CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12881/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di L'Aquila del 29 giugno 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Lanciano in ordine al reato di minaccia grave (art. 612 comma secondo cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancanza di elementi idonei a configurare il reato di minaccia grave - è: - interamente versato in fatto laddove l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - manifestatannente infondato non confrontandosi con la motivazione in fatto della sentenza impugnata immune da vizi logici (pag. 3: il male prospettato con l'espressione" io ti ammazzo" è particolarmente grave in relazione al contesto in cui si sono verificati i fatti, segnatamente alle ulteriori espressioni intimidatorie pronunciate e ai precedenti penali riportati dall'imputato, numerosi, gravi e specifici, a conoscenza della persona offesa in ragione della sua appartenenza all'Arma dei carabinieri). Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena in concreto inflittckg:- è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 3: la pena irrogata è congrua, tenuto conto dei precedenti dell'imputato e della personalità dello stesso. Non sussistono inoltre elementi favorevoli di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.