CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11095/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza, resa dal locale Tribunale in data 11/05/2023, in ordine al reato di tentato furto aggravato in concorso con altri. Con un unico motivo, deduce vizio motivazionale, nonché violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo in cui si sostanzia riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 sent. app.), rispetto ai quali le doglianze del ricorrente sono generiche. Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e