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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 14090/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 13924 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Mantova, al corso Libertà, n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all'atto di costituzione del curatore.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 282/2021 Corte d'Appello di Brescia, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che il curatore del fallimento della "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c. ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 14.1.2022 al ricorso iscritto al n. 13924 - 2021 R.G., rinuncia notificata a mezzo p.e.c. alla s. r.

I. controricorrente; dato atto che non risulta che la s.r.l. controricorrente ha aderito ovvero ha accettato la dichiarazione di rinuncia; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto tuttavia che la "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c. - ora fallita - va condannata a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, spese liquidate come da dispositivo; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il curatore del fallimento della "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c. sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del presente giudizio di legittimità, introdotto con il ricorso proposto dalla "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c. ed iscritto al n. 13924 - 2021 R.G.; condanna la ricorrente società, "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c., a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022 Il presidente dote [OSCURATO:PERSONA] pittA/-\,9 DEP Ers:i.0; [OSCURATO:PERSONA] o 4 MAG i122

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13924 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Mantova, al corso Libertà, n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all'atto di costituzione del curatore. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 282/2021 Corte d'Appello di Brescia, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che il curatore del fallimento della "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c. ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 14.1.2022 al ricorso iscritto al n. 13924 - 2021 R.G., rinuncia notificata a mezzo p.e.c. alla s. r. I. controricorrente; dato atto che non risulta che la s.r.l. controricorrente ha aderito ovvero ha accettato la dichiarazione di rinuncia; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto tuttavia che la "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c. - ora fallita - va condannata a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, spese liquidate come da dispositivo; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il curatore del fallimento della "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c. sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del presente giudizio di legittimità, introdotto con il ricorso proposto dalla "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c. ed iscritto al n. 13924 - 2021 R.G.; condanna la ricorrente società, "SEBA di [OSCURATO:PERSONA] & C." s.n.c., a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022 Il presidente dote [OSCURATO:PERSONA] pittA/-\,9 DEP Ers:i.0; [OSCURATO:PERSONA] o 4 MAG i122
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