CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L--) CiT1 ORDINANZA sul ricorso 7296-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1tANL-DORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 235/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, nella causa per la violazione delle distanze legali fra costruzioni promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha confermato la sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda. In particolare la corte di merito ha riconosciuto che la disposizione di cui alla prima parte dell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. 144 del 1968 dovesse applicarsi anche nel caso oggetto di lite. Gli edifici delle parti in causa, sebbene ricadessero in territoriale omogenea B, erano separati da una strada pubblica, il che rendeva, appunto, applicabile la disposizione di cui sopra, essendo l'altezza dell'edificio più alto, costituito dal manufatto della convenuta, maggiore della distanza calcolata ai sensi disposizione del medesimo articolo 9 per l'ipotesi, corrispondente a quella oggetto di lite, di edifici separati da strade pubbliche destinate al traffico di veicoli. Da qui la conferma della condanna del [OSCURATO:PERSONA], già emessa dal giudice di primo grado, all'arretramento del fabbricato o alla riduzione della sua altezza, fino al limite del rispetto della distanza legale. Per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, l'ultimo dei quali censura la decisione nella parte in cui la Corte d'appello ha riconosciuto che l'applicabilità della disposizione del comma 3 dell'art. 9 del d.m. 44 del 1968 anche agli edifici compresi in zona territoriale omogenea B. Si sostiene che la norma, correttamente interpretata, si riferisce ai soli edifici compresi in zona territoriale C, ferma restando, per quelli ubicati in zona B, la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Ric. 2019 n. 07296 sez. 52 - ud. 19-10-2021 -2- Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Si impone in via prioritaria, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. n. 14039/2021; n. 10839/2019; n. 9671/2918), l'esame del quarto motivo, che è fondato e il cui accoglimento determina l'assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi (del primo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 872, 873, e 879, comma 2, c.c.: inapplicabilità delle norme del codice civile sulle distanze, quando gli edifici sono separati da strade pubbliche; del secondo motivo, con il quale di denuncia la sentenza per vizio di extra petizione, perché giudici di merito hanno pronunciato una condanna alternativa non richiesta; del terzo motivo, con il quale la ricorrente censura la decisione nella parte in cui la Corte d'appello non ha tenuto conto, per ragioni processuali e di merito, della deduzione con la quale fu sostenuto che l'edificio in contesa era la ricostruzione di edificio preesistente). Rileva a tal fine la novella normativa di cui all'art. 5, comma b-bis) D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito con modificazione dalla 1. n. 55 del 2019; secondo tale norma, richiamata dal ricorrente con la memoria, «le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che la nuova norma integra gli estremi di una norma di interpretazione autentica, per cui la stessa è applicabile ai rapporti in corso, non già quale disciplina normativa favorevole sopravvenuta, ma perché corrispondente alla regolamentazione applicabile ab origine al rapporto, Ric. 2019 n. 07296 sez. 52 - ud. 19-10-2021 -3- fermo restando il solo limite delle situazioni consolidate per essersi lo stesso definitivamente esaurito (Cass. n. 7027/2021). Pertanto, avuto riguardo al fatto, univocamente accertato dalla Corte d'appello, che l'immobile della convenuta ricade nella zona omogenea identificata dalla lettera B), la sentenza impugnata deve essere cassata, perché la Corte milanese ha inteso la previsione dell'art. 9 del d.m. n. 44 del 1968 cit. in modo diverso dal suo significato effettivo, che deve oramai desumersi cumulativamente dalla nuova norma e dalla norma interpretata (Cost. 29 luglio 1974, n. 2289). L'eccezione di incostituzionalità della nuova disciplina, sollevata dalla controricorrente con la memoria, non può avere seguito. Non è vero che l'intervento del legislatore non avrebbe avuto altra finalità se non quella di incidere sull'esito di una causa già pendente. Basti considerare che l'individuazione della portata applicativa dell'art. 9 del DM n. 1444 del 1968 era ampiamente dibattuta, soprattutto nella giurisprudenza amministrativa, che nel corso degli anni aveva conosciuto un contrasto in merito proprio alla possibilità di estendere la disciplina in tema di distanze tra costruzioni, posta dai co. 2 e 3, a tutte le zone individuate dal primo comma. Come chiarito da Cass. n. 7027 del 2021 cit. l'orientamento prevalente era proprio nel senso poi precisato dalla norma interpretazione autentica, e cioè che le previsioni contenute nel secondo e nel terzo comma del citato art. 9 si riferiscono esclusivamente alle zone urbanistiche contrassegnate come zone C. Deve, pertanto, escludersi, in ragione del contrasto sulla portata della norma, l'esistenza di una consolidata interpretazione idonea a ingenerare un affidamento della collettività sul diverso significato recepito dalla Corte d'appello di Milano; il che esclude la violazione del limite della retroattività irragionevole. Ric. 2019 n. 07296 sez. 52 - ud. 19-10-2021 -4- Accolto il quarto motivo, assorbiti gli altri, la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il quarto motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 ottobre 2021. Il Presidente li Funzionar:3