbraio 2022, n. 6068; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della rescontroversa v., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160); 4. - l’obiettiva controvertibilità della questione di fondo posta coi motivi di ricorso – avuto riguardo, in specie, alla rilevata definitività degli atti impositivi presupposti che, seppur ritualmente notificati, non avevanoformato oggetto di impugnazione giudiziale (v. Cass. Sez. U., 16 giugno 2014, n. 13676) –giustifica la compensazione , tra le parti, delle spese dell’intero giudizio; -non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza; compensa, tra le parti
Sentenza Cassazione n. 02698/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris